← Torna a Imposta Successioni e Donazioni
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Contenuto della dichiarazione

In vigore dal 01/01/1991

1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare: a) le generalità, l’ultima residenza e il codice fiscale del defunto; b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie; c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario con l’indicazione dei rispettivi valori: d […] (1) e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di […] (2) assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l’indicazione dei documenti di prova; f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, con l’indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione; g) i crediti contestati giudizialmente, con l’indicazione degli estremi dell’iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori; h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all’art. 12, comma 1, lettera e); i) le passività e gli oneri deducibili, con l’indicazione dei documenti di prova; l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all’estero; m) il valore […] (3) netto dell’asse ereditario; n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l’indicazione dei documenti di prova. n-bis) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie. (4) 2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), i), n) e n-bis) (5) limitatamente all’oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitata- mente al suo domicilio. 2 bis. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano più rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta o che l’Agenzia può acquisire direttamente. (6) 3. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. (7) Note: (1) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. bb), n. 1.1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “d) gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all’art. 10, con l’indicazione dei relativi corrispettivi;“. (2) Le parole “alienazioni di beni e” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. bb), n. 1.2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) La parola “globale” è stata soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. bb), n. 1.3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. bb), n. 1.4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “n-bis) gli estremi dell’avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili.“. In precedenza, la lettera era stata inserita inserita dall’art. 11, comma 1, lett. b), DL 28.3.1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.5.1997 n. 140. (5) Le parole “lettere c), i), n) e n-bis)“ sono state sostituite alle precedenti “lettere c), i) e n)“ dall’art. 1, comma 1, lett. bb), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (6) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. bb), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (7) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. bb), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se è superiore.“.

In sintesi

  • L’art. 29 elenca tassativamente gli elementi che devono risultare dalla dichiarazione di successione: generalità e codice fiscale del defunto e dei chiamati, descrizione analitica dei beni, donazioni pregresse, crediti contestati, passività deducibili, riduzioni e detrazioni.
  • La riforma D.Lgs. 139/2024 ha aggiornato il contenuto: soppressa la lett. d) sugli atti di alienazione, modificata la lett. m) (eliminata «globale»), riformulata la lett. n-bis) sui pagamenti delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e tasse ipotecarie.
  • Il legatario è tenuto a dichiarare solo gli elementi limitati al proprio legato (comma 2).
  • Il nuovo comma 2-bis attribuisce al direttore dell’AE il potere di modificare contenuto e allegati per eliminare informazioni non rilevanti o acquisibili d'ufficio.
  • Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all’unità di euro (post 2025).

L’art. 29 del D.Lgs. 346/1990 disciplina il contenuto obbligatorio della dichiarazione di successione. È la norma che traduce in elenco operativo i dati e i documenti che il dichiarante deve fornire all’Agenzia delle Entrate affinché l’amministrazione possa esercitare il controllo dell’autoliquidazione e, se necessario, l’azione di accertamento. La riforma D.Lgs. 139/2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025) ha aggiornato e modernizzato il contenuto in coerenza con il passaggio all’autoliquidazione e con la trasmissione telematica obbligatoria.

L’elenco degli elementi obbligatori (comma 1)

La dichiarazione deve indicare in modo analitico:

  • Lett. a), generalità, ultima residenza e codice fiscale del defunto;
  • Lett. b), generalità, residenza e codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, grado di parentela o affinità con il defunto, eventuali accettazioni o rinunzie. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli eredi stranieri privi di codice fiscale italiano l’obbligo si intende adempiuto con la sola indicazione delle generalità;
  • Lett. c), descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario con indicazione dei rispettivi valori, determinati secondo i criteri degli artt. 14-19 TUS;
  • Lett. d), abrogata dalla riforma D.Lgs. 139/2024. Il previgente testo richiedeva l’indicazione degli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso ex art. 10, con relativi corrispettivi;
  • Lett. e), i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con i documenti di prova. La riforma 2024 ha soppresso il riferimento alle «alienazioni di beni»;
  • Lett. f), estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte ex art. 1, comma 3, con i valori alla data di apertura della successione (rilevante per le franchigie post riforma 2025);
  • Lett. g), crediti contestati giudizialmente, con estremi dell’iscrizione a ruolo e generalità dei debitori;
  • Lett. h), crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all’art. 12, comma 1, lett. e);
  • Lett. i), passività e oneri deducibili, con i documenti di prova ex art. 23;
  • Lett. l), domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all’estero;
  • Lett. m), valore netto dell’asse ereditario (la riforma 2024 ha soppresso la parola «globale», allineando il termine alla nuova prassi);
  • Lett. n), riduzioni e detrazioni di cui agli artt. 25 e 26, con i documenti di prova;
  • Lett. n-bis), il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie. Il testo è stato riformulato dal D.Lgs. 139/2024: in precedenza la norma parlava di «estremi dell’avvenuto pagamento» e includeva anche l’imposta sostitutiva dell’INVIM (oggi inesistente).
La dichiarazione del legatario (comma 2)

Il legatario, soggetto obbligato alla dichiarazione di successione ex art. 28 TUS limitatamente al proprio legato, deve indicare solo gli elementi delle lettere a) e b), e quelli delle lettere c), i), n) e n-bis) limitatamente all’oggetto del legato. Deve inoltre indicare le donazioni a suo favore (lett. f) e il proprio domicilio se residente all’estero (lett. l). La riforma 2024 ha esteso l’obbligo anche alla nuova lett. n-bis) sui pagamenti delle imposte indirette.

La novità del comma 2-bis: contenuto dinamico

Il nuovo comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 139/2024, conferisce al direttore dell’Agenzia delle Entrate il potere di modificare con provvedimento il contenuto e gli allegati della dichiarazione, al fine di eliminare progressivamente informazioni e documentazione non più rilevanti o acquisibili d'ufficio dall’AE attraverso le proprie banche dati e i sistemi di interscambio interistituzionale.

Si tratta di una tipica norma di semplificazione amministrativa: la dichiarazione diventa un documento vivo, modulato sull’effettiva esigenza istruttoria. Per esempio, i dati catastali aggiornati possono essere acquisiti direttamente dall’AE senza obbligo di allegazione di visure; i certificati storici di stato di famiglia possono essere richiesti d'ufficio ai comuni. Il provvedimento del direttore AE è lo strumento attuativo che disciplinerà via via tali eliminazioni.

L’arrotondamento all’unità di euro (comma 3)

Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. La riforma 2024 ha sostituito il previgente arrotondamento alle mille lire (regime ante-euro mai aggiornato). È una semplificazione tecnica che recepisce la prassi consolidata e adegua la norma alla valuta corrente.

Caso pratico

Tizio muore il 1° giugno 2025 lasciando tre figli (Caio, Caia, Sempronio) e un coniuge superstite. Il patrimonio comprende: appartamento in Milano (valore catastale 280.000 euro), conto corrente 80.000 euro, portafoglio titoli 120.000 euro, autovettura 15.000 euro. Donazioni pregresse: Tizio aveva donato 200.000 euro a Caio nel 2018 e un immobile a Sempronio nel 2020 (valore 150.000 euro). Passività: mutuo residuo 60.000 euro, spese funerarie 1.032,91 euro.

La dichiarazione di successione (telematica, modello SUCCESSIONI 2025) deve contenere: lett. a) generalità complete di Tizio; lett. b) generalità di tutti i quattro chiamati con codici fiscali e gradi di parentela; lett. c) descrizione analitica di ciascun bene con valore secondo i criteri degli artt. 14-19; lett. f) estremi delle due donazioni pregresse con i relativi valori alla data della successione; lett. i) il mutuo con documentazione ex art. 23 e le spese funerarie con quietanze ex art. 24; lett. m) valore netto dell’asse ereditario; lett. n) eventuali riduzioni; lett. n-bis) F24 di pagamento delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie. L’autoliquidazione dell’imposta principale segue ex art. 33.

Profili pratici

Quattro raccomandazioni operative. Primo: indicare sempre le donazioni pregresse (lett. f) anche se ritenute irrilevanti per il coacervo (sul punto AE Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 ha chiarito l’abrogazione del coacervo successorio). Secondo: la lett. n-bis è il punto di verifica più frequente in autoliquidazione, perché collega il pagamento delle imposte indirette al deposito della dichiarazione. Terzo: i crediti contestati (lett. g) vanno indicati anche se incerti, perché diventano elementi rilevanti per il successivo accertamento. Quarto: monitorare i provvedimenti del direttore AE ex comma 2-bis, che possono modificare nel tempo i documenti effettivamente da allegare.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025

Istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni introdotte dal D.Lgs. 139/2024: aggiornamenti al contenuto della dichiarazione di successione (art. 29), nuovo regime di autoliquidazione, eliminazione di informazioni non più rilevanti, chiarimenti sull’arrotondamento all’unità di euro e sui pagamenti delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e tasse ipotecarie ex lett. n-bis.

Leggi il documento su def.finanze.it

Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’implicita abrogazione del coacervo successorio: ai fini dell’imposta di successione, le donazioni pregresse del defunto agli eredi (lett. f dell’art. 29) non rilevano più per la determinazione delle aliquote né per il calcolo delle franchigie, pur restando obbligatoria la loro indicazione in dichiarazione.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Quali elementi obbligatori deve contenere la dichiarazione di successione?

Generalità e codice fiscale del defunto e dei chiamati (lett. a-b), descrizione analitica di beni e diritti dell’attivo ereditario con valori (lett. c), modi di impiego di debiti contratti negli ultimi sei mesi (lett. e), donazioni pregresse (lett. f), crediti contestati (lett. g), crediti verso PA (lett. h), passività e oneri deducibili (lett. i), domicilio eletto (lett. l), valore netto dell’asse (lett. m), riduzioni e detrazioni (lett. n), pagamento delle imposte indirette (lett. n-bis).

Gli eredi stranieri devono avere il codice fiscale italiano?

No. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i chiamati all’eredità residenti all’estero e privi di codice fiscale italiano l’obbligo della lett. b si intende adempiuto con la sola indicazione delle generalità. Resta l’obbligo di elezione di domicilio nello Stato italiano ex lett. l).

Cosa è cambiato nel contenuto della dichiarazione con la riforma 2024?

Il D.Lgs. 139/2024 ha abrogato la lett. d) sugli atti di alienazione, modificato la lett. e) (soppresso «alienazioni di beni»), eliminato la parola «globale» dalla lett. m) e riformulato la lett. n-bis) (oggi pagamenti di ipotecaria, catastale, bollo e tasse ipotecarie). È stato introdotto il nuovo comma 2-bis che consente al direttore AE di modificare contenuto e allegati con provvedimento.

Il legatario è obbligato a dichiarare tutti gli elementi?

No. Il comma 2 limita l’obbligo del legatario alle lettere a) e b) (generalità), c), i), n) e n-bis) per l’oggetto del legato, lett. f) per le donazioni a proprio favore e lett. l) per il domicilio se residente all’estero. È un regime semplificato coerente con la portata limitata del legato.

Come si arrotondano i valori nella dichiarazione di successione?

Dal 1° gennaio 2025 i valori sono indicati con arrotondamento all’unità di euro: per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se non inferiore. È una semplificazione tecnica introdotta dal D.Lgs. 139/2024 che ha sostituito il previgente arrotondamento alle mille lire mai adeguato all’euro.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.