Art. 5 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Sportello unico per l’edilizia
In vigore dal 30/06/2003
ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) 1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V , titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività (1). (2) 1 bis. Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche ammini- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 5 13 strazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell’assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. (3) 1 ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. (4) 2. Tale ufficio provvede in particolare: a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonchè dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonchè a tutte le possibili informazioni utili disponibili; c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè delle norme comunali di attuazione; d) al rilascio dei permessi di costruire, […] (5) nonchè delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte II del presente testo unico. (6) 3. […] (7) lo sportello unico per l’edilizia acquisisce […] (8) ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare: a) […] (9) b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio; c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94; d) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 333 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; e) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; f) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione; g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 5 14 […] (10); h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa legge, per l’attività edilizia nella laguna veneta nonchè nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo; i) il parere dell’autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici; l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali; m) il nulla osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette. (11) 3 bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (12) 4. […] (13) 4 bis. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34-quinquies del decretolegge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (14) Note: (1) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (2) Comma rettificato con Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264. (3) Comma sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. b), n. 1), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. Testo precedente: “Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14- quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 1), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (4) Comma inserito dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 1), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (5) Le parole “dei certificati di agibilità,“ sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (6) Comma sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. b), n. 2), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. Testo precedente: “Tale ufficio provvede in particolare: a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonchè dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonchè a tutte le possibili informazioni utili disponibili; d) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè delle norme comunali di attuazione; e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonchè delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; f) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte seconda del testo unico.“. (7) Le parole “Ai fini del rilascio del permesso di costruire,“ sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (8) Le parole “direttamente o tramite conferenza di servizi” sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 30.6.2016 n. 127, pubblicato in G.U. 13.7.2016 n. 162. (9) Lettera soppressa dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (10) Le parole “, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice” sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), DLgs. 30.6.2016 n. 127, pubblicato in G.U. 13.7.2016 n. 162. (11) Comma sostituito dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 2), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 6 15 134. Testo precedente: “Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l’ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente: a) il parere dell’A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1; b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.“. In precedenza, la parola “dichiarazione” era stata sostituita alla precedente “autocertificazione” dall’art. 5, comma 2, lett. a), n. 1), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. (12) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (13) Comma abrogato dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 3), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. Testo precedente: “L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare: a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62; b) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 333 del codice dell’ordinamento militare; c) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; d) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione; e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa legge, per l’attività edilizia nella laguna veneta, nonchè nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo; g) il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici; h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; i) il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.“. In precedenza, la lettera b) era stata modificata ai sensi del combinato disposto dall’art. 2127 e dall’art. 2272, DLgs. 15.3.2010 n. 66, pubblicato in G.U. 8.5.2010 n. 106, S.O. n. 84, a decorrere dal 9.10.2010. (14) Comma inserito dall’art. 5, comma 2, lett. a), n. 1-bis), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. TITOLO II – TITOLI ABILITATIVI CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
In sintesi
L’art. 5 del Testo Unico Edilizia disciplina lo sportello unico per l’edilizia (SUE), una delle riforme più rilevanti dell’amministrazione comunale negli ultimi vent'anni. L’idea è semplice ma rivoluzionaria: il privato che vuole costruire, ristrutturare o ampliare un immobile non deve girare per uffici diversi raccogliendo pareri, autorizzazioni e nulla osta; tutto si concentra in un unico ufficio comunale, che diventa l’interlocutore esclusivo e si fa carico di acquisire gli atti di assenso necessari. Per il professionista è una semplificazione enorme, ma comporta anche la necessità di conoscere bene la struttura e le competenze del SUE per gestire correttamente le pratiche.
Istituzione e organizzazione
Il comma 1 stabilisce che le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, costituiscono un ufficio denominato sportello unico per l’edilizia. Possono farlo anche in forma associata (unioni di comuni, convenzioni intercomunali) o accorpando, disarticolando o sopprimendo uffici esistenti. La flessibilità organizzativa è massima: comuni piccoli si associano per condividere il SUE, comuni grandi possono articolarlo in più sedi. L’unico requisito è che ci sia un ufficio identificabile e responsabile dei rapporti con il privato per le pratiche edilizie.
Il principio del punto unico di accesso
Il comma 1-bis è la chiave di volta dell’intera disciplina. Il SUE costituisce l’unico punto di accesso per il privato in relazione a tutte le vicende amministrative del titolo abilitativo e dell’intervento edilizio. Il SUE deve fornire una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte: significa che il privato non si rapporta più con la soprintendenza, l’ASL, i vigili del fuoco, l’ufficio sismico regionale, ma esclusivamente con il SUE.
Il SUE acquisisce gli atti di assenso, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990. La conferenza di servizi, soprattutto nella forma simultanea o asincrona ridisegnata dal D.Lgs. 127/2016, è lo strumento operativo che consente di gestire procedimenti complessi che richiedono il coinvolgimento di più amministrazioni. Resta ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi connessi ad attività produttive (D.P.R. 160/2010).
L’esclusività della comunicazione
Il comma 1-ter introduce un principio operativo importantissimo: tutte le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUE. Gli altri uffici comunali e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono trasmettere direttamente al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo. Devono trasmettere immediatamente al SUE le denunce, domande, segnalazioni e documentazione eventualmente ricevute, dandone comunicazione al richiedente. È una regola di concentrazione procedurale che evita il caos comunicativo del passato e garantisce che il richiedente abbia un solo interlocutore.
Le funzioni del SUE
Il comma 2 elenca le funzioni operative del SUE: (a) ricezione di SCIA, domande di permesso di costruire, ogni altro atto di assenso, agibilità (sebbene oggi soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 24 TUE) e progetti approvati dalla Soprintendenza; (b) informazione mediante archivio informatico accessibile gratuitamente anche in via telematica; (c) accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. L. 241/1990); (d) rilascio dei permessi di costruire e delle certificazioni urbanistico-edilizie; (e) cura dei rapporti con il privato e con le altre amministrazioni.
Gli assensi acquisiti d'ufficio
Il comma 3 elenca gli atti di assenso che il SUE acquisisce per il rilascio dei titoli edilizi: (b) parere dei vigili del fuoco per la prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011); (c) autorizzazioni e certificazioni per le costruzioni in zone sismiche (artt. 61, 62 e 94 TUE, NTC 2018); (d) assenso militare per le zone di salvaguardia (art. 333 D.Lgs. 66/2010, codice ordinamento militare); (e) autorizzazione doganale per le zone di salvaguardia doganale; (f) autorizzazione per costruzioni confinanti con il demanio marittimo (art. 55 cod. nav.); (g) atti di assenso per immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004); (h) parere della Commissione di salvaguardia di Venezia; (i) parere idrogeologico; (l) assensi su servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali; (m) nulla osta per le aree naturali protette (art. 13 L. 394/1991).
Sicurezza nei luoghi di lavoro e telematica
Il comma 3-bis fa salve le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 67 D.Lgs. 81/2008): la notifica all’organo di vigilanza per nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici destinati ad attività lavorative segue una propria disciplina specifica. Il comma 4-bis sancisce la modalità telematica come standard: il SUE accetta domande, dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni e relativi elaborati tecnici via PEC o portali (cosiddetta CILA, SCIA, PdC online), e provvede all’inoltro telematico alle altre amministrazioni. Tutti i comuni dovrebbero ormai gestire le pratiche edilizie integralmente in digitale.
Caso pratico: ristrutturazione complessa con vincoli
Tizio vuole ristrutturare un immobile in centro storico, sottoposto a vincolo paesaggistico e in zona sismica. Presenta al SUE un permesso di costruire allegando il progetto. Il SUE indice una conferenza di servizi convocando la Soprintendenza (autorizzazione paesaggistica), l’ufficio sismico regionale (autorizzazione sismica), i vigili del fuoco (parere antincendio se l’edificio rientra nelle attività soggette). Tizio non si rapporta con nessuna di queste amministrazioni: tutte le comunicazioni passano dal SUE, che alla fine emette il permesso unitario. È la concentrazione procedimentale al meglio.
Caso pratico: il difetto di un’amministrazione coinvolta
Caia presenta al SUE una SCIA per un intervento. Una delle amministrazioni interessate (poniamo l’ASL) trasmette per errore direttamente a Caia un parere negativo. In base al comma 1-ter, quel parere non ha rilievo procedurale: l’amministrazione doveva trasmetterlo al SUE, non al privato. Caia può continuare a confrontarsi solo con il SUE, che provvederà a gestire l’eventuale dissenso secondo le procedure della L. 241/1990 (conferenza di servizi, intervento sostitutivo).
Coordinamento con altre norme
L’art. 5 si coordina con: la L. 241/1990 (procedimento amministrativo, conferenza di servizi), il D.P.R. 160/2010 (SUAP), il D.Lgs. 127/2016 (riforma conferenza di servizi), il D.P.R. 151/2011 (prevenzione incendi), il Codice dei beni culturali D.Lgs. 42/2004 (autorizzazione paesaggistica e culturale), la L. 394/1991 (aree protette), il Codice dell’ordinamento militare D.Lgs. 66/2010, il Codice della navigazione (zone di salvaguardia marittima).
Domande frequenti
A cosa serve lo sportello unico per l’edilizia?
Serve a concentrare in un unico ufficio comunale tutti i rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione in materia edilizia. Il SUE è l’unico punto di accesso del privato per la presentazione e gestione di SCIA, CILA, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso, e si fa carico di acquisire d'ufficio i pareri e le autorizzazioni delle altre amministrazioni coinvolte (soprintendenza, vigili del fuoco, ufficio sismico, autorità idrogeologica, aree protette, ecc.), anche tramite conferenza di servizi. È una grande semplificazione che evita al privato di girare per uffici diversi.
Posso ricevere comunicazioni direttamente da altre amministrazioni?
No. L’art. 5 comma 1-ter è categorico: tutte le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia. Gli altri uffici comunali e le altre amministrazioni coinvolte (soprintendenza, ASL, vigili del fuoco, ufficio sismico) non possono trasmettere direttamente al richiedente atti autorizzatori, pareri, nulla osta o atti di consenso, neppure a contenuto negativo. Devono inoltrare al SUE qualsiasi documentazione, dandone comunicazione al richiedente. Se ricevi un atto direttamente da un’altra amministrazione, quel documento non ha rilievo procedurale autonomo.
Quali autorizzazioni acquisisce il SUE?
Il SUE acquisisce d'ufficio, anche in conferenza di servizi: il parere dei vigili del fuoco per la prevenzione incendi, le autorizzazioni e certificazioni dell’ufficio tecnico regionale per le costruzioni in zone sismiche, l’assenso militare per le zone di salvaguardia, l’autorizzazione doganale, l’autorizzazione per le costruzioni confinanti col demanio marittimo, gli atti di assenso per immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali (autorizzazione paesaggistica), il parere della Commissione di salvaguardia di Venezia, il parere idrogeologico, gli assensi su servitù viarie e ferroviarie, e il nulla osta per le aree naturali protette. È un elenco ampio che copre praticamente tutti i pareri necessari per gli interventi edilizi.
Cosa cambia per le attività produttive?
Per gli interventi edilizi connessi all’avvio o alla modifica di attività produttive (impianti industriali, esercizi commerciali, attività di servizi) la competenza è del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), disciplinato dal D.P.R. 160/2010. L’art. 5 comma 1-bis del TUE fa espressamente salva questa competenza: significa che, in caso di intervento edilizio finalizzato a un’attività produttiva, il privato si rapporta con il SUAP, che a sua volta integra la procedura edilizia con quella autorizzatoria dell’attività. Il SUE resta competente per gli interventi edilizi puramente residenziali o non connessi ad attività produttive.
Posso presentare le pratiche edilizie online?
Sì. L’art. 5 comma 4-bis stabilisce che il SUE accetta domande, dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni e relativi elaborati tecnici e allegati con modalità telematica, e provvede all’inoltro telematico alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento. Tutti i comuni dovrebbero ormai gestire le pratiche edilizie (CILA, SCIA, permesso di costruire, comunicazioni di fine lavori, agibilità) integralmente in digitale, attraverso PEC o portali dedicati. È una buona pratica verificare sul sito del comune la modalità prevista (PEC dedicata, portale SUE, piattaforma regionale tipo MUDE, SUEDIL, ecc.).