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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 98 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Procedimento penale

In vigore dal 30/06/2003

1974, n. 64, art. 23) 1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali. 2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti. 3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

In sintesi

  • Disciplina speciale del procedimento penale per le violazioni antisismiche
  • Possibilità per il pubblico ministero di nominare consulenti tecnici qualificati
  • Citazione obbligatoria del dirigente UTR per il dibattimento
  • Possibilità di delega a un funzionario al corrente dei fatti
  • Con la condanna, il giudice ordina la demolizione delle opere difformi
  • Alternativa: prescrizioni per rendere le opere conformi alle norme tecniche

L’art. 98 del D.P.R. 380/2001 disciplina alcuni profili specifici del procedimento penale relativo alle contravvenzioni antisismiche, oltre a stabilire il potere del giudice di ordinare la demolizione delle opere difformi o, in alternativa, di prescrivere gli adempimenti per renderle conformi. La norma riflette la particolarità tecnica della materia, che richiede competenze specialistiche sia in fase di indagine sia in dibattimento, e introduce uno strumento processuale tipico, l’ordine di demolizione disposto con la sentenza penale, che ha natura ibrida (sanzione amministrativa accessoria a sentenza penale). È una disposizione di grande importanza pratica perché, in molti casi, l’ordine di demolizione è la conseguenza più temuta dei procedimenti edilizi.

I consulenti tecnici del PM (comma 1)

Il comma 1 prevede che, quando il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, possa nominare uno o più consulenti scelti tra: (a) componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; (b) tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; (c) tecnici di altre amministrazioni statali. Si tratta di una norma speciale rispetto alla regola generale dell’art. 359 c.p.p. che consente al PM di nominare consulenti tra i privati. Il legislatore ha scelto di privilegiare consulenti pubblici per garantire indipendenza e competenza tecnica qualificata. Le perizie di questi consulenti hanno spesso peso decisivo nel processo: pubblico ministero e giudice si affidano a queste valutazioni per stabilire se le opere violino le NTC e quale sia la sorte delle stesse.

Citazione del dirigente UTR (comma 2)

Il comma 2 stabilisce un altro adempimento processuale: il dirigente del competente ufficio tecnico regionale deve essere in ogni caso citato per il dibattimento. La citazione è obbligatoria, non discrezionale. Il dirigente UTR può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti. La presenza dell’UTR nel processo svolge una funzione di consulenza tecnica e di interesse pubblico: l’amministrazione tecnica regionale rappresenta in dibattimento le valutazioni espresse nelle deduzioni ex art. 96 e fornisce ulteriori chiarimenti su elementi tecnici dell’istruttoria. La sua mancata citazione determina nullità del giudizio per violazione del contraddittorio rafforzato previsto da questa norma speciale.

L’ordine di demolizione o conformazione (comma 3)

Il comma 3 contiene il cuore sanzionatorio dell’articolo: con il decreto o la sentenza di condanna, il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme tecniche del capo IV del TUE o dei decreti interministeriali ex artt. 52 e 83. In alternativa, il giudice impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi, fissando il relativo termine. La scelta tra demolizione e conformazione dipende da una valutazione di proporzionalità: se l’opera può essere ricondotta a conformità mediante adeguamenti strutturali (rinforzi, integrazioni di armatura, modifiche distributive), il giudice predilige la conformazione; se invece le difformità sono tali da non consentire una conformazione tecnicamente sostenibile, scatta la demolizione.

Natura giuridica dell’ordine

L’ordine di demolizione disposto dal giudice penale ex art. 98 ha natura controversa. La giurisprudenza prevalente lo qualifica come sanzione amministrativa accessoria di natura reale, non equiparabile a una pena, e quindi soggetto alle regole proprie delle sanzioni amministrative (in particolare, può essere disposto anche in caso di prescrizione del reato in caso di sentenze ex art. 129 c.p.p.; non è coperto dall’amnistia o dall’indulto generali). Le Sezioni Unite della Cassazione penale hanno ribadito più volte questa qualificazione, che ha conseguenze pratiche significative: l’ordine resta efficace anche se il reato si prescrive prima della sua esecuzione.

Esecuzione dell’ordine

L’esecuzione dell’ordine di demolizione spetta, in caso di mancato adempimento del condannato, all’UTR ai sensi dell’art. 99 TUE (esecuzione d'ufficio). Le spese sono a carico del condannato. La giurisprudenza ammette che, in determinati casi e con motivazione, il giudice possa sospendere l’efficacia dell’ordine in attesa della definizione di pratiche di sanatoria edilizia o sismica, ma si tratta di valutazioni eccezionali e fortemente caso-specifiche. Una volta divenuta irrevocabile la sentenza, l’ordine diventa titolo esecutivo amministrativo.

Caso pratico

Il PM contesta a Tizio (committente), all’ing. Caio (direttore lavori) e all’impresa esecutrice il reato ex art. 95 TUE per aver realizzato una palazzina di 4 piani in zona sismica 2 senza la prescritta autorizzazione preventiva UTR ex art. 94 e con armature dei nodi pilastro-trave non conformi alle NTC 2018. Il PM nomina un consulente tecnico, ingegnere strutturista del Provveditorato interregionale, che esegue prove sui materiali e calcoli strutturali, riscontrando la non conformità delle armature. In dibattimento, il dirigente UTR è citato e delega un proprio funzionario tecnico. Il giudice, ritenuto provato il reato, condanna gli imputati all’ammenda ex art. 95 e ordina, ai sensi dell’art. 98, le prescrizioni per rendere le opere conformi (inserimento di rinforzi mediante incamiciatura in c.a. dei nodi pilastro-trave, fissando il termine di 12 mesi). Le prescrizioni sono tecnicamente sostenibili e meno invasive della demolizione totale. Tizio incarica un nuovo professionista per l’adeguamento, ottiene autorizzazione UTR e procede ai lavori entro il termine: l’ordine si esaurisce con l’esecuzione conforme.

Coordinamento con la sanatoria amministrativa

L’ordine di demolizione ex art. 98 si coordina, ma non si sovrappone, con i procedimenti di sanatoria amministrativa edilizia (artt. 36 e 36-bis TUE, doppia conformità). La giurisprudenza ammette che la sanatoria edilizia comunale possa avere effetti estintivi sull’ordine di demolizione delle opere abusive sotto il profilo urbanistico, ma non automaticamente sotto il profilo antisismico: per le violazioni delle NTC, occorre dimostrare la conformità tecnica delle opere realizzate alle norme di sicurezza, eventualmente attraverso prove di carico, indagini e calcoli ex post. La doppia conformità urbanistica (art. 36) non equivale a doppia conformità sismica.

Domande frequenti

Quali consulenti tecnici può nominare il pubblico ministero nel processo antisismico?

L’art. 98 comma 1 detta una regola speciale rispetto al codice di procedura penale: il PM, quando ritiene necessari ulteriori accertamenti tecnici, deve scegliere i consulenti tra componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o tecnici di altre amministrazioni statali. La scelta è funzionale a garantire indipendenza, competenza specialistica e qualità tecnica delle valutazioni. Le consulenze di questi soggetti hanno tipicamente peso decisivo nel processo, sia per l’accertamento del fatto sia per la valutazione sulla sorte delle opere (demolizione o conformazione).

Il dirigente UTR deve sempre partecipare al processo penale antisismico?

Sì, la sua citazione per il dibattimento è obbligatoria ex art. 98 comma 2. Il dirigente può delegare un proprio funzionario dipendente al corrente dei fatti, ma la presenza dell’UTR è imprescindibile. Si tratta di una forma di contraddittorio rafforzato: l’amministrazione tecnica regionale rappresenta in giudizio le valutazioni tecniche espresse nelle deduzioni ex art. 96 e fornisce chiarimenti tecnici al giudice. La mancata citazione del dirigente UTR determina nullità del giudizio per violazione di norma processuale specifica, salva la possibilità di sanatoria con la presenza di un funzionario delegato.

Il giudice penale può ordinare la demolizione dell’opera abusiva?

Sì. L’art. 98 comma 3 attribuisce al giudice penale, con il decreto o la sentenza di condanna, il potere di ordinare la demolizione delle opere o delle parti realizzate in difformità alle norme antisismiche. In alternativa, il giudice può impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi, fissando il termine per l’adempimento. La scelta tra demolizione e conformazione dipende dalla proporzionalità: se l’opera è recuperabile mediante adeguamenti strutturali (rinforzi, integrazioni di armatura), si predilige la conformazione; se le difformità sono tali da non consentire una soluzione tecnicamente sostenibile, scatta la demolizione totale o parziale.

L’ordine di demolizione si prescrive con il reato?

No. Secondo la giurisprudenza prevalente delle Sezioni Unite della Cassazione penale, l’ordine di demolizione ex art. 98 ha natura di sanzione amministrativa accessoria di natura reale, non equiparabile a una pena. Conseguenze: l’ordine resta efficace anche se il reato si prescrive prima della sua esecuzione (in tal caso può essere disposto con sentenza ex art. 129 c.p.p.); non è coperto dall’amnistia o dall’indulto generali; può essere eseguito anche dopo molti anni dalla sentenza. Questa natura reale rende l’ordine di demolizione una sanzione particolarmente temibile, perché non si estingue con il decorso del tempo né con misure di clemenza generali.

La sanatoria edilizia comunale estingue l’ordine di demolizione antisismico?

Non automaticamente. La giurisprudenza ammette che la sanatoria edilizia ex artt. 36 o 36-bis TUE (doppia conformità urbanistica) possa avere effetti estintivi sull’ordine di demolizione per gli aspetti urbanistici, ma non per gli aspetti antisismici. Per estinguere l’ordine sotto il profilo del capo IV del TUE, occorre dimostrare la conformità tecnica delle opere realizzate alle norme di sicurezza, eventualmente attraverso prove di carico, indagini diagnostiche, calcoli strutturali ex post asseverati. La doppia conformità urbanistica non equivale a doppia conformità sismica: serve un percorso tecnico-amministrativo specifico presso l’UTR, eventualmente con autorizzazione postuma o con interventi di conformazione strutturale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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