Comma 876 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Agricoltura Pesca
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse di cui al comma 875, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 876): Riparto Stato-Regioni nelle materie coinvolte e fondamento dell’intesa.
- Art. 32 TUIR (comma 876): Definizione di reddito agrario rilevante per i beneficiari del decreto.
- Art. 34 TUIVA (comma 876): Regime speciale IVA per produttori agricoli, applicabile agli allevatori beneficiari.
- Art. 97 Costituzione (comma 876): Principio di buon andamento dell’azione amministrativa che orienta i tempi del decreto.
In sintesi
Funzione del comma 876
Il comma 876 della Legge di Bilancio 2026 costituisce la disposizione attuativa del precedente comma 875, che ha istituito il «Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie» presso il MASAF. La distinzione tra norma istitutiva e norma attuativa è tecnica frequente nelle leggi di bilancio: la prima stanzia le risorse e ne fissa la finalità, la seconda rinvia a un decreto interministeriale la definizione delle modalità operative. Il comma 876 individua il procedimento, gli organi competenti, il termine di adozione e i vincoli sostanziali.
Tempistica e natura del termine
Il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge per l'adozione del decreto attuativo è ordinatorio e non perentorio, come tradizionalmente affermato dalla prassi sui decreti ministeriali di attuazione. Il suo mancato rispetto non determina la decadenza del potere, ma può rilevare in sede di responsabilità politica e di mancato impegno delle risorse entro il 31 dicembre 2026 previsto dal comma 875. Considerando la dotazione annuale del fondo e la necessità di tradurre il provvedimento in un bando operativo, il rispetto sostanziale del termine è cruciale per l'effettività della misura.
L'intesa in Conferenza Stato-Regioni
La previsione dell'intesa, e non del mero parere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riflette la natura concorrente della materia «tutela della salute» e «alimentazione» ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza 6/2004 della Corte costituzionale, ha qualificato l'intesa come strumento di leale collaborazione, che richiede il consenso effettivo, sebbene il decreto-legge n. 201/2011 e successive disposizioni abbiano introdotto meccanismi di superamento in caso di inerzia o disaccordo prolungato.
Il limite di spesa
Il richiamo al fatto che le risorse del comma 875 «costituiscono il relativo limite di spesa» non è meramente descrittivo. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni che comportano oneri devono essere accompagnate da clausole di salvaguardia che assicurino il rispetto del limite. La formulazione del comma 876 produce due effetti: vincola l'amministrazione concedente a chiudere i bandi quando le risorse sono esaurite; impone, nell'eventualità di scostamenti, di adottare misure di rimodulazione delle spese o di compensazione, evitando l'indebito impegno di risorse non previste in bilancio.
La compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato
Il richiamo alla normativa europea sugli aiuti di Stato è centrale. La materia agricola è disciplinata, per gli aiuti di importo limitato, dal regolamento «de minimis» (UE) 2023/2831 nel settore generale e dal reg. (UE) 1408/2013, come modificato dal reg. (UE) 2019/316, nel settore agricolo. Per gli aiuti più rilevanti si applica il regolamento (UE) 2022/2472 di esenzione per categoria nei settori agricolo e forestale (ABER) e le linee guida 2022/C 485/01 della Commissione europea. Il decreto attuativo dovrà scegliere se collocarsi sotto regime di esenzione o procedere a notifica preventiva, indicando categorie di costi ammissibili, intensità di aiuto, vincoli di cumulo con altre misure (PAC 2023-2027 incluso il PSR regionale).
Profili procedurali e di trasparenza
L'erogazione di contributi pubblici impone agli enti concedenti il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e degli obblighi di pubblicità nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), gestito ai sensi dell'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234. Per i beneficiari, sussiste l'obbligo di indicazione dei contributi superiori a 10.000 euro nella nota integrativa o sul sito internet, ai sensi dell'art. 1, commi 125-129, della L. 4 agosto 2017, n. 124. Il decreto attuativo dovrà integrare e coordinare tali obblighi nella disciplina di bando.
Il ruolo del Ministero della salute
Il concerto con il Ministero della salute non è meramente formale. La materia del benessere animale tocca profili di sanità pubblica e di sicurezza alimentare disciplinati dal regolamento (UE) 2016/429 (legge sulla sanità animale) e dal regolamento (CE) 178/2002 (Food Law). La compresenza dei due ministeri assicura il raccordo tra la dimensione produttiva (MASAF) e quella sanitaria (Ministero della salute), che si occupa di anagrafe zootecnica, ispezioni veterinarie, classificazione degli allevamenti per livelli di benessere (ClassyFarm). Il decreto attuativo potrà valorizzare i punteggi ClassyFarm come criterio premiale per l'erogazione dei contributi, premiando gli allevamenti già orientati a standard più elevati.
Aspetti contabili e di rendicontazione
I beneficiari dovranno predisporre una rendicontazione analitica delle spese sostenute con il contributo, idonea a comprovare l'effettiva destinazione alla finalità di conversione cage-free. La documentazione tipica comprende preventivi e fatture per gli investimenti in fabbricati e attrezzature, contratti di consulenza tecnica per la progettazione dei nuovi sistemi e prove di pagamento tracciabili. Il MASAF, in qualità di amministrazione concedente, deve effettuare i controlli previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle autocertificazioni e dal D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 sulle modalità di rendicontazione dei fondi PAC. La revoca del contributo è disposta in caso di mancato rispetto delle finalità o di documentazione carente.
Domande frequenti
Cosa succede se il decreto attuativo non viene adottato nei 60 giorni?
Il termine di sessanta giorni indicato dal comma 876 è di natura ordinatoria e non perentoria: il decorso del termine non comporta la perdita del potere ministeriale di adottare il decreto, né la decadenza del fondo. Il mancato rispetto può tuttavia incidere sulla concreta attuazione del comma 875, che impone l'erogazione dei contributi entro il 31 dicembre di ciascuna annualità. Eventuali ritardi possono determinare il transito delle risorse nella gestione dei residui ex art. 34-bis della L. 196/2009 e, in caso di mancato impegno protratto, il disimpegno definitivo. Sotto il profilo politico, il ritardo può essere oggetto di sindacato ispettivo parlamentare.
Perché serve l'intesa in Conferenza Stato-Regioni?
L'intesa risponde al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni in materie di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Le materie coinvolte (tutela della salute, alimentazione, agricoltura) sono in larga parte regionali, sicché un intervento statale che incide sui sistemi produttivi locali richiede la condivisione con i livelli decentrati. La sentenza 6/2004 della Corte costituzionale ha qualificato l'intesa come consenso effettivo, sebbene la legislazione successiva preveda meccanismi di superamento in caso di disaccordo prolungato. Per gli operatori, il coinvolgimento regionale aumenta la probabilità che i bandi tengano conto delle specificità territoriali.
Cosa significa che le risorse costituiscono «limite di spesa»?
La clausola di limite di spesa è uno strumento di sana finanza pubblica previsto dall'art. 17, comma 12, della L. 196/2009. Significa che l'amministrazione concedente, una volta esaurite le risorse stanziate, non può assumere ulteriori impegni di spesa anche in presenza di domande ammissibili. Si genera un ordine cronologico di accesso (in genere a sportello) e l'esaurimento del plafond determina la chiusura del bando. La regola tutela il bilancio dello Stato e impedisce che la legge produca oneri imprevisti. Per gli operatori, ciò significa che la tempestività della domanda è essenziale e che la programmazione finanziaria dell'investimento deve considerare la possibilità di mancata copertura.
Quali regimi di aiuto di Stato sono compatibili con il fondo?
Il decreto attuativo potrà ricorrere al regime «de minimis» di cui al regolamento (UE) 1408/2013 per il settore agricolo primario, con un massimale per impresa nel triennio, oppure al regolamento (UE) 2022/2472 di esenzione per categoria nei settori agricolo e forestale (ABER), che ammette aiuti agli investimenti con intensità massima del 40-50 per cento dei costi ammissibili. In alternativa, la misura può essere notificata alla Commissione europea ai sensi delle linee guida 2022/C 485/01. La scelta del regime dipende dalla dimensione media dei contributi: data la dotazione limitata del fondo, è probabile il ricorso al regime di esenzione.
Quali obblighi di trasparenza ha il beneficiario?
Il beneficiario del contributo, se imprenditore agricolo, deve registrare l'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) attraverso l'autorità concedente, ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012. Per i contributi superiori a 10.000 euro nell'anno, sussiste l'obbligo di indicazione nella nota integrativa o sul sito internet, ai sensi dell'art. 1, commi 125-129, della L. 124/2017. Le imprese in contabilità semplificata possono adempiere tramite pubblicazione su portali associativi. La mancata pubblicazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterata omissione, la restituzione del contributo. L'amministrazione concedente è tenuta agli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013.