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Art. 127 c.c. Intrasmissibilità dell'azione
In vigore
L’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell’attore.
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In sintesi
L'azione di impugnazione del matrimonio non si trasmette agli eredi dell'attore, salvo che il giudizio fosse già pendente al momento del decesso.
Ratio
Il legislatore ha fondato la disciplina sull'intuizione che le azioni matrimoniali afferiscano alla sfera personalissima degli sposi. Consentire agli eredi di avviare ex novo un'azione di nullità dopo la morte del de cuius determinerebbe un'ingerenza nella sfera giuridica e nell'onore della famiglia, nonché un'instabilità degli effetti patrimoniali e personali già consolidatisi. La trasmissibilità è pertanto ammessa solo nel caso in cui il giudizio fosse già radicato, poiché in tale ipotesi la volontà di impugnare il matrimonio è stata manifestata in vita dall'avente diritto.Analisi
L'art. 127 c.c. disciplina una delle eccezioni al principio generale di trasmissibilità dei diritti agli eredi, giustificata dalla natura personalissima dell'azione matrimoniale. La norma distingue due situazioni: (a) morte dell'attore prima della proposizione della domanda — in tal caso l'azione si estingue definitivamente e gli eredi non possono instaurarla; (b) morte dell'attore dopo la proposizione della domanda e in corso di giudizio — in tal caso gli eredi subentrano nella posizione processuale del de cuius e possono proseguire il giudizio già pendente. Il concetto di «pendenza del giudizio» va inteso nel senso tecnico-processuale: il giudizio si considera pendente dalla notifica dell'atto introduttivo. La norma si applica a tutte le ipotesi di azione di impugnazione del matrimonio, indipendentemente dalla causa di nullità o annullabilità dedotta.Quando si applica
La norma opera ogni volta che l'attore in un giudizio di nullità o annullamento del matrimonio deceda nel corso del procedimento o prima di averlo avviato. Trova applicazione sia nelle azioni proposte dai coniugi sia in quelle proposte da altri soggetti legittimati, nei limiti in cui tali azioni siano qualificabili come trasmissibili agli aventi causa.Connessioni
La norma si collega agli artt. 117–125 c.c. (legittimazione e termini per le azioni di nullità), all'art. 300 c.p.c. (interruzione del processo per morte della parte) e all'art. 110 c.p.c. (successione nel processo). Va letta in combinato disposto con le singole norme che individuano i soggetti legittimati per ciascuna causa di nullità.Domande frequenti
Gli eredi possono continuare l'azione iniziata dal defunto?
Solo se il giudizio era già pendente alla morte dell'attore; altrimenti l'azione non si trasmette agli eredi.
Che cosa significa 'giudizio già pendente'?
La domanda è stata già proposta in tribunale; il procedimento è in corso davanti al giudice.
Gli eredi possono agire se il deceduto non ha proposto azione?
No, gli eredi non possono iniziare autonomamente l'azione di impugnazione del matrimonio.
Qual è il fondamento di questa limitazione?
L'azione è strettamente personale e si estingue con la morte di chi l'ha proposta.
Può il giudice ordinare ai coniugi superstiti di agire?
No, solo i coniugi viventi hanno titolo per agire; gli eredi non hanno questa legittimazione.
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