← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Comma 671: dalla presentazione della domanda ex art. 2 della L. 177/1992, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione, rilascio e riscossione coattiva relativi alle aree del demanio marittimo dell'allegato X, restando salvi i termini di prescrizione.
  • L'Agenzia del demanio trasmette in via telematica all'agente della riscossione i provvedimenti di sospensione.
  • Comma 672: prorogato dal 2025 al 2028 il regime delle agevolazioni ZFU di cui all'art. 1, comma 555, L. 160/2019.
  • Comma 673: incrementato di 150 milioni di euro per il 2026 il fondo per l'assistenza ai minori dell'art. 1, comma 759, L. 207/2024.
  • Coordinare con la disciplina ordinaria della riscossione coattiva e con le procedure dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 671-673 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

Testo coordinato

. In relazione alle aree di cui al comma 667, dalla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 2 della , ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono sospesi i procedimenticitata legge n. 177 del 1992 di ingiunzione o di rilascio delle aree di cui all’allegato X comunque motivati nonché le procedure di riscossione coattiva promosse per il recupero dei canoni e delle indennità afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo. A tal fine, l’Agenzia del demanio trasmette in via telematica all’agente della riscossione i relativi provvedimenti di sospensione. . All’ , le parole: «dal 2020 al 2025» sono sostituitearticolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dalle seguenti: «dal 2020 al 2028». . Il fondo per l’assistenza ai minori di cui all’ , èarticolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2026.

Un cluster eterogeneo a margine del capitolo previdenziale

I commi 671-673 della Legge di Bilancio 2026 raccolgono tre disposizioni distinte: la sospensione delle procedure di riscossione sui canoni e indennità del demanio marittimo per le aree dell'allegato X (comma 671), la proroga al 2028 di un regime agevolato di zona franca urbana (comma 672) e l'incremento del fondo per l'assistenza ai minori (comma 673). Si tratta di interventi disomogenei rispetto al filone pensionistico, ma rilevanti per professionisti che assistono concessionari demaniali, imprese situate in ZFU e enti del terzo settore attivi nell'assistenza ai minori.

Comma 671: sospensione della riscossione sui canoni demaniali marittimi

Il comma 671 interviene sulle aree del demanio marittimo individuate al precedente comma 667 e all'allegato X della legge stessa. Per queste aree, dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 177 (norma che disciplina la regolarizzazione di occupazioni demaniali storiche), sono sospesi: (i) i procedimenti di ingiunzione comunque motivati; (ii) i procedimenti di rilascio delle aree; (iii) le procedure di riscossione coattiva promosse per il recupero dei canoni e delle indennità afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio.

Resta salva la prescrizione: la sospensione non significa rinuncia al credito da parte dell'erario, ma solo arresto temporaneo delle procedure esecutive. Operativamente, l'Agenzia del demanio trasmette in via telematica all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) i provvedimenti di sospensione, evitando duplicazioni di adempimenti. Per il concessionario o l'occupante che ha presentato domanda ex art. 2 L. 177/1992, l'effetto pratico è il congelamento del contenzioso esecutivo: non si pignora, non si rilascia, non si ingiunge. Il commercialista deve comunque continuare a monitorare la prescrizione del credito sottostante per garantire che, in caso di accoglimento della domanda, l'eventuale residuo importo dovuto sia correttamente quantificato.

Comma 672: proroga al 2028 della ZFU del comma 555 L. 160/2019

Il comma 672 si limita a sostituire, nell'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "dal 2020 al 2025" con "dal 2020 al 2028". Si tratta della proroga di tre anni del regime agevolativo previsto da quella disposizione, riferito a una zona franca urbana specifica. La modifica è minimale dal punto di vista testuale ma rilevante per le imprese beneficiarie, che vedono estendere di tre annualità il periodo entro cui possono fruire dei vantaggi fiscali e contributivi. Il commercialista deve aggiornare la pianificazione fiscale pluriennale dell'impresa cliente e verificare la compatibilità con i massimali "de minimis" UE eventualmente applicabili.

Comma 673: fondo per l'assistenza ai minori, +150 milioni nel 2026

Il comma 673 incrementa di 150 milioni di euro, per il solo anno 2026, il fondo per l'assistenza ai minori istituito dall'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Il fondo è gestito a livello centrale per il sostegno di programmi di assistenza ai minori in condizioni di vulnerabilità: comunità di accoglienza, affido familiare, progetti di prevenzione del disagio. L'incremento è one-shot (riferito al solo 2026) e non strutturale.

Considerazioni operative

Il commercialista o il consulente che assiste concessionari demaniali deve verificare se le aree gestite ricadano nell'allegato X e, in caso affermativo, valutare con il cliente l'opportunità di presentare la domanda ex art. 2 L. 177/1992 per beneficiare della sospensione. Il professionista di imprese ZFU deve aggiornare la programmazione fiscale per il triennio 2026-2028 e verificare la regolarità degli aiuti già fruiti. Gli enti del terzo settore attivi nell'assistenza minori devono monitorare i decreti ministeriali di riparto del fondo (storicamente emanati dal Ministero del lavoro o dal Ministero per la famiglia) per partecipare ai bandi di finanziamento.

Domande frequenti

La sospensione del comma 671 è automatica o richiede istanza?

La sospensione opera dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 177/1992, quindi richiede un atto del concessionario o dell'occupante. Una volta presentata l'istanza, l'Agenzia del demanio trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il provvedimento di sospensione, che produce l'arresto dei procedimenti di ingiunzione, rilascio e riscossione coattiva relativi ai canoni e alle indennità del demanio marittimo per le aree dell'allegato X. Restano salvi i termini di prescrizione: il credito non si estingue per effetto della sospensione, ma le azioni esecutive sono congelate fino alla definizione della domanda.

La proroga ZFU del comma 672 vale per tutte le zone franche urbane?

No, il comma 672 si limita a modificare l'articolo 1, comma 555, della legge 160/2019, che riguarda una specifica zona franca urbana individuata da quella norma (legata, nella formulazione originaria, a esigenze territoriali puntuali con periodo 2020-2025). La proroga al 2028 si applica solo a quel perimetro. Le altre ZFU eventualmente attive in Italia (per esempio quelle dei territori colpiti da eventi sismici o calamità naturali, disciplinate da leggi diverse) seguono le rispettive discipline e non sono automaticamente prorogate dal comma 672. Il commercialista deve quindi identificare con precisione la base giuridica dell'agevolazione fruita dall'impresa cliente.

Posso compensare i canoni demaniali sospesi con crediti d'imposta?

La sospensione del comma 671 riguarda esclusivamente le procedure esecutive (ingiunzione, rilascio, riscossione coattiva) avviate per il recupero dei canoni e delle indennità del demanio marittimo. Non incide sulla disciplina sostanziale dell'obbligazione: il credito demaniale resta dovuto e, in linea di principio, non è compensabile con crediti d'imposta di natura tributaria salvo specifiche previsioni di legge. Il consiglio operativo è verificare la natura del credito (canone vs sanzione) e gli importi residui prima di decidere strategie di compensazione o transazione.

Il fondo minori del comma 673 finanzia direttamente le famiglie?

Il fondo per l'assistenza ai minori dell'articolo 1, comma 759, della legge 207/2024, incrementato di 150 milioni per il 2026 dal comma 673, finanzia tipicamente programmi gestiti da enti pubblici (comuni, ambiti territoriali sociali) e da enti del terzo settore convenzionati. Non si tratta di un trasferimento monetario diretto alle famiglie ma di un fondo per servizi (comunità di accoglienza, affido, prevenzione disagio). Le modalità di riparto sono storicamente stabilite con decreto del Ministro del lavoro o per le politiche per la famiglia; gli enti interessati devono monitorare i relativi avvisi pubblici e bandi.

La sospensione del comma 671 si applica anche alle sanzioni amministrative?

Il comma 671 fa esplicito riferimento ai canoni e alle indennità per le occupazioni del demanio marittimo, e ai procedimenti di ingiunzione e di rilascio. Le sanzioni amministrative connesse all'occupazione abusiva potrebbero rientrare nei "procedimenti di ingiunzione comunque motivati" se il provvedimento sanzionatorio è stato emesso dall'Agenzia del demanio o dall'ente concedente per causa connessa all'occupazione. In presenza di sanzioni amministrative "esterne" (es. sanzioni della Capitaneria di porto per violazioni del Codice della navigazione), occorre invece valutare l'autonomia del titolo sanzionatorio. Si consiglia di verificare caso per caso il titolo e l'ente emittente.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.