Art. 58 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)
In vigore dal 30/06/2003
1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l’obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , con apposita relazione nella quale debbono: a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura; b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all’articolo 59; c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture; d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all’articolo 59. 2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine. 3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi. 4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti. 5. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l’indicazione delle sue caratteristiche di impiego. 6. Il progettista delle strutture è responsabile dell’organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell’opera.
In sintesi
L’art. 58 del Testo Unico Edilizia disciplina la produzione in serie di manufatti strutturali in stabilimento, una pratica industriale fondamentale per il settore costruzioni: travi prefabbricate, pannelli portanti, pilastri, lastre predalles, elementi metallici complessi (ad esempio strutture saldate per capannoni, tralicci, ponti). La norma costruisce un sistema di vigilanza ex ante (controllo del produttore) che si affianca alla vigilanza in corso d'opera (denuncia ex art. 65, collaudo ex art. 67), assicurando un livello uniforme di qualità per i prodotti standardizzati.
L’ambito applicativo
L’art. 58 si applica alle ditte che producono in serie: manufatti in conglomerato armato normale o precompresso (travi, pilastri, lastre, pannelli, elementi prefabbricati per scuole, capannoni, ponti); manufatti complessi in metallo (strutture saldate complete, tralicci, intelaiature). Devono trattarsi di manufatti che assolvono alle funzioni indicate negli artt. 53, comma 1 (opere strutturali in c.a. normale, precompresso, struttura metallica) e 64, comma 1 (la cui regolarità interessa la pubblica incolumità). Sono esclusi gli elementi non strutturali (componenti di facciata, pannelli decorativi, ecc.) e i manufatti realizzati "a misura" per singole opere (per i quali si applica la normale disciplina di progettazione e collaudo dell’opera complessiva).
La comunicazione preventiva al STC
Il comma 1 impone la comunicazione preventiva al Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La relazione tecnica deve contenere: (a) descrizione di ciascun tipo di struttura, con le possibili applicazioni e i calcoli relativi (con particolare riguardo al comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura, ossia comportamento elastico, post-elastico fino al collasso); (b) caratteristiche dei materiali impiegati, comprovate da prove eseguite presso un laboratorio ufficiale ex art. 59 TUE; (c) indicazione particolareggiata dei metodi costruttivi e dei procedimenti seguiti; (d) risultati delle prove di laboratorio. La comunicazione è il presupposto per la legittima messa in produzione e commercializzazione del manufatto: senza di essa, l’uso del prodotto in cantiere è precluso.
L’identificazione degli elementi precompressi (comma 2)
Il comma 2 prevede uno specifico obbligo per gli elementi precompressi: devono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati per individuare la serie di origine. La marcatura permette di: tracciare la provenienza del singolo elemento (utile in caso di difetti rilevati su una serie produttiva); verificare la corrispondenza tra elemento installato e progetto strutturale; risalire alle prove di laboratorio e ai certificati di conformità. La precompressione è un sistema strutturale particolarmente sensibile alla qualità del materiale e alla precisione del processo produttivo, da qui la specifica esigenza di tracciabilità.
Le ditte di manufatti metallici (comma 3)
Il comma 3 estende la disciplina alle ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie. La relazione, in questo caso, deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornendo i calcoli relativi. Il livello di dettaglio richiesto è leggermente diverso da quello del cemento armato (per esempio non c'è l’obbligo specifico di prove sul materiale, perché gli acciai utilizzati sono generalmente standardizzati con marcatura CE), ma l’esigenza di documentare le applicazioni e i calcoli resta fondamentale.
Le prescrizioni di trasporto e montaggio (comma 4)
Il comma 4 impone alle ditte produttrici di tutti i manufatti l’obbligo di fornire le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio. È un obbligo cruciale: la sicurezza di un elemento prefabbricato può essere compromessa da movimentazioni scorrette (urti, sollevamenti errati) o da montaggi non eseguiti secondo le specifiche del produttore (sequenza di posa, modalità di collegamento, tolleranze geometriche). Le istruzioni del produttore costituiscono un documento tecnico vincolante che il direttore dei lavori deve rispettare e far rispettare al costruttore.
Il riparto di responsabilità (comma 5 e 6)
Il comma 5 stabilisce che la responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l’indicazione delle sue caratteristiche di impiego. Il comma 6 stabilisce che il progettista delle strutture è responsabile dell’organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti nel progetto delle strutture dell’opera. Si delinea così un riparto chiaro: la ditta produttrice risponde della qualità intrinseca del manufatto (rispondenza alle specifiche tecniche, ai calcoli, alle prove); il progettista risponde della scelta del manufatto adeguato all’opera e della sua corretta integrazione nel progetto strutturale complessivo. Le responsabilità sono autonome e cumulabili in caso di danni.
Caso pratico, Sempronio e il capannone con travi prefabbricate
Sempronio commissiona un capannone industriale con copertura sostenuta da travi prefabbricate in c.a. precompresso. L’ingegnere strutturista sceglie un produttore qualificato che ha effettuato la comunicazione ex art. 58 al STC: le travi sono certificate per luci fino a 20 m con specifiche caratteristiche di portata. Il produttore fornisce con la consegna: i disegni di ogni elemento; il certificato di conformità con riferimento alla pratica STC; le istruzioni di trasporto (modalità di sollevamento, punti di imbragatura) e di montaggio (sequenza di posa, modalità di ancoraggio). Il direttore dei lavori verifica la corrispondenza tra elementi consegnati e ordinazione, controlla le marcature di serie, vigila sull’esecuzione conforme alle istruzioni del produttore. Se durante l’uso emerge un difetto strutturale, le responsabilità saranno valutate in funzione della causa: difetto del prodotto = responsabilità del produttore; errore di progettazione (es. trave sotto-dimensionata) = responsabilità del progettista; errore di montaggio = responsabilità del costruttore e del DL.
Coordinamento con la marcatura CE
L’art. 58 si è arricchito nel tempo con il regime europeo della marcatura CE per i prodotti da costruzione (Regolamento UE 305/2011): molti prodotti strutturali standardizzati sono oggi soggetti a marcatura CE che attesta la conformità a standard armonizzati europei. La comunicazione ex art. 58 mantiene rilevanza per i prodotti non coperti da norme armonizzate europee o per le caratteristiche specifiche italiane (es. comportamento sismico). Il professionista che usa prodotti prefabbricati deve verificare entrambi i regimi: marcatura CE (se applicabile) + comunicazione STC + idoneità tecnica eventualmente richiesta dal sistema costruttivo (art. 56 comma 4 per i pannelli portanti).
Domande frequenti
Quali ditte devono fare la comunicazione ex art. 58 TUE?
Le ditte che producono in serie manufatti in conglomerato armato (normale o precompresso) o manufatti complessi in metallo destinati a opere strutturali rilevanti per la pubblica incolumità (artt. 53 e 64 TUE). Esempi: produttori di travi prefabbricate per capannoni, pilastri industrializzati, pannelli portanti, lastre predalles, tralicci metallici, intelaiature complete in acciaio. Sono escluse le ditte che producono elementi non strutturali (pannelli decorativi, componenti di facciata) e quelle che realizzano manufatti "a misura" per singole opere (per i quali vale la normale disciplina di progettazione dell’opera).
Cosa deve contenere la relazione presentata al Servizio Tecnico Centrale?
Quattro contenuti essenziali (comma 1): (a) descrizione di ciascun tipo di struttura, con applicazioni possibili e calcoli relativi (comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura); (b) caratteristiche dei materiali impiegati, comprovate da prove eseguite presso un laboratorio ufficiale ex art. 59 TUE; (c) indicazione particolareggiata dei metodi costruttivi e dei procedimenti; (d) risultati delle prove di laboratorio. Per i manufatti metallici la documentazione richiesta è leggermente meno dettagliata (comma 3). La comunicazione è presupposto per la legittima commercializzazione e uso in cantiere.
Chi è responsabile se un manufatto prefabbricato risulta difettoso?
Il riparto è quello del comma 5 e 6 dell’art. 58. La ditta produttrice risponde della rispondenza intrinseca del manufatto (qualità del calcestruzzo, posizionamento delle armature, precompressione corretta, ecc.). Il progettista risponde della scelta del manufatto adeguato all’opera e della sua corretta integrazione nel progetto strutturale. Il costruttore e il direttore dei lavori rispondono della corretta movimentazione e del montaggio secondo le istruzioni del produttore. Le responsabilità sono autonome e cumulabili: in caso di danno, l’analisi tecnica della causa determina chi (uno o più) risponde.
Cos'è la marcatura di serie sugli elementi precompressi?
È l’identificazione "chiara e durevole" che il comma 2 dell’art. 58 impone per ogni elemento precompresso: codice o marca incisa, stampata o applicata in modo permanente, che permette di risalire alla serie di origine (ditta produttrice, data di produzione, numero di lotto, riferimenti progettuali). La marcatura consente: la tracciabilità in caso di difetti rilevati ex post; la verifica della corrispondenza tra elemento installato e specifiche di progetto; il collegamento con le prove di laboratorio e i certificati di conformità. È uno strumento essenziale di qualità per un sistema strutturale come la precompressione che richiede massima precisione.
La marcatura CE esonera dalla comunicazione ex art. 58?
Non automaticamente. La marcatura CE (Regolamento UE 305/2011) attesta la conformità del prodotto a uno standard armonizzato europeo, ma non sostituisce sempre gli adempimenti nazionali. Per molti prodotti strutturali esiste oggi un’integrazione: marcatura CE per le caratteristiche europee + comunicazione STC per le specifiche italiane (es. comportamento sismico secondo NTC 2018). Il produttore qualificato gestisce entrambi i regimi. Il progettista e il costruttore devono verificare che il prodotto utilizzato sia conforme a tutte le normative applicabili: per soluzioni innovative o particolari, può servire anche l’idoneità tecnica del CSLP ex art. 52 comma 2 TUE.