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Art. 18 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Scritture contabili delle imprese di allevamento (1)
In vigore dal 1/1/1974
1. I soggetti i quali, fuori dell’ipotesi di cui all’art. 28 [n.d.r. art. 32 del Tuir], lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l’indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d’imposta. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, DPR 5.4.1978 n. 132, pubblicato in G.U. 27.4.1978 n. 116.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ambito applicativo e soggetti obbligati
L’art. 18-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato introdotto dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132, per disciplinare gli specifici obblighi contabili delle imprese di allevamento di animali che non rientrano nella disciplina agricola agevolata di cui all’art. 28 (ora art. 32) del D.P.R. n. 597/1973, ossia quelle che svolgono attività di allevamento in misura eccedente il limite del fondo rustico.
In base alla legislazione vigente all’epoca, l’art. 28 del D.P.R. n. 597/1973 (poi trasfuso nell’art. 32 del TUIR) escludeva dall’imposizione catastale l’allevamento di animali alimentati per almeno un quarto con mangimi provenienti dal fondo. Le imprese di allevamento «intensivo», che superano tale limite, svolgono un’attività di natura commerciale e sono soggette alle regole contabili ordinarie, con l’aggiunta dell’obbligo specifico introdotto dall’art. 18-bis.
Contenuto del registro di carico e scarico
L’obbligo principale previsto dall’art. 18-bis consiste nella tenuta di un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati. Il registro deve essere organizzato distintamente per specie animale e per ciclo di allevamento, in modo da consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare la consistenza del patrimonio zootecnico e la sua variazione nel corso del periodo d'imposta.
Per ciascun ciclo di allevamento devono essere indicati gli incrementi (nascite, acquisti, immissioni nel ciclo) e i decrementi (vendite, macellazioni, morti, perdite per qualsiasi altra causa) verificatisi nel periodo d'imposta. La finalità è quella di garantire la tracciabilità del patrimonio animale e di fornire un supporto documentale per la determinazione del reddito d'impresa, in coordinamento con le scritture contabili previste dagli artt. 14 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973.
Coordinamento con la disciplina contabile generale
L’art. 18-bis si inserisce nel quadro degli obblighi contabili del Titolo II del D.P.R. n. 600/1973 come norma speciale che integra, per le imprese di allevamento di natura commerciale, i registri generali previsti dagli artt. 14, 15, 16, 17 e 18. Il registro di carico e scarico degli animali si affianca, senza sostituirli, agli obblighi contabili ordinari o semplificati previsti per la categoria di soggetti cui l’imprenditore appartiene.
Sul piano pratico, le imprese di allevamento commerciale che superano le soglie per la contabilità semplificata di cui all’art. 18 sono tenute alla contabilità ordinaria ai sensi degli artt. 14-17, con l’aggiunta del registro specifico di cui all’art. 18-bis. Quelle che rientrano nelle soglie del regime semplificato tengono i registri previsti dall’art. 18, integrati dal registro di carico e scarico animali. La violazione di tali obblighi rileva ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Domande frequenti
A quali imprese di allevamento si applica l’art. 18-bis?
L’art. 18-bis si applica alle imprese che svolgono allevamento di animali in misura eccedente i limiti del fondo rustico previsti dall’art. 32 del TUIR, ossia quelle che non possono beneficiare del regime catastale agricolo. Si tratta in pratica degli allevamenti intensivi di natura commerciale.
Cosa deve contenere il registro di carico e scarico degli animali?
Il registro deve riportare, in ordine cronologico e distinto per specie animale e ciclo di allevamento, tutti gli incrementi (nascite, acquisti) e i decrementi (vendite, morti, macellazioni) verificatisi nel periodo d'imposta, consentendo la verifica della consistenza patrimoniale zootecnica.
Il registro di carico e scarico sostituisce le altre scritture contabili?
No. Il registro di carico e scarico previsto dall’art. 18-bis si aggiunge alle scritture contabili ordinarie o semplificate che l’impresa è già tenuta a tenere in base al regime contabile applicabile. Non sostituisce né il libro giornale né i registri IVA.
Quali sono le conseguenze dell’omessa tenuta del registro?
L’omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico costituisce violazione degli obblighi contabili e comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Può inoltre fondare presunzioni a sfavore del contribuente in sede di accertamento.