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Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 52 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Omissione e tardività del pagamento

Articolo abrogato. Riportato per documentazione storica.

[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. h), DLgs. 18.12.1997 n. 473, pubblicato in G.U. 8.1.1998 n. 5. Testo precedente: “Art. 52 (Omissione e tardività del pagamento). – 1. Se l’imposta non è stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell’importo non pagato o pagato in ritardo. La stessa sanzione si applica per l’omesso o incompleto pagamento dell’imposta liquidata dal dichiarante. 2. La soprattassa è ridotta alla metà se il pagamento è avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine.“.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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