Art. 48 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Divieti e obblighi a carico di terzi
In vigore dal 01/01/1991
1. […] (1) 2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell’intervenuto accertamento d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo. 3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) competente, entro dieci giorni, l’avvenuto pagamento dei crediti di cui all’art. 12, lettere d) ed e). 4. Le banche e gli altri intermediari finanziari (3), le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. 4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. (4) 5. Le dichiarazioni di inesistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro quindici giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) competente. 6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l’indicazione della data e dell’ora dell’apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2), nella cui circoscrizione deve essere redatto l’inventario, del giorno e dell’ora dell’apertura. 7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio. Note: (1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. ss), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere all’ufficio del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l’elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l’indicazione dell’indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna.“. (2) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “Le banche e gli altri intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “Le aziende e gli istituti di credito” dall’art. 1, comma 1, lett. ss), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. ss), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
In sintesi
L’art. 48 D.Lgs. 346/1990 è la norma di chiusura del sistema di tassazione delle successioni: stabilisce i divieti operativi e gli obblighi di collaborazione a carico dei soggetti terzi che vengono in contatto con il patrimonio del defunto. Banche, debitori, pubblici ufficiali, notai e custodi di beni mobili sono trasformati dalla legge in presidi di compliance indiretta: non possono procedere ad atti dispositivi senza la prova della dichiarazione di successione (o della sua non necessità). Il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 ha modernizzato profondamente l’articolo, abrogando il vecchio comma 1 sugli ufficiali di stato civile, aggiornando i riferimenti agli «uffici dell’Agenzia delle entrate» e introducendo il fondamentale comma 4-bis sullo svincolo per eredi under 26.
Il blocco operativo: pubblici ufficiali, debitori, intermediari (commi 2-4)
Il meccanismo di tutela erariale ruota attorno a tre divieti speculari:
Esempio pratico: Tizio muore titolare di un conto corrente con 80.000 €. La banca, anche se gli eredi Caio e Sempronio hanno la procura e la documentazione di parentela, non può consentire prelievi né bonifici fino alla presentazione della dichiarazione di successione o dell’autodichiarazione di non obbligo. L’unica eccezione, dal 2025, è il comma 4-bis (svincolo under 26).
Il comma 4-bis: la novità 2025 sullo svincolo per eredi under 26
L’innovazione più significativa del D.Lgs. 139/2024 è l’inserimento del comma 4-bis: in deroga al comma 4, banche e intermediari, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono lo svincolo delle attività cadute in successione quando:
La ratio è chiara: evitare che un giovane erede unico, privo di liquidità propria, sia costretto a pagare di tasca propria le imposte ipo-catastali (2% + 1% sui beni immobili) e i bolli per accedere ai propri beni ereditari. Le modalità attuative sono rimesse a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La Circolare AE n. 3/E del 16 aprile 2025 ha chiarito i requisiti operativi: l’erede non deve aver compiuto 26 anni alla data della richiesta (al massimo li compie quel giorno), lo svincolo è limitato all’importo strettamente necessario, non si applica alla quota di imposta di successione vera e propria.
Le cassette di sicurezza (commi 6 e 7)
Particolare attenzione il legislatore riserva ai contenitori chiusi - cassette di sicurezza, armadi, casseforti, valigie, plichi, pacchi - depositati presso banche o altri custodi. La disciplina prevede:
La procedura è inderogabile, anche in caso di delega o cointestazione: alla morte di uno dei cointestatari, la cassetta si blocca e l’apertura richiede la procedura formale. È una tutela contro la sottrazione di valori prima della tassazione successoria.
Esempio pratico: Tizio è cointestatario con la moglie Caia di una cassetta in banca. Tizio muore. Caia, pur avendo accesso, non può aprire la cassetta autonomamente: deve attendere la presenza di notaio o funzionario AE, che redige inventario di gioielli, contanti, documenti, opere d'arte. I beni inventariati entrano nell’asse ereditario per la quota di Tizio (presunzione del 50% se non altrimenti documentato).
Cosa è cambiato con la riforma 2024
Il D.Lgs. 139/2024 ha:
Errori frequenti e sanzioni
Le violazioni dell’art. 48 sono sanzionate ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 346/1990 (sanzioni amministrative pecuniarie significative). Tre trappole pratiche: (1) banche che, per fretta o cortesia, sbloccano operatività al coniuge superstite senza ricevere la dichiarazione di successione, esponendosi a sanzioni autonome; (2) eredi che chiedono ai debitori del defunto di pagare «in nero» per aggirare il blocco, alimentando responsabilità penali (anche per i debitori); (3) cointestatari di cassette di sicurezza che ne forzano l’apertura prima dell’inventario, con conseguenze sanzionatorie e potenzialmente penali (sottrazione di asse ereditario). La regola d'oro è: dichiarare prima, sbloccare dopo, salvo l’eccezione under 26 del comma 4-bis.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti operativi sulle novità del D.Lgs. 139/2024, con particolare attenzione al nuovo comma 4-bis dell’art. 48: l’erede unico non oltre 26 anni può ottenere lo svincolo anticipato delle attività finanziarie cadute in successione, nei limiti delle somme necessarie al pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, in presenza di beni immobili nell’asse.
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Posso prelevare dal conto del defunto prima della dichiarazione di successione?
In generale no. L’art. 48 comma 4 vieta a banche e intermediari di compiere operazioni sui titoli trasferiti per causa di morte senza prova della dichiarazione di successione (o dell’inesistenza dell’obbligo). L’unica eccezione, dal 2025, è il comma 4-bis: erede unico non oltre 26 anni, presenza di immobili nell’asse, svincolo limitato alle imposte ipo-catastali e di bollo.
In quali casi posso chiedere lo svincolo anticipato come erede under 26?
Quando ricorrono cumulativamente quattro condizioni: erede unico, età non superiore a 26 anni alla data della richiesta, presenza di beni immobili nell’asse ereditario, svincolo limitato all’importo necessario per imposte ipotecarie, catastali e di bollo (non l’imposta di successione vera e propria). La Circolare AE n. 3/E/2025 ha precisato i requisiti operativi.
Come si apre una cassetta di sicurezza dopo la morte del titolare?
La cassetta può essere aperta solo alla presenza di un funzionario dell’Agenzia delle entrate o di un notaio, che redige inventario del contenuto. Il concedente (banca) deve comunicare preventivamente all’ufficio AE giorno e ora dell’apertura. La procedura è inderogabile, anche per cointestatari o delegati superstiti.
Un debitore del defunto può pagare direttamente agli eredi?
No, senza la prova della dichiarazione di successione (o dell’inesistenza dell’obbligo). Inoltre, deve comunicare per raccomandata all’AE l’avvenuto pagamento dei crediti dichiarati nell’asse (art. 12 lett. d ed e) entro 10 giorni. Lo stesso vale per chi detiene beni del defunto.
Le sanzioni per violazione dell’art. 48 ricadono solo sugli eredi?
No. Le sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 53 D.Lgs. 346/1990 colpiscono anche banche, debitori, custodi e pubblici ufficiali che procedono ad atti vietati. L’art. 48 trasforma questi soggetti in presidi di compliance: la violazione li espone a responsabilità autonoma.