Art. 50 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Omissione della dichiarazione
In vigore dal 01/01/1991
1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi (1) per cento dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000 (2). Se la dichiarazione è pre- sentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque (3) per cento dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio. (4) Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500. (4) Note: (1) Le parole “pari al centoventi” sono state sostituite alle precedenti “dal centoventi al duecentoquaranta” dall’art. 4, comma 2, lett. a), n. 1), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (2) Le parole “da euro 250 a euro 1.000” sono state sostituite alle precedenti “da lire cinquecentomila a lire due milioni“ dall’art. 28,, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 158, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Ai sensi del successivo art. 32, comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 133, L. 28.12.2015 n. 208, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2016. (3) Le parole “del quarantacinque” sono state sostituite alle precedenti “dal sessanta al centoventi” dall’art. 4, comma 2, lett. a), n. 2), DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato in G.U. 28.6.2024 n. 150. Ai sensi del successivo art. 5, comma 1, la presente disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. (4) Periodo inserito dall’art. 28, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 158, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Ai sensi del successivo art. 32, comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 133, L. 28.12.2015 n. 208, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2016.
In sintesi
L’art. 50 del D.Lgs. 346/1990 stabilisce le sanzioni amministrative per chi omette di presentare la dichiarazione di successione (o quella sostitutiva/integrativa). È una delle norme operativamente più importanti del Testo Unico: la dichiarazione di successione è un adempimento centralizzato che attiva la liquidazione dell’imposta e la pubblicità immobiliare (volture catastali), e il suo mancato o tardivo invio espone gli eredi a sanzioni significative.
La disciplina è stata profondamente riformata dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (in G.U. 28.06.2024 n. 150), in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La novella ha sostituito le forbici sanzionatorie variabili (120-240%, 60-120%) con misure fisse più contenute (rispettivamente 120% e 45%), in attuazione della delega per la revisione del sistema sanzionatorio tributario contenuta nella L. 111/2023.
Le quattro fattispecie sanzionate
La norma distingue quattro situazioni. (1) Omessa dichiarazione con imposta dovuta: sanzione del 120% dell’imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. (2) Omessa dichiarazione senza imposta dovuta: sanzione fissa da 250 a 1.000 euro. (3) Dichiarazione tardiva (entro 30 giorni) con imposta dovuta: sanzione del 45% dell’imposta. (4) Dichiarazione tardiva (entro 30 giorni) senza imposta dovuta: sanzione fissa da 150 a 500 euro.
La distinzione fra «omessa» e «tardiva» è netta: oltre i 30 giorni dal termine ordinario (12 mesi ex art. 31 D.Lgs. 346/1990) la dichiarazione si considera omessa ai fini sanzionatori, anche se materialmente presentata in seguito. La Risoluzione n. 66/E del 20.12.2024 ha confermato che la dichiarazione presentata oltre i 30 giorni, ma prima della notifica dell’atto di liquidazione, è comunque assoggettata alla sanzione piena per omissione (salvo ravvedimento).
La riforma del D.Lgs. 87/2024
Prima del 1° settembre 2024 il sistema sanzionatorio era basato su forbici proporzionali: dal 120% al 240% per l’omessa dichiarazione, dal 60% al 120% per la tardiva entro 30 giorni. La discrezionalità dell’ufficio nel graduare la sanzione era ampia e generava contenzioso. Il D.Lgs. 87/2024 ha sostituito le forbici con misure fisse: 120% e 45% rispettivamente. Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 si applica il vecchio regime, salvo il principio del favor rei (art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997) che consente l’applicazione del trattamento più favorevole se il procedimento è ancora pendente.
Esempio operativo: Tizio muore il 15 ottobre 2023. Gli eredi avrebbero dovuto presentare la dichiarazione entro il 15 ottobre 2024 (12 mesi). Se la dichiarazione viene presentata il 30 novembre 2024, l’omissione è stata «commessa» dal 16 novembre 2024 (oltre i 30 giorni), quindi dopo il 1° settembre 2024: si applica la sanzione fissa del 120% (non più 120-240%).
Il ravvedimento operoso
Il ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997) permette al contribuente di sanare spontaneamente l’omissione, beneficiando di sanzioni ridotte. Le percentuali di riduzione, dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024, sono articolate per fascia di ritardo: 1/10 della sanzione minima entro 30 giorni dal termine ordinario; 1/9 entro 90 giorni; 1/8 entro un anno; 1/7 entro due anni; 1/6 oltre i due anni o dopo la constatazione formale; 1/5 dopo lo schema di atto. Il ravvedimento è precluso se è già stato notificato l’atto di liquidazione o l’avviso di accertamento.
Per le successioni l’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 472/1997 prevede una regola specifica per la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni: si applica 1/10 della sanzione minima. Per quelle oltre 90 giorni il ravvedimento copre la sanzione per tardiva presentazione, non per omissione integrale (che resta acquisita).
Con la Risoluzione n. 2/E del 10.01.2025 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo F24 per il versamento delle sanzioni ravvedute relative alla dichiarazione di successione (codice 1535 per sanzione, codice 1537 per interessi). La risoluzione completa il quadro operativo per il ravvedimento «successioni» rendendolo procedurabile online via EntratelF24.
Esempio pratico di ravvedimento
Caso 1, Tardiva entro 30 giorni. Tizio muore il 1° febbraio 2025. Termine dichiarazione: 1° febbraio 2026. Gli eredi presentano il 20 febbraio 2026 (19 giorni di ritardo). Imposta dovuta: €15.000. Sanzione piena ex art. 50 comma 1, ultimo periodo: 45% di €15.000 = €6.750. Con ravvedimento entro 30 giorni dal termine (cioè entro il 3 marzo 2026): 1/10 di €6.750 = €675, oltre interessi legali (3% annuo dal 2026 sui giorni di ritardo). Risparmio: oltre €6.000.
Caso 2, Omessa oltre 30 giorni, prima della notifica. Caio muore il 1° marzo 2025. Termine: 1° marzo 2026. Eredi presentano l'11 maggio 2026 (oltre 30 giorni). Imposta dovuta: €20.000. Sanzione piena: 120% di €20.000 = €24.000. Ravvedimento entro un anno dalla scadenza (1° marzo 2027): 1/8 di €24.000 = €3.000, più interessi legali. La regolarizzazione è ammessa fino alla notifica dell’avviso di liquidazione.
Errori frequenti da evitare
Nella pratica notarile e fiscale si riscontrano alcune patologie ricorrenti: (i) confondere la «tardiva» (entro 30 giorni) con l'«omessa» (oltre 30 giorni): il regime sanzionatorio cambia da 45% a 120%; (ii) presentare la dichiarazione in ritardo senza versare contestualmente la sanzione ridotta da ravvedimento (l’omessa contestualità rende inefficace il ravvedimento, Cass. 11.04.2018 n. 8917 in tema di tributi diversi ma con principio analogo); (iii) applicare il vecchio regime sanzionatorio (120-240%) a violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024, ignorando la nuova misura fissa del 120%; (iv) dimenticare i codici tributo F24 specifici della Risoluzione 2/E/2025: il versamento con codici «generici» non perfeziona il ravvedimento; (v) non considerare il favor rei per violazioni pendenti al 1° settembre 2024 quando il trattamento nuovo è più favorevole.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 66/E del 20.12.2024
Agenzia delle Entrate
Dichiarazione di successione presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi: liquidazione d'ufficio e applicazione della sanzione per omessa/tardiva presentazione ex art. 50 D.Lgs. 346/1990. La risoluzione chiarisce che l’ufficio procede alla liquidazione anche sulle dichiarazioni tardive presentate prima della notifica di un atto formale, applicando la sanzione propria dell’omissione salvo che ricorrano i presupposti del ravvedimento operoso.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisoluzione n. 2/E del 10.01.2025
Agenzia delle Entrate
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di ravvedimento operoso per la dichiarazione di successione tardiva od omessa. Vengono individuati i codici relativi a sanzione e interessi, completando il quadro operativo applicativo dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 alle violazioni dell’art. 50 D.Lgs. 346/1990.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare n. 3/E del 16.04.2025
Agenzia delle Entrate
Illustra le principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni introdotte dal D.Lgs. 139/2024, con particolare attenzione al passaggio al sistema dell’autoliquidazione per le successioni aperte dall'1.1.2025 e ai connessi profili sanzionatori, anche alla luce della riforma del D.Lgs. 87/2024.
Leggi il documento su def.finanze.itCircolare n. 267 del 19.11.1998
Agenzia delle Entrate
Documento di prassi storico ancora utilizzato come riferimento per l’inquadramento sistematico delle sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni: distinzione fra omissione, infedeltà e tardività della dichiarazione, soggetti obbligati, criteri di liquidazione delle sanzioni amministrative.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Quanto pago se dimentico di presentare la dichiarazione di successione?
La sanzione è pari al 120% dell’imposta liquidata o riliquidata d'ufficio per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024). Se non è dovuta imposta, la sanzione è in misura fissa da 250 a 1.000 euro. Per ritardi entro 30 giorni dal termine ordinario la sanzione è ridotta al 45% (oppure 150-500 euro fissi se non c'è imposta).
Posso ridurre la sanzione con il ravvedimento operoso?
Sì, l’art. 13 D.Lgs. 472/1997 consente il ravvedimento fino alla notifica dell’atto di liquidazione. Le riduzioni sono crescenti in funzione del ritardo: 1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro un anno, 1/7 entro due anni, 1/6 oltre. Bisogna versare contestualmente sanzione ridotta + imposta + interessi legali, usando i codici tributo F24 istituiti con la Risoluzione AE 2/E/2025.
Cosa cambia con la riforma del D.Lgs. 87/2024?
Le forbici proporzionali (120-240% per omessa, 60-120% per tardiva) sono state sostituite da misure fisse più contenute (120% e 45%). La riforma si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per le violazioni precedenti rimane il vecchio regime, ma il favor rei (art. 3 D.Lgs. 472/1997) può consentire il trattamento più favorevole se il procedimento è ancora pendente.
Sono erede ma non ci sono beni tassabili: rischio comunque sanzioni?
Sì, se eri obbligato alla presentazione (art. 28 D.Lgs. 346/1990) la sanzione fissa da 250 a 1.000 euro (o 150-500 se entro 30 giorni di ritardo) si applica anche se l’imposta è zero. L’obbligo dichiarativo è autonomo rispetto al pagamento del tributo: serve a consentire all’amministrazione i controlli e ad attivare le volture catastali.
La dichiarazione presentata oltre i 30 giorni è «tardiva» o «omessa»?
È considerata omessa ai fini sanzionatori. La distinzione è netta: solo se presentata entro 30 giorni dal termine ordinario (12 mesi dall’apertura della successione) si applica la sanzione ridotta del 45%. Oltre quel termine, anche se la dichiarazione viene poi presentata spontaneamente prima dell’atto di liquidazione, la sanzione di base è del 120% (salvo ravvedimento). La Risoluzione AE 66/E/2024 ha confermato questo principio.