In sintesi
- Comma 188: l'incremento dei requisiti pensionistici del comma 185 NON si applica al requisito contributivo ridotto dei lavoratori usuranti di cui all'articolo 1, comma 199, lettera d), L. 232/2016.
- Comma 189: modifica all'articolo 1, comma 4, D.Lgs. 67/2011 (lavori usuranti): aggiunto l'anno 2027 alle finestre di accesso (già 2023 e 2025).
- Comma 190: la disposizione del comma 186 NON si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, L. 232/2016 (lavoratori precoci).
- Vigore anticipata al 30/12/2025: gli adeguamenti operano già dalla fine del 2025.
- Effetti: tutela continua per lavoratori in attività usuranti e precoci con sostegno al reddito.
- Norma di coordinamento e salvaguardia: non introduce nuovi benefici ma protegge regimi esistenti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 188-190 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni
In vigore dal: Vigore: 30/12/2025 (entrata anticipata)
Testo coordinato
. L’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185 non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all’ ,articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma
199. . All’ , le parole: «2023 e 2025» sono sostituitearticolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 dalle seguenti: «2023, 2025 e 2027». . La disposizione di cui al comma 186 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell’indennità di cui all’ .articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento: tre norme di salvaguardia nel sistema pensionistico
I commi 188-190 della Legge di Bilancio 2026 introducono tre norme di salvaguardia nel sistema pensionistico, tutte collegate ai commi 185-187 (che disciplinano l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico in attuazione dell'adeguamento all'aspettativa di vita). L'entrata in vigore è anticipata al 30/12/2025: gli effetti operano già alla fine del 2025, prima del consueto 1° gennaio 2026, per evitare buchi normativi nelle posizioni in maturazione del diritto a pensione.
Comma 188: salvaguardia per i lavoratori usuranti (art. 1, c. 199, lett. d, L. 232/2016)
Il comma 188 stabilisce che l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsto dal comma 185 LB 2026 non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017, che ha introdotto e disciplinato i lavoratori precoci e usuranti). La salvaguardia è limitata ai lavoratori della lettera d) del medesimo comma 199, ossia quelli che svolgono o hanno svolto attività lavorative particolarmente faticose e pesanti secondo la classificazione del D.Lgs. 67/2011. La logica è chiara: i lavoratori usuranti, già tutelati da un requisito contributivo ridotto (41 anni invece di 42 anni e 10 mesi/41 anni e 10 mesi del regime ordinario), non subiscono l'adeguamento all'aspettativa di vita che si applica invece agli altri canali di pensionamento. La motivazione di equità è evidente: chi ha svolto mansioni gravose ha già una traiettoria di salute media inferiore, e applicargli ulteriori incrementi del requisito violerebbe il principio costituzionale di adeguatezza della prestazione previdenziale.
Comma 189: estensione della finestra D.Lgs. 67/2011 anche al 2027
Il comma 189 modifica l'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 67/2011, sostituendo le parole «2023 e 2025» con «2023, 2025 e 2027». La modifica aggiorna le finestre di applicazione delle norme transitorie sui lavoratori usuranti e mansioni gravose: si conferma che le regole speciali si applicano anche con riferimento all'anno 2027, evitando che il triennio 2026-2027 resti scoperto. La modifica è tecnica ma sostanziale: i lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento usurante negli anni indicati conservano accesso alla disciplina di vantaggio, mantenendo la riduzione del requisito contributivo (41 anni effettivi) e l'abbassamento dell'età anagrafica minima rispetto al regime ordinario.
Comma 190: salvaguardia per i lavoratori precoci con indennità (art. 1, c. 179, L. 232/2016)
Il comma 190 stabilisce che la disposizione del comma 186 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della L. 232/2016. Tale comma 179 disciplina l'APE sociale e l'indennità sostitutiva di accompagnamento alla pensione, riservata a determinate categorie di lavoratori con storia lavorativa precoce e in condizioni di disagio (disoccupati di lunga durata, caregiver, invalidi civili, lavori gravosi). La salvaguardia è coerente con il sistema: chi già gode dell'indennità di accompagnamento alla pensione è in una condizione di tutela rafforzata, e gli adeguamenti del comma 186 non possono peggiorarne la posizione.
Vigore anticipata al 30/12/2025: una scelta tecnica significativa
La data di entrata in vigore — 30/12/2025 anziché il consueto 1° gennaio 2026 — non è casuale. Le norme di adeguamento all'aspettativa di vita per il 2027 sarebbero entrate teoricamente in vigore al 1° gennaio 2027, ma la legge di bilancio anticipa l'efficacia delle eccezioni di salvaguardia per coprire le posizioni in maturazione già al 31/12/2025. Per i lavoratori usuranti e precoci con requisiti maturati o in via di maturazione, è importante: il regime applicabile alla finestra di accesso è quello vigente alla data di maturazione del diritto, non quello vigente al momento della presentazione della domanda.
Profili pratici: chi beneficia e come
I beneficiari concreti dei commi 188-190 sono lavoratori con storie lavorative pesanti o precoci, già tutelati dai regimi speciali della L. 232/2016 e del D.Lgs. 67/2011. Le categorie tipiche includono: addetti a turni notturni continuativi (almeno 78 notti l'anno), addetti a linee a catena con cadenza imposta, conducenti di mezzi pesanti di trasporto pubblico, lavoratori di galleria, in cava o miniera, ad alta temperatura, ad asbesto, ecc. Per accedere ai benefici occorre dimostrare lo svolgimento delle attività nei modi e nei tempi previsti dal D.Lgs. 67/2011 (tipicamente 7 anni negli ultimi 10 o metà della vita lavorativa per le mansioni usuranti in senso stretto, regole specifiche per i turni notturni).
L'eccezione del comma 190 riguarda invece i precoci con indennità di accompagnamento alla pensione: tipicamente APE sociale per disoccupati di lunga durata, caregiver di familiari con grave disabilità, soggetti con riduzione della capacità lavorativa, lavoratori in mansioni gravose con 36 anni di contributi (di cui 12 mesi prima del 19° anno di età).
Considerazioni operative
Per i consulenti del lavoro e i patronati, è utile verificare nelle posizioni assicurative dei clienti: (i) la presenza di periodi qualificabili come lavori usuranti ex D.Lgs. 67/2011; (ii) eventuali certificazioni già rilasciate dalla DPL/INL per il riconoscimento del lavoro usurante; (iii) l'eventuale fruizione di APE sociale o indennità di accompagnamento; (iv) le finestre di apertura del pensionamento usurante nel 2026 e 2027, oggi più chiare grazie al comma 189.
Per i lavoratori vicini al pensionamento, è consigliabile presentare richiesta di accertamento dei requisiti usuranti con largo anticipo (gli istruttori INPS richiedono almeno 6-12 mesi per la lavorazione di queste pratiche, che comportano l'esame di documentazione storica del datore di lavoro e visite mediche). L'istanza tipica si presenta entro il 1° maggio dell'anno di maturazione del diritto, per non incorrere in decurtazioni sulla decorrenza della pensione.
Sintesi
I commi 188-190 non introducono nuovi benefici ma proteggono regimi esistenti, garantendo continuità di tutela per le categorie più vulnerabili nel passaggio agli adeguamenti pensionistici 2026-2027. La struttura tecnica delle salvaguardie conferma il principio sistematico: l'adeguamento all'aspettativa di vita opera per i regimi ordinari, ma trova limite nelle eccezioni storicamente consolidate per usuranti, precoci e mansioni gravose.
Domande frequenti
Chi sono i lavoratori usuranti tutelati dal comma 188?
Sono i lavoratori della lettera d) dell'articolo 1, comma 199, L. 232/2016: coloro che svolgono o hanno svolto attività lavorative particolarmente faticose e pesanti secondo la classificazione del D.Lgs. 67/2011. Le categorie tipiche includono addetti ai turni notturni continuativi (almeno 78 notti l'anno), lavoratori in galleria, cava o miniera, addetti a linee a catena con cadenza imposta, conducenti di mezzi pubblici pesanti. Per loro l'incremento dei requisiti del comma 185 LB 2026 non si applica al requisito contributivo ridotto. La salvaguardia non si estende alle altre lettere del comma 199 (a, b, c), che restano invece soggette agli adeguamenti generali. La certificazione dello status di usurante è rilasciata dalla DPL/INL su istanza del lavoratore con documentazione del datore.
Cosa cambia con la modifica del comma 189 al D.Lgs. 67/2011?
Il comma 189 sostituisce le parole «2023 e 2025» con «2023, 2025 e 2027» all'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 67/2011. L'effetto pratico è estendere anche al 2027 le regole di vantaggio sui lavori usuranti, evitando un vuoto normativo per il biennio 2026-2027. I lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata usurante nel 2027 conservano i benefici dell'abbassamento dell'età anagrafica minima e della riduzione del requisito contributivo (41 anni effettivi). Senza questa modifica, dal 2026 si sarebbero applicate le regole ordinarie con conseguente posticipo del pensionamento.
Quali lavoratori precoci beneficiano della salvaguardia del comma 190?
I soggetti che al momento del pensionamento godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, L. 232/2016. Si tratta tipicamente di lavoratori in APE sociale o con indennità di accompagnamento alla pensione, riservata a categorie di tutela: disoccupati di lunga durata, caregiver di familiari con grave disabilità, soggetti con riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%, lavoratori in mansioni gravose con almeno 36 anni di contributi (di cui 12 mesi prima del 19° anno di età). Per loro la disposizione del comma 186 LB 2026 non si applica: conservano il regime di accesso vigente al momento del riconoscimento dell'indennità.
Perché i commi 188-190 entrano in vigore il 30/12/2025 e non il 1° gennaio 2026?
L'anticipo è necessario per coprire le posizioni in maturazione del diritto a pensione già al 31/12/2025. Le regole sull'adeguamento all'aspettativa di vita per il 2027 producono effetti su lavoratori che maturano i requisiti negli anni precedenti. Anticipando le eccezioni di salvaguardia al 30/12/2025, il legislatore garantisce che i lavoratori usuranti e precoci con requisiti maturati o in via di maturazione già nel 2025 possano contare sulla disciplina di vantaggio. Il principio è quello del regime applicabile al momento di maturazione del diritto, non al momento della presentazione della domanda. È una scelta tecnica volta a evitare buchi normativi temporali.
Le salvaguardie dei commi 188-190 introducono nuovi benefici?
No, non introducono nuovi benefici. Si limitano a confermare e proteggere regimi già esistenti (L. 232/2016 e D.Lgs. 67/2011) dall'applicazione automatica degli adeguamenti previsti dai commi 185-186 LB 2026. Per i lavoratori interessati, la conseguenza pratica è che non subiranno il posticipo dei requisiti pensionistici che invece colpirà gli altri canali di accesso al pensionamento. La logica sistematica è quella della tutela rafforzata per le categorie più vulnerabili: chi ha svolto lavori usuranti o precoci con disagio non subisce ulteriori incrementi del requisito, in coerenza con il principio costituzionale di adeguatezza della prestazione previdenziale.