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Art. 18 ter D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Scritture contabili per le altre attività agricole
In vigore dal 1/1/1974
(1) 1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all’articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed all’articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 15, comma 1, DLgs. 29.3.2004 n. 99, pubblicato in G.U. 22.4.2004 n. 94.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ambito applicativo: le «altre attività agricole»
L’art. 18-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, inserito dall’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, detta la disciplina contabile per i soggetti che esercitano le cosiddette «altre attività agricole» ai sensi dell’art. 56-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 5 della Legge 31 dicembre 1991, n. 413.
L’art. 56-bis del TUIR regola le attività agricole svolte da soggetti che operano in via principale nel settore agricolo e che, pur producendo redditi inquadrabili come redditi d'impresa, si avvalgono di un regime forfetario di determinazione del reddito basato sui ricavi. Si tratta di attività connesse all’agricoltura, quali la manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nonché le attività di fornitura di beni e servizi mediante l’impiego prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola. L’art. 5 della L. n. 413/1991 disciplina invece la determinazione del reddito per i soggetti che esercitano la pesca.
Obbligo esclusivo dei registri IVA
La peculiarità dell’art. 18-ter risiede nel fatto che i soggetti che vi rientrano devono tenere esclusivamente i registri previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), vale a dire il registro delle fatture emesse e il registro degli acquisti. Non sono quindi richiesti i registri cronologici di ricavi e spese previsti dall’art. 18 né le scritture contabili ordinarie degli artt. 14-17.
Questa semplificazione si giustifica con la natura forfetaria del regime di determinazione del reddito: poiché il reddito è calcolato applicando percentuali di redditività ai ricavi e non in base al dato contabile analitico, non è necessaria la tenuta di scritture dettagliate dei componenti reddituali. I registri IVA forniscono comunque un riscontro sufficiente del volume d'affari e consentono i controlli dell’Amministrazione finanziaria.
Coordinamento con la disciplina contabile agricola
L’art. 18-ter si colloca nel contesto del più ampio sistema di semplificazioni contabili previste per il settore agricolo dal D.P.R. n. 600/1973. L’art. 18-bis riguarda le imprese di allevamento commerciale, mentre l’art. 18-ter si rivolge a chi svolge attività agricole connesse in regime forfetario TUIR. In entrambi i casi, il legislatore ha ritenuto sufficiente imporre obblighi contabili ridotti, in coerenza con la semplicità dei metodi di determinazione del reddito applicabili.
Sul piano operativo, i soggetti che applicano il regime dell’art. 56-bis del TUIR devono comunque conservare la documentazione relativa alle operazioni svolte e rispettare gli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa IVA. La violazione degli obblighi di tenuta dei registri IVA comporta le sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471/1997, applicabili sia in materia di IVA sia, per effetto del rinvio dell’art. 18-ter, in materia di imposte sui redditi.
Domande frequenti
A chi si applica l’art. 18-ter del D.P.R. 600/1973?
Si applica ai soggetti che esercitano attività agricole connesse avvalendosi dei regimi di cui all’art. 56-bis del TUIR (attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in regime forfetario) e dell’art. 5 della L. 413/1991 (pesca). Per tali soggetti gli obblighi contabili sono ridotti al minimo.
Quali registri devono tenere i soggetti rientranti nell’art. 18-ter?
Devono tenere esclusivamente i registri previsti dalla normativa IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633): il registro delle fatture emesse e il registro degli acquisti. Non sono obbligati a tenere altri registri contabili previsti dagli artt. 14-18 del D.P.R. n. 600/1973.
Perché per le altre attività agricole è sufficiente il solo registro IVA?
Perché il reddito di questi soggetti è determinato forfetariamente in base ai ricavi, senza necessità di una contabilità analitica dei costi. I registri IVA forniscono già il riscontro del volume d'affari necessario per applicare le percentuali di redditività previste dall’art. 56-bis del TUIR.
Le attività connesse all’agricoltura rientrano sempre nell’art. 18-ter?
No. L’art. 18-ter si applica solo se il soggetto si avvale effettivamente dei regimi forfetari di cui all’art. 56-bis del TUIR o all’art. 5 della L. 413/1991. Chi svolge attività connesse senza avvalersi di tali regimi è soggetto alle ordinarie regole contabili degli artt. 14-18 del D.P.R. n. 600/1973.