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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 25 ter D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore [n.d.r. dal 2027

In vigore dal 1/1/1974

art. 40 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. 2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 25 quater-26 25 bre 1986, n. 917. 2 bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 16 giugno (2) e il 16 dicembre (3) di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. (4) (5) 2 ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (5) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 43, L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (2) Le parole “16 giugno” sono state sostituite alle precedenti “30 giugno” dall’art. 9, comma 6, lett. a), DLgs. 8.1.2024 n. 1, pubblicato in G.U. 12.1.2024 n. 9. (3) Le parole “16 dicembre” sono state sostituite alle precedenti “20 dicembre” dall’art. 9, comma 6, lett. a), DLgs. 8.1.2024 n. 1, pubblicato in G.U. 12.1.2024 n. 9. (4) Periodo inserito dall’art. 9, comma 6, lett. b), DLgs. 8.1.2024 n. 1, pubblicato in G.U. 12.1.2024 n. 9. (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 36, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.

In sintesi

  • Il condominio opera una ritenuta del 4% sui corrispettivi pagati ad appaltatori per lavori o servizi.
  • La ritenuta è a titolo di acconto IRPEF o IRES dovuta dall’appaltatore percipiente.
  • Versamento obbligatorio al raggiungimento di 500 euro di ritenute accumulate, e comunque al 16 giugno e 16 dicembre.
  • I pagamenti devono transitare su conto corrente bancario o postale intestato al condominio.
  • Dal 2027 la norma confluisce nell’art. 40 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.
Ambito applicativo: il condominio sostituto d'imposta

L’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato introdotto dall’art. 1, comma 43, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) per disciplinare la ritenuta che il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare sui corrispettivi corrisposti agli appaltatori per lavori e servizi. La norma risponde all’esigenza di intercettare i corrispettivi versati nell’ambito del ricchissimo mercato dell’edilizia condominiale, tradizionalmente esposto a fenomeni di evasione fiscale da parte dei soggetti esecutori dei lavori.

Il condominio è qualificato come sostituto d'imposta dall’art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, che ne fa uno dei soggetti tenuti ad operare le ritenute. L’art. 25-ter specifica le modalità e le aliquote applicabili in questo contesto specifico. Dal 2027, la materia sarà riorganizzata nell’art. 40 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

Presupposto della ritenuta e aliquota

Il comma 1 dell’art. 25-ter prescrive che il condominio operi, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente. La ritenuta si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. Il comma 2 precisa che la ritenuta si applica anche quando i corrispettivi siano qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera i), del TUIR: ciò consente di assoggettare alla ritenuta anche i corrispettivi corrisposti a soggetti non imprenditori (es. artigiani che eseguono lavori su immobili condominiali).

L’aliquota del 4% è sensibilmente inferiore a quella del 20% prevista dall’art. 25 per il lavoro autonomo e riflette la natura dei corrispettivi di appalto, che incorporano anche costi di materiali e di subappalto non imponibili. Si tratta di una ritenuta a titolo di acconto: l’appaltatore può scomputarla dall’imposta dovuta in dichiarazione dei redditi o richiederne il rimborso in caso di eccedenza rispetto all’imposta complessiva.

Termini di versamento: la soglia di 500 euro

I commi 2-bis e seguenti disciplinano i termini di versamento della ritenuta, introducendo un meccanismo di accumulo con soglia. Il condominio effettua il versamento delle ritenute operate quando il loro ammontare cumulato raggiunge 500 euro. Tuttavia, indipendentemente dal raggiungimento della soglia, il versamento è obbligatorio entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno (versamenti semestrali obbligatori). Le ritenute operate nel mese di dicembre devono essere versate entro il 16 del mese di gennaio successivo.

Questo meccanismo è stato introdotto per tenere conto della specificità del condominio quale sostituto d'imposta: a differenza delle imprese, il condominio non dispone di una struttura amministrativa continuativa e può trattarsi di una realtà con pochi condomini e volume di pagamenti limitato. La soglia di 500 euro e i versamenti semestrali obbligatori trovano un equilibrio tra l’esigenza di controllo fiscale e la praticità gestionale.

Obbligo di pagamento tracciabile

Il comma 2-ter impone che i pagamenti dei corrispettivi soggetti alla ritenuta siano eseguiti dai condomini (tramite l’amministratore) esclusivamente mediante conti correnti bancari o postali intestati al condominio, ovvero con altre modalità idonee a consentire i controlli dell’Amministrazione finanziaria (stabilite con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400). L’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La tracciabilità dei pagamenti è essenziale per consentire all’Amministrazione finanziaria di effettuare i riscontri incrociati tra i corrispettivi dichiarati dagli appaltatori e le ritenute certificate dai condomini.

Profili pratici per l’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio, in qualità di rappresentante legale del condominio-sostituto d'imposta, è responsabile dell’applicazione dell’art. 25-ter. Deve pertanto: verificare che ogni pagamento ad appaltatori sia assoggettato alla ritenuta del 4%; tenere un registro delle ritenute operate; effettuare i versamenti nei termini previsti tramite modello F24; rilasciare la certificazione unica (CU) agli appaltatori entro il 16 marzo dell’anno successivo; presentare il modello 770 semplificato entro il 31 ottobre dell’anno successivo. La mancata operazione della ritenuta o il mancato versamento espone l’amministratore e il condominio alle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471/1997.

Domande frequenti

Quando scatta la ritenuta del 4% nei condomini?

Scatta ogni volta che il condominio paga un corrispettivo per contratti di appalto di opere o servizi eseguiti nell’esercizio di impresa, inclusi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazioni, pulizie, giardinaggio e altri servizi condominiali. La ritenuta è applicata all’atto del pagamento.

Entro quando deve essere versata la ritenuta del 4%?

La ritenuta va versata quando il suo ammontare cumulato raggiunge 500 euro. In ogni caso, il versamento è obbligatorio entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, anche se la soglia di 500 euro non è stata raggiunta. Le ritenute di dicembre vanno versate entro il 16 gennaio dell’anno successivo.

L’impresa appaltatrice può recuperare la ritenuta subita dal condominio?

Sì. La ritenuta del 4% è a titolo di acconto sulle imposte dovute dall’appaltatore (IRPEF o IRES). L’impresa appaltatrice la scomputa dall’imposta dovuta in dichiarazione dei redditi. Se la ritenuta subita supera l’imposta complessiva dovuta, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso o compensata con altri debiti fiscali.

I pagamenti del condominio all’appaltatore devono essere tracciabili?

Sì, obbligatoriamente. Il comma 2-ter dell’art. 25-ter prescrive che i pagamenti siano effettuati tramite conto corrente bancario o postale intestato al condominio o con altri strumenti tracciabili. Il pagamento in contanti è vietato e comporta sanzioni ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997.

L’amministratore deve rilasciare una certificazione all’appaltatore?

Sì. Il condominio, tramite l’amministratore, deve rilasciare agli appaltatori la certificazione unica (CU) entro il 16 marzo dell’anno successivo, attestante le ritenute operate. Deve inoltre presentare il modello 770 semplificato entro il 31 ottobre dell’anno successivo come qualsiasi altro sostituto d'imposta.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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