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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Comma 155: progetto di valutazione della spesa del Ministero del Lavoro con il contributo di INPS, INAPP e CNEL nell'ambito dei Piani di analisi della spesa di cui ai commi 747-749.
  • Comma 156: proroga delle misure dell'art. 1, c. 343, L. 197/2022 anche «a decorrere dall'anno 2026» (estensione temporale di disciplina previgente).
  • Comma 157: i contraenti dei contratti di vendita di prodotti agricoli ex D.L. 91/2014 possono cedere la propria quota di prodotto ad altre parti del contratto.
  • Norme prevalentemente di natura tecnico-organizzativa, senza impatto diretto sui contribuenti privati.
  • Nessun decreto attuativo richiesto, applicabilità immediata dal 1° gennaio 2026.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 155-157 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

Testo coordinato

. Per le finalità di cui al comma 154, nell’ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, elabora un progetto di valutazione. Il progetto di cui al presente comma è realizzato anche con il contributo dell’INPS, dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). . All’ , dopo le parole: «31 dicembre 2025»articolo 1, comma 343, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono inserite le seguenti: «e a decorrere dall’anno 2026». . All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contraenti possono altresì cedere la proprialegge 11 agosto 2014, n. 116 quota di prodotto ad altre parti del contratto».

Tre commi eterogenei accomunati dalla natura tecnica

I commi 155-157 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) raggruppano tre interventi disomogenei nel contenuto ma omogenei nella forma: brevi modifiche puntuali a discipline preesistenti, senza pretesa innovativa di sistema. Il comma 155 disciplina un progetto di analisi della spesa del Ministero del Lavoro; il comma 156 proroga una disciplina dell'art. 1, c. 343, L. 197/2022; il comma 157 modifica una norma sui contratti di filiera del settore agricolo. La trattazione richiede di considerare separatamente i tre interventi, illustrandone contesto, contenuto e portata operativa.

Comma 155: la valutazione integrata della spesa del Ministero del Lavoro

Il comma 155 si collega esplicitamente al comma 154 (che, in coerenza con la collocazione, dispone le finalità di analisi e valutazione) e ai commi 747-749 della medesima legge, i quali introducono o riformano i «Piani di analisi e valutazione della spesa» presso le amministrazioni centrali. In questo quadro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MEF - Ragioneria Generale dello Stato, «elabora un progetto di valutazione». Il progetto coinvolge tre soggetti tecnici: l'INPS, l'INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, ente vigilato dal Ministero del Lavoro) e il CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, organo costituzionale ex art. 99 Cost.). La triangolazione è coerente con le funzioni dei tre enti: INPS detiene i dati amministrativi di erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali; INAPP è il principale istituto di ricerca pubblica sulle politiche del lavoro e della formazione; CNEL ha funzioni di osservatorio e proposta sulle politiche economiche e sociali. Per il commercialista che assiste imprese o lavoratori, il comma 155 ha rilevanza indiretta: i risultati del progetto di valutazione potranno orientare la programmazione futura delle misure di sostegno al lavoro (incentivi all'assunzione, ammortizzatori sociali, formazione).

Comma 156: la proroga delle misure dell'art. 1, c. 343, L. 197/2022

Il comma 156 interviene sull'art. 1, c. 343, alinea, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), inserendo dopo le parole «31 dicembre 2025» le parole «e a decorrere dall'anno 2026». La tecnica legislativa è quella della proroga a tempo indeterminato: la disciplina originaria, che si applicava fino al 31 dicembre 2025, viene ora estesa con effetto dal 2026 senza ulteriore termine. Per identificare la portata pratica della proroga occorre leggere l'art. 1, c. 343, L. 197/2022, che in origine disciplinava misure specifiche in materia di lavoro e previdenza nel quadro della LB 2023. Senza il testo coordinato e in assenza di un'esplicitazione della materia da parte del comma 156, il commercialista o l'operatore del settore devono fare riferimento al testo della L. 197/2022 e ai successivi documenti interpretativi (circolari INPS, messaggi INL) per cogliere la concreta natura della misura prorogata. La tecnica della proroga «a decorrere dal 2026» senza data finale è opportuna per evitare la necessità di rinnovi annuali ricorrenti.

Comma 157: la cessione delle quote di prodotto agricolo

Il comma 157 modifica l'art. 1-bis, c. 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Si tratta di norma in materia di contratti di filiera nel settore agricolo (D.L. 91/2014, c.d. «decreto competitività», contiene tra l'altro disposizioni urgenti per il settore agroalimentare). La modifica aggiunge in fine al c. 3 il seguente periodo: «I contraenti possono altresi cedere la propria quota di prodotto ad altre parti del contratto». Effetto pratico: i contraenti di un contratto di filiera (es. produttori agricoli, trasformatori, cooperative, distributori) hanno ora la facoltà di cedere la quota di prodotto loro assegnata o conferita al contratto ad altri partecipanti dello stesso contratto. La cessione è intra-contrattuale, cioè rimane all'interno del perimetro delle parti già aderenti. L'obiettivo è flessibilizzare la gestione delle filiere agricole, consentendo ai contraenti di adattare la propria posizione contrattuale a sopravvenute esigenze produttive o di mercato, senza dover risolvere il contratto o rinegoziarne le condizioni. Per il commercialista agricolo, la modifica apre la possibilità di operazioni di cessione di quote con effetti civilistici, fiscali (IVA sui passaggi di prodotto) e contabili da gestire in modo coordinato con i contratti di filiera in essere.

Considerazioni operative

I tre commi non richiedono decreti attuativi. Il comma 155 produrrà effetti operativi attraverso l'avvio del progetto di valutazione - presumibilmente nel corso del 2026 - con eventuali pubblicazioni di rapporti tecnici e linee guida per la programmazione futura. Il comma 156 si applica direttamente alla disciplina dell'art. 1, c. 343, L. 197/2022, estendendola dal 2026. Il comma 157 è immediatamente operativo: i contraenti dei contratti di filiera in essere o futuri possono procedere a cessioni intra-contrattuali di quote di prodotto. Per chi opera nelle filiere agricole è opportuno verificare le clausole dei contratti in essere: alcune potrebbero già consentire o vietare la cessione di quote, e il comma 157 - introducendo una norma facoltizzante - non sovverte eventuali pattuizioni contrattuali più restrittive, ma consente in linea generale tale operazione laddove non sia stata espressamente vietata.

Domande frequenti

Cosa è concretamente il progetto di valutazione previsto dal comma 155?

Il comma 155 dispone che il Ministero del Lavoro, di concerto col MEF-Ragioneria Generale dello Stato, elabori un progetto di valutazione della spesa nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione previsti dai commi 747-749 della stessa legge. Il progetto si avvale del contributo di INPS (per i dati amministrativi sulle prestazioni), INAPP (per l'analisi delle politiche del lavoro) e CNEL (per il raccordo con le rappresentanze economiche e sociali). Si tratta di un'iniziativa di natura tecnico-organizzativa volta a misurare l'efficacia e l'efficienza della spesa pubblica nel comparto lavoro e politiche sociali. I risultati potranno orientare future scelte legislative (riforma incentivi, ammortizzatori, formazione) ma non producono effetti diretti per il contribuente. Non sono previste tempistiche o modalità specifiche di pubblicazione: si confida nella normale prassi di pubblicazione dei rapporti tecnici sui siti istituzionali.

Cosa viene effettivamente prorogato dal comma 156?

Il comma 156 inserisce nell'art. 1, c. 343, alinea, della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) le parole «e a decorrere dall'anno 2026», dopo «31 dicembre 2025». Si tratta dunque di una proroga della disciplina originariamente prevista dalla LB 2023 fino al 2025, ora estesa al 2026 e seguenti senza termine finale espresso. Per cogliere l'esatto contenuto della misura prorogata è necessario consultare il testo dell'art. 1, c. 343, L. 197/2022 nella sua versione coordinata. Per gli operatori del settore lavoro (consulenti, datori di lavoro, INPS) è opportuno verificare presso i canali istituzionali (sito Ministero del Lavoro, circolari INPS) la portata applicativa concreta della disciplina prorogata, dato che la formulazione di un singolo comma estensivo non chiarisce di per sé la materia.

La cessione di quote di prodotto agricolo del comma 157 si applica a tutti i contratti di filiera?

Il comma 157 modifica esclusivamente l'art. 1-bis, c. 3, del D.L. 91/2014, conv. L. 116/2014. Si applica dunque ai contratti che rientrano nella tipologia regolata da tale disposizione - i contratti del settore agricolo previsti dal decreto competitività 2014. Non si applica ai contratti di filiera in generale, né ai contratti di rete, né ai contratti di vendita ordinari. La cessione consentita è intra-contrattuale: la quota di prodotto può passare solo tra parti già aderenti al medesimo contratto. Le clausole contrattuali specifiche possono prevedere modalità, condizioni o limiti alla cessione: la nuova norma legittima l'operazione ma non sovverte pattuizioni più restrittive. Sul piano fiscale, la cessione di quote di prodotto agricolo configura un'operazione IVA tra le parti, da fatturare nei modi ordinari del settore agricolo (regime IVA speciale ex art. 34 DPR 633/1972 o regime ordinario, a seconda del soggetto cedente).

I commi 155-157 richiedono decreti attuativi?

No, nessuno dei tre commi richiede decreti attuativi per produrre effetti. Il comma 155 dispone che il Ministero del Lavoro «elabora un progetto di valutazione», senza condizionarlo a un decreto: l'avvio operativo dipende dall'organizzazione amministrativa del Ministero e dal coordinamento con MEF, INPS, INAPP, CNEL. Il comma 156 modifica direttamente l'art. 1, c. 343, L. 197/2022, con effetto dal 1° gennaio 2026. Il comma 157 aggiunge un periodo all'art. 1-bis, c. 3, D.L. 91/2014, immediatamente applicabile ai contratti di filiera vigenti o futuri. Eventuali circolari ministeriali, messaggi INPS o atti di INAPP/CNEL potranno chiarire aspetti operativi specifici, ma non condizionano l'efficacia delle disposizioni.

Quali ricadute concrete sui contribuenti e sulle imprese?

Le ricadute dirette sono limitate. Il comma 155 ha effetti indiretti di medio-lungo periodo, potenzialmente impattanti sulla programmazione futura di misure per il lavoro. Il comma 156 dipende dal contenuto della disciplina prorogata - da verificare caso per caso. Il comma 157 ha ricadute concrete e immediate solo per gli operatori della filiera agricola che hanno o intendono stipulare contratti ai sensi dell'art. 1-bis del D.L. 91/2014: per loro, la facoltà di cessione intra-contrattuale di quote di prodotto offre flessibilità gestionale aggiuntiva. Per il commercialista, l'orientamento operativo è di monitorare l'eventuale pubblicazione di rapporti di valutazione (comma 155), circolari interpretative su misure prorogate dal comma 156 e, per la clientela agricola, valutare l'opportunità di clausole contrattuali più flessibili in conformità al nuovo c. 157.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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