Art. 25 quater D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi [n.d.r. dal
In vigore dal 1/1/1974
2027 art. 42 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all’aliquota fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 29, comma 2, L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Ai sensi del sucessivo comma 4, la presente disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.
In sintesi
Ambito applicativo e ratio della norma
L’art. 25-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato introdotto dall’art. 29, comma 2, della L. 7 luglio 2016, n. 122, con effetto sulle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017. La norma nasce dall’esigenza di assoggettare a imposizione i proventi derivanti dalla raccolta e vendita di tartufi da parte di soggetti che operano in via occasionale e che, proprio per questa occasionalità, non sono identificati ai fini dell’IVA.
I raccoglitori occasionali di tartufi che non sono in possesso di partita IVA si trovano in una zona grigia fiscale: producono redditi imponibili ma difettano degli strumenti di controllo (fatturazione, liquidazioni periodiche IVA) tipici dei soggetti IVA. L’art. 25-quater risolve il problema imponendo al sostituto d'imposta (l’acquirente, che rientra tra i soggetti indicati nell’art. 23) di applicare una ritenuta a titolo definitivo, che costituisce la tassazione finale del reddito del raccoglitore.
Meccanismo della ritenuta
La ritenuta prevista dall’art. 25-quater è a titolo d'imposta (definitiva) e si applica sull’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. La base imponibile è quindi pari al 78% del corrispettivo lordo. L’aliquota è quella fissata dall’art. 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito (attualmente 23%). Il risultato è una ritenuta effettiva pari al 23% × 78% = circa 17,94% del corrispettivo lordo.
La deduzione forfetaria del 22% tiene conto degli oneri tipici dell’attività di raccolta: attrezzatura, abbigliamento, permessi e licenze, carburante per il trasporto. Trattandosi di raccoglitori occasionali, la deduzione analitica delle spese effettive sarebbe impraticabile; la soluzione forfetaria garantisce semplicità e uniformità di trattamento.
Soggetti obbligati e profili operativi
Sono obbligati ad applicare la ritenuta i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23 (sostituti d'imposta) che acquistano tartufi da raccoglitori occasionali non identificati ai fini IVA. In pratica si tratta principalmente di ristoratori, grossisti, distributori e commercianti di tartufi organizzati come imprese. Il sostituto deve certificare la ritenuta operata tramite ricevuta e procedere al versamento tramite modello F24. Non è invece richiesto il rilascio della certificazione unica (CU) né la presentazione del modello 770 per tali operazioni, data la natura definitiva della ritenuta.
Restano esclusi dall’ambito dell’art. 25-quater i raccoglitori di tartufi che sono titolari di partita IVA (i cosiddetti raccoglitori professionali): per questi soggetti si applicano le ordinarie disposizioni in materia di fatturazione IVA e le ritenute eventualmente previste dall’art. 25. Dal 2027 la disciplina sarà riorganizzata nell’art. 42 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.
Domande frequenti
Chi è il «raccoglitore occasionale di tartufi» cui si applica l’art. 25-quater?
È il raccoglitore che vende tartufi in via occasionale e che non è identificato ai fini IVA (non ha partita IVA). I raccoglitori titolari di partita IVA seguono le ordinarie regole fiscali (fatturazione IVA e, se del caso, ritenute ai sensi dell’art. 25). La norma si applica alle cessioni effettuate dall'1.1.2017.
Come si calcola la ritenuta sui compensi dei raccoglitori di tartufi?
La base imponibile è il corrispettivo pagato ridotto del 22% a titolo forfetario di spese. Si applica poi l’aliquota del primo scaglione IRPEF (23%). Esempio: corrispettivo 100 euro, base imponibile 78 euro, ritenuta 17,94 euro. La ritenuta è definitiva: il raccoglitore non deve presentare dichiarazione dei redditi per tali proventi.
Chi deve operare la ritenuta sulle cessioni di tartufi?
I sostituti d'imposta indicati nell’art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 (ristoratori, commercianti, imprenditori) che acquistano tartufi da raccoglitori occasionali non identificati ai fini IVA. Il sostituto versa la ritenuta tramite modello F24 e rilascia ricevuta al raccoglitore.
Il raccoglitore di tartufi deve presentare la dichiarazione dei redditi?
No, per i proventi soggetti alla ritenuta dell’art. 25-quater. La ritenuta è a titolo d'imposta, quindi definitiva: esaurisce l’obbligazione fiscale del raccoglitore. Non è necessaria la dichiarazione dei redditi per tali proventi, salvo che il raccoglitore abbia altri redditi da dichiarare.