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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Esclusione dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsto dal comma 185 della legge di bilancio 2026.
  • Esonero applicabile sia al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, sia al requisito contributivo per la pensione anticipata.
  • Riferimento normativo: articolo 24, commi 6 e 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma Fornero).
  • Platea: iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  • Condizione: trovarsi in una delle situazioni elencate al comma 187 (lavoratori usuranti, precoci, caregiver, altre categorie protette).
  • Decorrenza anticipata dal 30/12/2025, contestualmente alla pubblicazione della legge di bilancio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 186 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni

In vigore dal: Vigore: 30/12/2025 (entrata anticipata).

Testo coordinato

. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’ , che si trovano in una dellearticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 condizioni di cui al comma 187 del presente articolo, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’ e , convertito, con modificazioni, dalla articolo 24, commi 6 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 legge 22 , l’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185.dicembre 2011, n. 214

Quadro complessivo

Il comma 186 della legge di bilancio 2026 introduce una clausola di salvaguardia importante per il sistema pensionistico italiano. Va letto in stretto coordinamento con il comma 185, che dispone l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita media, e con il comma 187, che individua le categorie di lavoratori esonerate da tale adeguamento. Il comma 186 ha la funzione tecnica di disattivare, per le categorie protette del comma 187, l'aumento dei requisiti che il comma 185 introduce per la generalità degli iscritti.

Si tratta di una scelta di tutela rafforzata: il legislatore riconosce che, per alcune categorie di lavoratori che hanno svolto attività particolarmente gravose o che si trovano in condizioni di vulnerabilità specifica, l'innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento sarebbe disproporzionato. Da qui la deroga.

L'oggetto della deroga: incremento dei requisiti ex comma 185

Per cogliere il contenuto della norma occorre richiamare il meccanismo del comma 185 (di cui il 186 è speculare per esonero). Il comma 185 dispone che, a decorrere dal 2026, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (la cosiddetta riforma Fornero), siano incrementati per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita.

Il comma 186 dispone, in deroga, che tale incremento non trova applicazione per gli iscritti che si trovano in una delle situazioni di cui al comma 187. Le categorie protette del comma 187 (che andrà letto analiticamente per ciascun lavoratore) tipicamente includono nel quadro delle norme italiane sui pensionamenti: lavoratori con mansioni usuranti, lavoratori precoci, caregiver di familiari disabili, lavoratori con disabilità o invalidità, e altre figure individuate dal legislatore in considerazione della specifica condizione di tutela.

La platea oggettiva

Il comma 186 individua tre platee di iscritti potenzialmente beneficiari della deroga, in base alla forma previdenziale di iscrizione: gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), che è il regime previdenziale principale dei lavoratori dipendenti privati; gli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che includono i fondi pensione speciali dei dipendenti pubblici (ex INPDAP), del settore credito (ex INPDAI), del settore minerario e altri; gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero i lavoratori autonomi senza cassa professionale, i collaboratori e i professionisti senza albo.

L'inclusione della Gestione separata è significativa, perché storicamente le riforme pensionistiche hanno scontato disallineamenti applicativi tra AGO e Gestione separata. Il comma 186 conferma il principio di parità di trattamento tra dipendenti, sostitutivi-esclusivi e Gestione separata in tema di deroga per categorie protette.

La decorrenza anticipata dal 30 dicembre 2025

Il comma 186 entra in vigore il 30 dicembre 2025, in coincidenza con la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e con un'anticipazione rispetto alla generalità delle disposizioni della legge di bilancio (che entrano in vigore al 1° gennaio 2026). La scelta dell'entrata anticipata è rilevante per i lavoratori che maturano i requisiti tra il 30 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026: per questi, l'esonero dall'incremento dei requisiti già opera nei tre giorni di sovrapposizione, evitando vuoti normativi che avrebbero potuto creare disparità.

Su chi impatta

L'impatto del comma 186 è ampio ma selettivo. Ampio perché tocca tutte e tre le grandi gestioni previdenziali (AGO, sostitutive-esclusive, Gestione separata) e perché la regola opera sia sul versante della pensione di vecchiaia (requisito anagrafico) sia su quello della pensione anticipata (requisito contributivo). Selettivo perché concretamente beneficiano dell'esonero solo coloro che si trovano in una delle situazioni di cui al comma 187, ovvero categorie ben definite di lavoratori meritevoli di particolare tutela.

Per il consulente del lavoro o il patronato che assiste lavoratori prossimi al pensionamento, la verifica del diritto all'esonero passa per due step. Primo: verificare se il lavoratore rientra nelle categorie del comma 187 (lavoratori usuranti, precoci, caregiver, altre figure protette individuate dalla legge). Secondo: calcolare i requisiti di pensionamento senza applicare l'incremento del comma 185 e confrontarli con la posizione del lavoratore. Per chi rientra nella deroga, i requisiti restano quelli ante-adeguamento.

Considerazioni operative

Il comma 186 non rinvia a un decreto attuativo specifico. Tuttavia, l'INPS dovrà emanare circolari operative che chiariscano le modalità di certificazione del diritto all'esonero per ciascuna delle categorie del comma 187 e l'iter delle domande di pensione. È verosimile che si confermino, almeno per le categorie storicamente riconosciute (lavoratori usuranti, precoci, caregiver), le modalità istruttorie già in essere: presentazione della domanda con allegata documentazione comprovante l'appartenenza alla categoria, verifica INPS, eventuale rigetto motivato impugnabile.

Sul piano sistematico, il comma 186 si inserisce nella scia delle deroghe storicamente previste a partire dalla riforma Fornero del 2011 per proteggere lavoratori particolarmente meritevoli di tutela: si ricordano le salvaguardie per esodati, l'APE sociale, la quota 100/102/103 nelle sue varie declinazioni, le opzioni donna e contributiva. La novità del 2026 sta nel coordinare queste tutele con il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita: chi rientra nelle categorie protette continua ad accedere al pensionamento con i requisiti pre-adeguamento, indipendentemente dall'aumento generale disposto dal comma 185.

Domande frequenti

Chi può beneficiare dell'esonero dall'incremento dei requisiti pensionistici previsto dal comma 186?

Possono beneficiarne gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovino in una delle situazioni elencate al comma 187 della stessa legge di bilancio 2026. Il comma 187 individua le categorie protette, che storicamente in normative analoghe italiane includono lavoratori con mansioni usuranti, lavoratori precoci, caregiver di familiari disabili, lavoratori con disabilità/invalidità e altre figure puntualmente individuate. Per ogni lavoratore va quindi verificata la concreta riconducibilità a una delle situazioni del comma 187 e l'iscrizione a una delle gestioni previdenziali elencate. Il consulente del lavoro o il patronato può effettuare la verifica preliminare e assistere il lavoratore nella domanda.

L'esonero vale sia per la pensione di vecchiaia sia per quella anticipata?

Sì. Il comma 186 dispone espressamente che l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsto dal comma 185 non trova applicazione “ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”. Quindi sia il requisito anagrafico per la vecchiaia (oggi di 67 anni a regime, soggetto ad adeguamento alla speranza di vita) sia il requisito contributivo per la pensione anticipata (oggi di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, salvo adeguamenti) restano cristallizzati al livello pre-adeguamento per i lavoratori in una delle situazioni di cui al comma 187.

Da quando si applica l'esonero?

Il comma 186 entra in vigore dal 30 dicembre 2025, in via anticipata rispetto al resto della legge di bilancio (che entra in vigore al 1° gennaio 2026). La scelta dell'entrata anticipata garantisce continuità tutelare e tutela i lavoratori che maturano i requisiti nei giorni di sovrapposizione tra il 30 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. Per la generalità dei beneficiari, comunque, il riferimento concreto sono i pensionamenti decorrenti dal 2026 in poi, perché il comma 185 dispone l'incremento dei requisiti a decorrere dal 2026: prima di tale data l'incremento da neutralizzare non si applicava ancora. Il commercialista o il consulente del lavoro che assiste un lavoratore prossimo al pensionamento deve quindi valutare la decorrenza del diritto in funzione della data di maturazione dei requisiti.

I lavoratori della Gestione separata sono inclusi nell'esonero?

Sì. Il comma 186 menziona espressamente, tra le platee di iscritti potenzialmente beneficiari, gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Si tratta dei lavoratori autonomi non iscritti ad altre casse professionali, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori dello spettacolo, dei professionisti senza albo e di altre figure assicurate presso questa gestione. Per accedere all'esonero, anche per gli iscritti alla Gestione separata occorre comunque rientrare in una delle situazioni del comma 187. L'inclusione è importante perché nella tradizione legislativa italiana le deroghe pensionistiche sono state talvolta interpretate restrittivamente per la Gestione separata: il comma 186 fa chiarezza ed estende la deroga in modo paritario.

Come si dimostra di rientrare in una delle situazioni del comma 187?

Il comma 186 non disciplina le modalità istruttorie e probatorie: rimanda al comma 187, che elenca le categorie protette, e alle prassi consolidate dell'INPS in materia di accesso al pensionamento per categorie speciali. In linea generale, la documentazione richiesta varia in funzione della specifica categoria. Per i lavoratori usuranti, occorre la certificazione delle mansioni svolte e la dimostrazione dei periodi minimi di esposizione. Per i lavoratori precoci, prova di almeno 12 mesi di contribuzione effettiva prima dei 19 anni di età. Per i caregiver, certificazione della convivenza con il familiare disabile e della durata dell'assistenza. Per altre categorie, le specifiche regole probatorie sono individuate dalle norme di settore. Si attendono comunque circolari INPS attuative del comma 187 per le indicazioni operative aggiornate al 2026.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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