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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 56 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Sanzioni penali] (1)

In vigore dal 1/1/1974

[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 13, comma 1, DL 10.7.1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella L. 7.8.1982 n. 516. Testo precedente: “(Sanzioni penali) – Chi non presenta la dichiarazione di cui agli artt. da 1 a 6, 10 e 11 o la presenta incompleta o infedele, quando l’imposta relativa al reddito accertato è superiore a cinque milioni di lire, è punito, oltre che con la pena pecuniaria prevista nell’art. 46, con l’arresto da tre mesi a tre anni. Se l’imposta dovuta è superiore a trenta milioni di lire, la pena dell’arresto non può essere inferiore ad un anno. Nei casi previsti dall’art. 47, quando l’ammontare complessivo delle somme non dichiarate è superiore a duecento milioni di lire, si applica, oltre alla pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno. É punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili: a) chiunque, essendo a conoscenza che negli inventari, bilanci o rendiconti è stata omessa l’iscrizione di attività o sono state iscritte passività inesistenti ovvero che sono state formate scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o documenti contabili, sottoscrive la dichiarazione di cui al primo comma senza rettificare i dati conseguenti rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile; b) chiunque, al di fuori dei casi previsti nella lettera a), indica nella dichiarazione di cui al primo comma passività inesistenti rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile; c) chiunque, nella dichiarazione prescritta dall’art. 7 indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita od ostacolata la identificazione degli effettivi percipienti; d) chiunque nei certificati di cui all’art. 3 indica somme, al lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente corrisposte; e) chiunque commette fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte sul reddito. Se i fatti indicati alle lettere a), b) ed e) del comma precedente comportano evasioni di imposta per un ammontare complessivo eccedente cinque milioni di lire la multa è applicata in misura pari all’importo di tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore a due anni. Si applica soltanto la multa se i fatti indicati nel terzo comma comportano un’evasione di imposta di speciale tenuità. Qualora la dichiarazione sia stata sottoscritta da un rappresentante negoziale, colui che ha conferito la rappresentanza è punito, fuori dei casi di concorso, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione se omette di esercitare il controllo necessario ad impedire che i fatti indicati alle lettere a), b) e c) del terzo comma vengano comunque commessi. Se i fatti indicati alle lettere a) e b) comportano evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a cinque milioni di lire la multa è pari alla metà di tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore ad un anno. Si applica la sola multa se gli stessi fatti comportano evasioni di imposta di speciale tenuità. L’azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non può essere iniziata o proseguita prima che l’accertamento dell’imposta sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato è sospesa fino alla stessa data.“.

In sintesi

  • Articolo abrogato dal D.L. 429/1982, convertito nella legge 516/1982, con riferimento alle sanzioni penali per le violazioni tributarie.
  • Puniva con l’arresto da tre mesi a tre anni la presentazione di dichiarazione omessa, incompleta o infedele oltre soglia di imposta.
  • Sanzionava penalmente la sottoscrizione di dichiarazioni con bilanci falsi, passività inesistenti o nomi immaginari dei percipienti.
  • Prevedeva la sospensione della prescrizione penale fino alla definitività dell’accertamento tributario.
Contenuto e abrogazione dell’art. 56

L’art. 56 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 conteneva le principali sanzioni penali previste per le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di imposte sui redditi. La disposizione è stata abrogata dall’art. 13, comma 1, del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1982 n. 516, che ha integralmente ridisegnato il sistema penale tributario con il cosiddetto «decretone» del 1982.

Il testo previgente articolava le sanzioni penali su più livelli, a seconda della tipologia e della gravità della violazione. Per l’omessa presentazione della dichiarazione o per la presentazione di dichiarazione incompleta o infedele, quando l’imposta relativa al reddito accertato fosse superiore a cinque milioni di lire, era previsto l’arresto da tre mesi a tre anni, in aggiunta alla pena pecuniaria dell’art. 46. Se l’imposta dovuta superava trenta milioni di lire, la pena dell’arresto non poteva essere inferiore a un anno. Per le violazioni dell’art. 47 (omessa annotazione nelle scritture contabili) con importi superiori a duecento milioni di lire si applicava, oltre alla pena pecuniaria, l’arresto da tre mesi a un anno.

Le fattispecie aggravate del terzo comma

Il terzo comma prevedeva un nucleo di reati più gravi, puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa, a prescindere dalle soglie quantitative. Le fattispecie riguardavano: la sottoscrizione della dichiarazione sapendo che negli inventari, bilanci o rendiconti erano state omesse attività o iscritte passività inesistenti, o erano state formate scritture o documenti fittizi, senza rettificare i dati rilevanti ai fini dell’imponibile (lettera a); l’indicazione in dichiarazione di passività inesistenti rilevanti ai fini dell’imponibile al di fuori dei casi della lettera a (lettera b); l’indicazione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (art. 7) di nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri, in modo da impedire od ostacolare l’identificazione degli effettivi percipienti (lettera c); l’indicazione nei certificati (art. 3) di somme al lordo delle ritenute inferiori a quelle effettivamente corrisposte (lettera d); il compimento di fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte sul reddito (lettera e).

Il meccanismo della sospensione della prescrizione

L’ultimo comma dell’art. 56 prevedeva una regola procedurale di notevole rilievo sistematico: l’azione penale per i reati previsti dall’articolo non poteva essere iniziata né proseguita prima che l’accertamento dell’imposta fosse divenuto definitivo, e la prescrizione del reato era sospesa fino alla stessa data. Si trattava del cosiddetto principio di pregiudizialità tributaria, che condizionava l’esercizio dell’azione penale alla definitività del procedimento tributario. Tale impostazione è stata successivamente superata dalla legge 516/1982, che ha introdotto il principio opposto (indipendenza dei procedimenti), consolidato poi dal D.Lgs. 74/2000, ove i procedimenti penale e tributario si svolgono in parallelo senza pregiudizialità reciproca, salvo le disposizioni sul «ne bis in idem» della Convenzione EDU e del Protocollo 7.

La riforma del 1982 e il sistema penale tributario attuale

Il D.L. 429/1982, convertito nella L. 516/1982, ha abrogato le sanzioni penali del D.P.R. 600/1973 e del D.P.R. 633/1972 e le ha sostituite con un impianto autonomo, focalizzato sui reati di frode fiscale e sulle violazioni dichiarative più gravi. Successivamente il D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 ha integralmente riformato i reati tributari, abrogando la L. 516/1982 e introducendo un sistema basato su soglie di punibilità elevate e criteri selettivi di incriminazione: omessa dichiarazione (art. 5), dichiarazione infedele (art. 4), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito nella L. 157/2019, ha inasprito le pene per le fattispecie più gravi.

Rilevanza storica e interpretativa

L’art. 56 rappresenta un momento fondamentale della storia del diritto penale tributario italiano, in quanto costituisce la prima disciplina organica delle sanzioni penali per le violazioni fiscali nel quadro del D.P.R. 600/1973. L’evoluzione del sistema dal 1973 al 2000 mostra una progressiva specializzazione e razionalizzazione delle fattispecie incriminatrici, con il passaggio da un modello basato su soglie basse e arresto (particolarmente invasivo per il contribuente) a un sistema centrato sulla frode e sull’evasione grave, con pene detentive più severe ma soglie di punibilità più elevate.

Domande frequenti

L’art. 56 D.P.R. 600/1973 è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dall’art. 13, comma 1, del D.L. 429/1982, convertito nella L. 516/1982. Le sanzioni penali tributarie sono oggi disciplinate dal D.Lgs. 74/2000, più volte modificato, da ultimo con il D.L. 124/2019 e con il D.Lgs. 87/2024.

Cosa si intendeva per principio di pregiudizialità tributaria nel vecchio art. 56?

L’azione penale non poteva essere avviata né proseguita prima che l’accertamento tributario fosse definitivo, e la prescrizione del reato era sospesa fino a quel momento. Questo principio è stato abbandonato dalla L. 516/1982 e oggi i procedimenti penale e tributario si svolgono in parallelo e in modo indipendente, salvo le norme sul «ne bis in idem».

Quali fattispecie erano punite con la reclusione secondo il terzo comma?

La sottoscrizione di dichiarazioni con bilanci falsi (passività inesistenti o attività omesse) senza rettifica; l’indicazione di passività inesistenti; l’uso di nomi immaginari per i percipienti nelle dichiarazioni dei sostituti; la certificazione di somme inferiori a quelle corrisposte; il compimento di fatti fraudolenti per sottrarre redditi all’imposizione. La pena era la reclusione da sei mesi a cinque anni più la multa.

Qual è il sistema penale tributario attuale?

Il D.Lgs. 74/2000 disciplina i reati tributari, distinguendo tra dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3), dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), emissione di fatture false (art. 8), occultamento documenti (art. 10) e sottrazione fraudolenta al pagamento (art. 11). Le soglie di punibilità sono elevate e le pene più severe rispetto al previgente sistema del 1973-1982.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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