Art. 30 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Allegati alla dichiarazione
In vigore dal 01/01/1991
1. Alla dichiarazione devono essere allegati: a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell’assenza o della morte presunta; b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale; c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; d) la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi; e) […] (1) f) […] (2) g) la copia autentica dell’ultimo bilancio o inventario di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma; h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. i-bis) il prospetto di liquidazione dell’imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall’articolo 27, comma 3. (3) 2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazio- ne devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché quelli di cui alle lettere successive limitatamente all’oggetto del legato. 3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (4) 3 bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell’Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. (5) 4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l’art. 11, commi 5 e 6, del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 5. L’ufficio competente, se la dimostrazione delle passività e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne dà avviso al dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel secondo periodo dell’art. 23, comma 2, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell’avviso. 6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi la dichiarazione (6) di cui all’art. 13, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, si applica, purché alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell’art. 23, comma 4. Note: (1) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. cc), n. 1.1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “e) gli estratti catastali relativi agli immobili;“. (2) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. cc), n. 1.1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “f) un certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;“. (3) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. cc), n. 1.2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili. L’attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall’articolo 27, comma 3.“. In precedenza, la lettera era stata inserita dall’art. 11, comma 1, lett. c), DL 28.3.1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.5.1997 n. 140. (4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. cc), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.“. (5) Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. b), DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. (6) Le parole “la dichiarazione” sono state sostituite alle precedenti “l’attestazione” dall’art. 1, comma 1, lett. cc), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
In sintesi
L’art. 30 del D.Lgs. 346/1990 è la norma di disciplina del «fascicolo» della dichiarazione di successione: stabilisce quali documenti devono accompagnare il modello telematico inviato all’Agenzia delle entrate. È una previsione apparentemente burocratica ma di rilievo operativo enorme, perché un fascicolo incompleto può tradursi in una dichiarazione irregolare (art. 32) e, nei casi più gravi, far considerare la dichiarazione come omessa, con conseguente accertamento d'ufficio (art. 35).
La riforma del D.Lgs. 139/2024, in vigore per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, ha snellito sensibilmente l’elenco: sono stati abrogati gli estratti catastali (vecchia lett. e) e il certificato dei pubblici registri relativi a navi e aeromobili (lett. f), perché ormai recuperabili dall’Agenzia tramite le proprie banche dati. È stata invece riscritta la lett. i-bis), che oggi richiede un prospetto di liquidazione esteso anche all’imposta sulle successioni, oltre che alle ipotecarie, catastali, di bollo e alle tasse per i servizi ipotecari, in coerenza con il nuovo regime di autoliquidazione introdotto dall’art. 33.
L’elenco degli allegati post-riforma
Letti in sequenza, i documenti richiesti dal comma 1 disegnano un fascicolo articolato:
Le quietanze di versamento, prima ancorate alla riscossione tramite ufficio, oggi devono essere conservate dagli eredi sino alla scadenza del termine di rettifica previsto dall’art. 27, comma 3 (cinque anni dalla presentazione): un punto da non sottovalutare nella prassi notarile e di consulenza fiscale.
Le semplificazioni dell’autocertificazione
Il comma 3 conferma che certificato di morte e stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive ex art. 46 DPR 445/2000. Il comma 3-bis amplia ulteriormente la facoltà: anche atti di ultima volontà, accordi di integrazione di legittima, bilanci, altri inventari e documenti su passività e riduzioni possono essere prodotti in copia non autentica, accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000) che attesti la conformità all’originale. L’Agenzia conserva tuttavia il potere di richiedere gli originali o le copie autentiche: un tema non teorico, perché in sede di rettifica (art. 34) l’ufficio può contestare la deducibilità di passività non documentate.
Documenti in lingua straniera e ritardi della Pubblica Amministrazione
Il comma 4 richiama, per gli allegati redatti in lingua diversa dall’italiano, l’art. 11, commi 5 e 6, del TUR (DPR 131/1986): traduzione giurata da perito iscritto presso il tribunale o, in alternativa, da un traduttore ufficiale. Si pensi a un certificato di morte rilasciato dalle autorità francesi per il decesso di un cittadino italiano residente all’estero: senza traduzione giurata, l’ufficio può considerare la dichiarazione irregolare.
Particolarmente utile è il comma 6: se un documento proveniente da una pubblica amministrazione non viene rilasciato in tempo, la dichiarazione resta valida purché vi sia allegata copia della domanda di rilascio. È la classica «scappatoia» per le visure tardive degli enti locali, dei catasti esteri o degli istituti previdenziali.
Esempio pratico
Tizio muore il 10 marzo 2025 lasciando come unici eredi i figli Caio e Sempronio. Il fascicolo da inviare entro il 10 marzo 2026 dovrà comprendere: certificato di morte (o autocertificazione), stato di famiglia, copia autentica del testamento olografo pubblicato dal notaio, eventuale verbale di pubblicazione, prospetto di liquidazione dell’imposta autoliquidata in sezione EF del modello, documenti di prova delle passività (mutuo ipotecario residuo, spese mediche dell’ultima malattia). Se uno degli immobili ricade in zona vincolata e gli eredi vogliono valersi della riduzione di cui all’art. 25, dovranno allegare l’attestazione del Ministero della cultura; se la certificazione non è ancora pronta, basta allegare la ricevuta della domanda.
Insufficienza della documentazione
Il comma 5 disciplina l’ipotesi in cui la dimostrazione di passività, oneri o riduzioni risulti insufficiente: l’ufficio notifica un invito ad integrare, concedendo sei mesi dalla notificazione per produrre i nuovi documenti. È un termine «di favore» rispetto al regime ordinario degli inviti istruttori: nella pratica conviene aderire all’invito documentale piuttosto che attendere la rettifica ex art. 34, perché in quest'ultima il contraddittorio è più formalizzato e le sanzioni si applicano in pieno.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate illustra le novità del D.Lgs. 139/2024 in materia di successioni e donazioni: tra l’altro, conferma le semplificazioni documentali introdotte all’art. 30 (eliminazione degli estratti catastali e del certificato navi/aeromobili) e l’aggiornamento del prospetto di liquidazione di cui alla lett. i-bis), coerente con il regime di autoliquidazione.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Quali documenti sono stati eliminati dall’art. 30 con la riforma del 2024?
Il D.Lgs. 139/2024 ha abrogato la lett. e) (estratti catastali) e la lett. f) (certificato dei pubblici registri di navi e aeromobili). Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 questi documenti non vanno più allegati.
Cosa deve contenere il prospetto di liquidazione previsto dalla lett. i-bis)?
Deve indicare il calcolo dell’imposta sulle successioni autoliquidata, delle imposte ipotecaria e catastale, dell’imposta di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento vanno conservate fino al termine quinquennale di rettifica di cui all’art. 27, comma 3.
Posso sostituire la copia autentica del testamento con una copia semplice?
Sì: il comma 3-bis ammette copia non autentica accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000) che ne attesti la conformità. L’Agenzia delle entrate mantiene però la facoltà di richiedere gli originali o le copie autentiche.
Come funziona l’allegazione di un documento ancora non rilasciato dalla PA?
Il comma 6 prevede che, se entro il termine di presentazione della dichiarazione l’amministrazione non ha rilasciato il documento richiesto, basta allegare copia della domanda di rilascio. Si applica il regime dell’art. 23, comma 4, sulla produzione tardiva.
Cosa accade se l’ufficio ritiene insufficiente la prova delle passività?
L’art. 30, comma 5, prevede un invito ad integrare la documentazione: il contribuente ha sei mesi dalla notificazione per produrre i nuovi documenti. È un’opportunità di contraddittorio anticipato rispetto all’avviso di rettifica ex art. 34.