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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 18 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Contabilità semplificata per le imprese minori (1)

In vigore dal 1/1/1974

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell’articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (2), sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle pre- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 18 15 stazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l’individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi. 2. I soggetti che fruiscono dell’esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo. 3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 4. I registri tenuti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d’imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. 6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1. 8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi. 9. I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo. 10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori. 11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d’imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 22, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi del successivo comma 23, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Testo precedente: “Art. 18 – (Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori) – 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell’articolo 13, qualora i ricavi di cui all’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 18 bis-19 16 per oggetto altre attività, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi. 2. I soggetti che fruiscono dell’esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze. 3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione annotano in un apposito registro l’ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l’annotazione di cui al comma 2. 4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3. 5. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati. 6. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi. 7. I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo. 8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. 9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del comma 3.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 1, DPR 12.4.2001 n. 222, pubblicato in G.U. 13.6.2001 n. 135; – l’art. 7, comma 2, lett. m), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. Si veda l’art. 13, DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato in G.U.17.12.2001 n. 292, circa la facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili, concessa ai soggetti di cui al presente comma, a condizione che, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano gli stessi dati previsti dall’art. 16 di questo decreto ordinati in forma sistematica. Si vedano: – il DM 2.5.1989 “Modalità per le annotazioni sui registri contabili da parte dei soggetti che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario”; – l’art. 2, comma 2, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30, secondo cui le operazioni attive non soggette ad Iva possono essere annotate, ai fini delle imposte sui redditi, nel bollettario tenuto a norma dell’art. 32, DPR 26.10.1972 n. 633, pubblicato in G.U. 11.11.1972 n. 292, S.O.; – l’art. 4, del citato DPR 9.12.1996 n. 695, secondo cui le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere annotate, nelle scritture contabili previste dagli artt. 18 e 19 del presente decreto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro. (2) Le parole “non abbiano superato l’ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività” sono state sostituite alle precedenti “non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività” dall’art. 1, comma 276, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. I criteri per l’individuazione delle attività consistenti nella prestazioni di servizi sono stati fissati dall’articolo unico del DM 17.1.1992, pubblicato in G.U. 20.1.1992 n. 15.

In sintesi

  • Regime di contabilità semplificata per imprese sotto soglia di ricavi annui.
  • Soglie: 500.000 euro per servizi, 800.000 euro per altre attività commerciali.
  • Obbligo di annotazione cronologica di ricavi e spese in appositi registri.
  • I registri IVA possono sostituire i registri specifici con annotazioni separate.
  • Opzione per contabilità ordinaria vincolante per almeno un triennio.
Ambito soggettivo e soglie di accesso al regime semplificato

L’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 disciplina il regime di contabilità semplificata riservato alle cosiddette «imprese minori», ossia ai soggetti che, pur esercitando attività d'impresa, non superano determinate soglie di ricavi. La norma si rivolge in particolare ai soggetti indicati alle lettere c) e d) dell’art. 13 dello stesso decreto: le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice).

Le soglie vigenti, aggiornate dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), sono fissate in 500.000 euro di ricavi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 800.000 euro per le imprese che svolgono altre attività. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, il riferimento è ai ricavi dell’attività prevalente; in mancanza di distinta annotazione, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. I criteri per l’individuazione delle attività di prestazione di servizi sono stati stabiliti dal D.M. 17 gennaio 1992.

In fase di avvio dell’attività, l’accesso al regime semplificato è ammesso qualora il contribuente preveda di conseguire ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori alle soglie indicate. Il regime si estende automaticamente di anno in anno finché i ricavi rimangono entro i predetti limiti.

Obblighi di registrazione di ricavi e spese

I soggetti che fruiscono dell’esonero dalla contabilità ordinaria devono comunque assolvere precisi obblighi di annotazione. In particolare, l’art. 18, comma 2, prescrive l’annotazione cronologica in un apposito registro dei ricavi percepiti, con indicazione, per ciascun incasso: dell’importo; delle generalità, dell’indirizzo e del comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; degli estremi della fattura o di altro documento emesso.

Analogamente, le spese sostenute nell’esercizio devono essere annotate cronologicamente in un diverso registro, con riferimento alla data di pagamento, fornendo per ciascuna spesa le medesime indicazioni relative al soggetto pagatore e al documento contabile. I componenti positivi e negativi di reddito diversi da quelli appena descritti vanno annotati nei medesimi registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (comma 3).

Il principio di cassa governa la determinazione dei ricavi e dei costi nel regime semplificato: ai fini dell’art. 18, si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro IVA di cui al comma 4 (comma 11).

Utilizzo dei registri IVA in sostituzione dei registri specifici

Una rilevante semplificazione è prevista dal comma 4: i registri tenuti ai fini dell’IVA sostituiscono i registri di cui al comma 2, a condizione che vi siano iscritte le annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione IVA. Quando l’incasso o il pagamento non è avvenuto nell’anno di registrazione del documento, il registro deve riportare l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture di riferimento; i ricavi percepiti e i costi sostenuti vanno poi annotati nel periodo d'imposta in cui vengono effettivamente incassati o pagati.

Il comma 5 consente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, di tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti. In tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento. I soggetti esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (regime speciale agricoltura) non sono tenuti a rispettare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 (comma 6).

Opzione per il regime ordinario e rivenditori particolari

Il contribuente che intende adottare la contabilità ordinaria pur rientrando nelle soglie del regime semplificato ha facoltà di optare in tal senso (comma 8). L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d'imposta in cui è esercitata e permane fino a revoca, ma in ogni caso per il periodo di esercizio e per i due successivi.

Specifiche disposizioni riguardano i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, libri, periodici e supporti audiovideomagnetici, nonché i distributori di carburante: per tali soggetti, ai fini del calcolo delle soglie di accesso al regime semplificato, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore (comma 10). Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi solo gli aggi spettanti ai rivenditori.

Profili pratici e coordinamento con la normativa IVA

Il regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 deve essere coordinato con la disciplina IVA e con le disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa. In particolare, l’adozione del principio di cassa per la determinazione del reddito delle imprese minori in regime semplificato è stata stabilita dall’art. 66 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), che ha contestualmente riscritto l’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 introducendo gli obblighi di annotazione descritti.

Sul piano operativo, si ricorda che il registro dei beni ammortizzabili non è obbligatorio per i soggetti in contabilità semplificata, a condizione che, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, questi siano in grado di fornire gli stessi dati previsti dall’art. 16 del decreto, ordinati in forma sistematica (art. 13 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). La violazione degli obblighi contabili previsti dall’art. 18 comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e può determinare, in presenza dei presupposti di legge, il ricorso ad accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Domande frequenti

Chi può accedere al regime di contabilità semplificata?

Possono accedere le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone (s.n.c. e s.a.s.) i cui ricavi non superino 500.000 euro per attività di servizi o 800.000 euro per altre attività nell’anno precedente. Le imprese che iniziano l’attività possono accedere al regime fin dall’avvio, purché prevedano ricavi entro tali limiti.

Quali registri devono tenere le imprese in contabilità semplificata?

Le imprese in regime semplificato devono annotare cronologicamente i ricavi percepiti in un apposito registro, con indicazione dell’importo, dei dati del pagatore e degli estremi del documento, e le spese in un registro distinto. In alternativa, possono utilizzare i registri IVA, purché vi siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione IVA.

Come si determina il reddito nel regime di contabilità semplificata?

Il reddito è determinato secondo il principio di cassa: si assumono come ricavi le somme effettivamente incassate e come costi le spese effettivamente pagate nel periodo d'imposta. Questo principio si applica ai sensi dell’art. 66 del TUIR, coordinato con gli obblighi di annotazione dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973.

È possibile scegliere la contabilità ordinaria pur avendo ricavi sotto soglia?

Sì. Il contribuente che rientra nelle soglie del regime semplificato ha sempre la facoltà di optare per la contabilità ordinaria. L’opzione, da esercitare nel modello di dichiarazione dei redditi, è vincolante per il periodo d'imposta in cui è esercitata e per i due successivi, e può essere revocata solo al termine di tale arco temporale.

Come si calcolano le soglie per i distributori di carburante?

Per i distributori di carburante e per i rivenditori di giornali, libri e periodici in base a contratti estimatori, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore. In pratica, ai fini del calcolo delle soglie di accesso al regime semplificato, si considera solo il margine trattenuto e non l’intero importo incassato.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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