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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 118 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Rottamazione Riscossione

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; provvedimento da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (termine ordinatorio). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del , introdotta dal comma 117 del presente articolo, è emanato entro novantadecreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In sintesi

  • Il comma 118 fissa in 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 il termine per l’adozione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate previsto dalla nuova lett. b-ter) dell’art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. 127/2015.
  • Il provvedimento dovrà definire le modalità tecniche con cui i dati delle fatture elettroniche dei debitori iscritti a ruolo (e dei loro coobbligati) sono messi a disposizione dell’agente della riscossione per le procedure esecutive presso terzi.
  • Il termine ha natura ordinatoria: la sua decorrenza non priva di efficacia la norma sostanziale (comma 117), ma ne sospende di fatto l’applicazione concreta.
  • Il provvedimento dovrà rispettare i principi di proporzionalità e minimizzazione del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e coordinarsi con il regolamento del Garante n. 1/2018.
  • L’intervento si inquadra nella riforma 1.12 del PNRR e nei principi della delega fiscale L. 111/2023.
Una norma di chiusura procedurale

Il comma 118 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha natura procedurale: fissa il termine entro cui il direttore dell’Agenzia delle Entrate deve adottare il provvedimento attuativo della nuova lettera b-ter) dell’art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, introdotta dal precedente comma 117. Il termine è di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dunque indicativamente la prima decade di aprile 2026.

Cosa dovrà contenere il provvedimento del direttore

Il provvedimento dovrà disciplinare le modalità operative del nuovo flusso informativo: formato dei dati, periodicità, tracciamento accessi, profili autorizzativi del personale dell’agente della riscossione, integrazione con i sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria di cui al D.P.R. 605/1973 e con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Si tratta di un provvedimento attuativo a contenuto tecnico, in linea con la prassi consolidata dei provvedimenti adottati ex art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. 127/2015 (si veda, ad esempio, il provvedimento prot. n. 89757/2018 sulle specifiche tecniche della fatturazione elettronica).

La natura del termine: ordinatorio o perentorio?

Sul piano giuridico, il termine di 90 giorni va qualificato come ordinatorio, in assenza di un’espressa previsione di decadenza o di nullità. La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che i termini per l’adozione di atti regolamentari o attuativi siano ordinatori se la legge non li qualifica espressamente come perentori. L’eventuale ritardo, dunque, non priva di efficacia la disposizione sostanziale del comma 117, ma ne posticipa la concreta applicazione: senza provvedimento, il flusso informativo non può essere materialmente attivato perché mancano le specifiche tecniche.

Coordinamento con la disciplina PNRR e la riforma fiscale

Il comma 117 e il comma 118 sono espressamente collegati alla riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR, come precisato dallo stesso comma 117. Tale riforma, prevista dalla decisione di esecuzione del Consiglio UE che ha approvato il PNRR italiano, richiede misure di rafforzamento della tax compliance e dell’efficienza della riscossione. Sul piano interno, il provvedimento dovrà coordinarsi con la delega fiscale di cui alla L. 9 agosto 2023, n. 111, e con il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, che ha riformato il sistema della riscossione (discarico automatico, magazzino dei ruoli, accordi a saldo e stralcio).

Profili privacy e parere del Garante

L’esame del Garante per la protezione dei dati personali sul provvedimento attuativo è pressoché obbligato, considerato l’impatto sulla riservatezza dei dati di natura economica (corrispettivi delle fatture). Il provvedimento dovrà descrivere la valutazione d’impatto (DPIA) ex art. 35 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), illustrare le misure di sicurezza ex art. 32 GDPR e coordinarsi con il regolamento del Garante n. 1/2018 sui trattamenti effettuati da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono inoltre coinvolti i principi di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) GDPR), ma anche di limitazione delle finalità (lett. b) e minimizzazione (lett. c), tenuto conto che il dato è aggregato e limitato a sei mesi.

Effetti pratici della finestra dei 90 giorni

Per il professionista, la finestra dei 90 giorni dei commi 117-118 rappresenta un periodo «tampone» durante il quale il flusso informativo non è operativo. È il momento opportuno per: (i) verificare la posizione del cliente presso l’agente della riscossione tramite estratto di ruolo ex art. 26 del D.P.R. 602/1973; (ii) valutare la rateazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 per i carichi pendenti; (iii) considerare l’accesso alla rottamazione bis prevista dai commi 82-101 della stessa Legge di Bilancio 2026; (iv) per le imprese in tensione finanziaria, valutare strumenti del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), in particolare la composizione negoziata di cui all’art. 17 CCII e le misure protettive di cui all’art. 54 CCII.

Coordinamento con il sistema dell’accertamento e con il CCII

Il comma 118 non incide direttamente sul perimetro dell’accertamento disciplinato dal D.P.R. 600/1973, ma il provvedimento attuativo richiamato dovrà raccordarsi con i flussi già esistenti ex artt. 32 e 33 del D.P.R. 600/1973 (poteri istruttori dell’Agenzia) e con la disciplina del ruolo di cui agli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 602/1973. Per le procedure concorsuali, le misure protettive del CCII restano una barriera all’avvio di azioni esecutive anche basate sul nuovo flusso, in coerenza con il principio di automatic stay sancito dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 14/2019.

Domande frequenti

Cosa succede se il direttore dell’Agenzia delle Entrate non emana il provvedimento entro 90 giorni?

Il termine ha natura ordinatoria: il suo decorso non rende inefficace la norma sostanziale del comma 117, ma ne sospende di fatto la concreta applicazione perché mancano le specifiche tecniche operative. La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere ordinatori i termini per l’adozione di atti attuativi quando non sono espressamente qualificati come perentori. In caso di ritardo, il contribuente potrà eventualmente sollecitare l’Amministrazione e segnalare l’inerzia all’Avvocatura dello Stato o, in caso di rilevanza pubblica, attivare un’istanza di accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 33/2013 sui motivi del ritardo.

Il provvedimento del direttore dovrà passare per il parere del Garante privacy?

Considerato l’impatto sulla privacy dei dati economici e l’ampiezza del trattamento, è presumibile la consultazione del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 36 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Sarà necessaria una valutazione d’impatto (DPIA) ai sensi dell’art. 35 GDPR e il coordinamento con il regolamento del Garante n. 1/2018 sui trattamenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre alle specifiche misure di sicurezza ex art. 32 GDPR (pseudonimizzazione, cifratura, registri di accesso).

Quali contenuti tecnici tipici avrà il provvedimento attuativo?

Sulla scorta della prassi del direttore dell’Agenzia delle Entrate (si veda, per analogia, il provvedimento prot. 89757/2018 sulle specifiche della fatturazione elettronica), il provvedimento attuativo del comma 117 conterrà di norma: definizione del tracciato dei dati, periodicità di trasmissione, soglie minime di rilevanza, profili autorizzativi del personale dell’agente della riscossione, modalità di conservazione e di tracciamento degli accessi, criteri di sicurezza, modalità di interlocuzione fra Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Anagrafe tributaria ex D.P.R. 605/1973.

I 90 giorni costituiscono una «moratoria» per i contribuenti?

Non in senso tecnico. Il termine riguarda l’amministrazione e l’attivazione del nuovo flusso informativo, non sospende l’applicazione del comma 117 né le altre attività di riscossione già previste dall’ordinamento. In pratica, però, la pratica difficoltà operativa di avviare procedure ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 senza i dati di fatturazione rende la finestra dei 90 giorni un’occasione per il contribuente per regolarizzare la propria posizione tramite rateazione (art. 19 D.P.R. 602/1973) o accesso alla rottamazione bis (commi 82-101 della stessa legge).

Come si raccorda il provvedimento attuativo con il Codice della crisi?

Il provvedimento dovrà tener conto dei limiti che il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) pone alle azioni esecutive. In particolare, l’accesso alla composizione negoziata ex art. 17 CCII e l’adozione di misure protettive ex art. 54 CCII sospendono o impediscono le azioni esecutive sui beni del debitore, ivi compresi i pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. Le procedure di concordato preventivo e di liquidazione giudiziale producono l’effetto sospensivo automatico (artt. 150 e 220 CCII), che blocca l’avvio di nuove azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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