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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 52 D.Lgs. 346/1990 – Art. 52 D.P.R. n. 637/1972
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Omissione e tardività del pagamento 1.
Se l’imposta non è stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell’importo non pagato o pagato in ritardo.
[Periodo soppresso dal D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1994, n. 423] 2.
La soprattassa è ridotta alla metà se il pagamento è avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Imposta Successioni e Donazioni.
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