Art. 25 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari [n.d.r. dal 2027 art.
In vigore dal 1/1/1974
39 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) (2) 1. I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito della persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito. 2. La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgano in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell’ammontare delle stesse provvigioni. 3. La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purchè già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata (3). Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata. 4. Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 25 ter 24 eventuali errori nella determinazione dell’importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. 5. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite […] (4) dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, […] (5) dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, […] (6) dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro. 6. Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono. 7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. (7) 8. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 2, DL 30.12.1982 n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.2.1983 n. 53. (2) Si veda l’art. 9, commi 4 e 5, DLgs. 8.1.2024 n. 1, pubblicato in G.U. 12.1.2024 n. 9. (3) Le parole “, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata” sono state inserite dall’art. 5, comma 2-ter, DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. (4) Le parole “dalle agenzie di viaggio e turismo,“ sono state soppresse dall’art. 1, comma 140, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42. Ai sensi del successivo comma 142, come da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1, DL 27.3.2026 n. 38, da convertire entro il 26.5.2026, la presente disposizione si applica alle provvigioni corrisposte a decorrere dall’1.5.2026. (5) Le parole “dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;“ sono state soppresse dall’art. 1, comma 89, L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Ai sensi del successivo comma 90, la disposizione si applica a decorrere dall’1.4.2024. (6) Le parole “dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,“ sono state soppresse dall’art. 1, comma 140, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42. Ai sensi del successivo comma 142, come da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1, DL 27.3.2026 n. 38, da convertire entro il 26.5.2026, la presente disposizione si applica alle provvigioni corrisposte a decorrere dall’1.5.2026. (7) Comma sostituito dall’art. 27, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. Testo precedente: “Con decreto del Ministro del Tesoro sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.“. Vedasi il DM 16.4.1983, pubblicato in G.U. 22.4.1983 n. 110, recante “Criteri, termini e modalità per la presentazione della dichiarazione prescritta per i percipienti provvigioni soggette a ritenuta d’acconto che si avvalgono dell’opera di dipendenti o di terzi”.
In sintesi
Ambito soggettivo e oggettivo
L’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 disciplina la ritenuta alla fonte sulle provvigioni corrisposte nell’ambito di rapporti di intermediazione commerciale. La norma si applica ai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 23 (escluse le imprese agricole) che corrispondono provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a: rapporti di commissione, rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari. La ritenuta si applica sia alle provvigioni corrisposte a persone fisiche che producono reddito di lavoro autonomo, sia a quelle corrisposte a società che producono reddito d'impresa (in tal caso la ritenuta è a titolo di acconto IRES o IRPEF). Dal 2027 la materia confluirà nell’art. 39 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.
La norma esclude espressamente le imprese agricole dall’obbligo di operare la ritenuta, in coerenza con la tradizionale esenzione di tale categoria dalla disciplina delle ritenute. Sono altresì escluse dall’applicazione della ritenuta alcune categorie specifiche di intermediari (comma 5): rivenditori autorizzati di documenti di viaggio, distributori di pellicole cinematografiche, aziende di credito e società finanziarie per attività di collocamento e compravendita di titoli, mediatori di produttori agricoli e ittici, commissionari nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, consorzi e cooperative tra imprese non lucrative.
Misura della ritenuta e base imponibile
Il meccanismo di calcolo della ritenuta previsto dall’art. 25-bis è peculiare rispetto alle altre ritenute disciplinate dal decreto. In primo luogo, la ritenuta non si applica sull’intero ammontare della provvigione ma su una quota forfetariamente determinata: il 50% dell’ammontare delle provvigioni nella generalità dei casi. La quota forfetaria scende al 20% qualora il percipiente (agente, mediatore ecc.) dichiari al committente, preponente o mandante di avvalersi, nell’esercizio della propria attività, in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. La riduzione della base imponibile forfetaria tiene conto dei costi sostenuti dall’intermediario nell’organizzazione della propria attività.
In secondo luogo, l’aliquota della ritenuta non è del 20% (come per il lavoro autonomo ordinario) ma è quella fissata per il primo scaglione di reddito ai fini IRPEF (attualmente il 23%). Il prodotto tra aliquota e base imponibile forfetaria determina l’ammontare della ritenuta da operare: in pratica, nella generalità dei casi la ritenuta effettiva è pari al 23% × 50% = 11,5% della provvigione lorda, ovvero al 23% × 20% = 4,6% per gli agenti con dipendenti o collaboratori.
Dichiarazione per la riduzione della base imponibile
Il diritto alla riduzione della base imponibile dal 50% al 20% è subordinato alla presentazione di una dichiarazione da parte del percipiente al committente. La dichiarazione, introdotta dal D.M. 16 aprile 1983 e riformata dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, è priva di limiti di tempo: è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti (utilizzo in via continuativa di dipendenti o terzi). L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportino il venir meno delle condizioni richieste comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Le modalità di trasmissione della dichiarazione possono avvenire anche tramite posta elettronica certificata (PEC).
Provvigioni trattenute direttamente e incaricati alle vendite a domicilio
Il comma 4 disciplina il caso in cui le provvigioni siano direttamente trattenute dal percipiente sull’ammontare delle somme riscosse per conto del committente (tipico dei rapporti di commissione): in tal caso il percipiente è tenuto a rimettere al committente l’importo corrispondente alla ritenuta, e la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute. Il committente può correggere eventuali errori di calcolo della ritenuta entro il terzo mese dell’anno successivo a quello di trattenimento.
Il comma 6 prevede un regime speciale per gli incaricati alle vendite a domicilio (porta a porta) di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114: su tali provvigioni è applicata una ritenuta a titolo d'imposta (definitiva) commisurata all’ammontare delle provvigioni ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia in capo agli stessi soggetti, si applicano invece le regole ordinarie dell’art. 25-bis.
Scomputo della ritenuta e stabili organizzazioni
Il comma 3 disciplina le modalità di scomputo della ritenuta operata ai sensi dell’art. 25-bis: essa è deducibile dall’imposta relativa al periodo d'imposta di competenza (purché già operata alla data di presentazione della dichiarazione annuale), ovvero dall’imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettivamente operata. Il comma 8 estende l’applicazione delle norme anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, equiparandole ai soggetti residenti.
Domande frequenti
Quali rapporti commerciali rientrano nell’art. 25-bis?
Rientrano i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari. La norma si applica sia a prestazioni abituali che occasionali, e sia che il percipiente produca reddito di lavoro autonomo sia reddito d'impresa. Sono escluse le imprese agricole e alcune categorie specifiche previste dal comma 5.
Qual è l’aliquota effettiva della ritenuta sulle provvigioni degli agenti?
Nella generalità dei casi, la ritenuta è pari al 23% (aliquota del primo scaglione IRPEF) applicato al 50% della provvigione: risultato effettivo 11,5% della provvigione lorda. Se l’agente dichiara di avvalersi di dipendenti o collaboratori in via continuativa, la base si riduce al 20%: ritenuta effettiva 4,6% della provvigione lorda.
Come si ottiene la ritenuta ridotta al 20% della provvigione?
Presentando una dichiarazione al committente o mandante in cui si attesta di avvalersi in via continuativa nell’esercizio dell’attività di dipendenti o collaboratori terzi. La dichiarazione, trasmissibile anche via PEC, è valida a tempo indeterminato fino a revoca o perdita dei requisiti. La mancata comunicazione delle variazioni comporta sanzioni.
Come funziona la ritenuta per gli agenti che trattengono direttamente le provvigioni?
L’agente che trattiene la provvigione dalle somme riscosse per conto del committente deve rimettere a quest'ultimo l’importo corrispondente alla ritenuta. Il committente la considera operata nel mese successivo al trattenimento e la versa al fisco. Eventuali errori di calcolo possono essere corretti entro il terzo mese dell’anno successivo.
I venditori porta a porta seguono le stesse regole degli agenti?
No. Gli incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 del D.Lgs. 114/1998) sono soggetti a un regime speciale: la ritenuta è applicata a titolo d'imposta (definitiva) sull’ammontare delle provvigioni ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Per le eventuali prestazioni derivanti da mandato di agenzia, si applicano invece le regole ordinarie dell’art. 25-bis.