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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 17 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Registro riepilogativo di magazzino] (1)

In vigore dal 1/1/1974

[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 6-bis, DL 23.12.1977 n. 936, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.2.1978 n. 38. Testo precedente: “(Registro riepilogativo di magazzino). – Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell’art. 13, devono compilare il registro riepilogativo di magazzino entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nel registro devono essere distintamente indicate, per ciascuna delle categorie a voci di cui al primo comma dell’art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 597, le quantità esistenti all’inizio del periodo d’imposta, le quantità complessivamente entrate e uscite nel periodo e le quantità esistenti al termine del periodo stesso. Le quantità in entrata e in uscita devono essere distinte a seconda che siano state acquistate, rese da clienti, vendute, rese a fornitori. I soggetti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni devono tenere distinte, nel registro, anche le quantità prodotte o passate in lavorazione.”.

In sintesi

  • L’articolo 17 disciplinava il registro riepilogativo di magazzino, abrogato dal D.L. 936/1977.
  • Richiedeva l’indicazione delle quantità di ciascuna categoria merceologica a inizio periodo, in entrata, in uscita e a fine periodo.
  • Le imprese industriali dovevano distinguere anche le quantità prodotte o passate in lavorazione.
  • La funzione di controllo del magazzino è ora assolta dalle scritture ausiliarie di magazzino previste dall’articolo 14 del D.P.R. 600/1973.
Stato dell’articolo: abrogato

L’articolo 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rubricato «Registro riepilogativo di magazzino», è stato abrogato dall’articolo 6-bis del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1978, n. 38. L’abrogazione è intervenuta relativamente presto nella vita del decreto, a testimonianza che l’obbligo risultava eccessivamente oneroso per le imprese e che la tenuta di un registro riepilogativo separato non aggiungeva elementi di controllo significativi rispetto alle informazioni già disponibili attraverso le altre scritture contabili.

Contenuto originario e funzione del registro

Nel testo originario, l’articolo 17 imponeva alle società, agli enti e agli imprenditori commerciali in contabilità ordinaria di compilare il registro riepilogativo di magazzino entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il registro aveva la funzione di rappresentare, in modo sintetico e per categoria merceologica, i movimenti di magazzino avvenuti durante il periodo d'imposta.

Per ciascuna delle categorie indicate all’articolo 62 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (il corrispondente del TUIR per le imposte sui redditi nella versione ante-riforma del 1986, che classificava le rimanenze per tipologia: materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci c/c, lavori in corso su ordinazione), il registro doveva indicare: le quantità esistenti all’inizio del periodo d'imposta (rimanenze iniziali); le quantità complessivamente entrate nel periodo (acquisti, rientri da clienti per resa); le quantità complessivamente uscite nel periodo (vendite, resi a fornitori); le quantità esistenti alla fine del periodo (rimanenze finali). Le quantità in entrata e in uscita dovevano essere distinte per tipologia di movimento (acquistate, rese da clienti, vendute, rese a fornitori).

Per le imprese industriali che producevano beni, era richiesta un’ulteriore distinzione: le quantità prodotte o passate in lavorazione dovevano essere indicate separatamente, per consentire il controllo del ciclo produttivo e la verifica della coerenza tra gli acquisti di materie prime, le quantità lavorate e le rimanenze di semilavorati e prodotti finiti.

La disciplina attuale del magazzino

L’abrogazione dell’articolo 17 non ha eliminato la rilevanza fiscale del magazzino, ma ha spostato il fulcro degli obblighi dalle scritture ausiliarie riepilogative (il registro di magazzino in senso stretto) alle rimanenze finali esposte nell’inventario (articolo 15 del D.P.R. 600/1973) e alla loro valutazione ai sensi degli articoli 92 (rimanenze di beni) e 93 (lavori in corso su ordinazione) del TUIR. Le scritture ausiliarie di magazzino, quando tenute per esigenze aziendali, possono essere richieste dall’Ufficio nell’ambito dei controlli documentali o nel corso di verifiche fiscali ai sensi dell’articolo 52 del D.P.R. 600/1973. Il contribuente che tiene un sistema di gestione del magazzino informatizzato (come quasi tutte le imprese di medie e grandi dimensioni) deve essere in grado di esportare i dati rilevanti su richiesta dell’Ufficio, anche se non è tenuto a redigere un registro riepilogativo formale ai sensi di una norma specifica.

La valutazione delle rimanenze ai fini fiscali è disciplinata dall’articolo 92 del TUIR, che ammette i metodi LIFO, FIFO e il costo medio ponderato, imponendo tuttavia il confronto con il valore normale (prezzo di mercato) quando questo sia inferiore al costo determinato con il metodo adottato. Il mutamento del metodo di valutazione è possibile ma richiede comunicazione all’Ufficio e può avere rilevanti effetti sul reddito imponibile dell’esercizio di cambio.

Domande frequenti

L’articolo 17 del D.P.R. 600/1973 è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dall’articolo 6-bis del D.L. 936/1977 (convertito con L. 38/1978). Le imprese non sono quindi più tenute alla compilazione di un registro riepilogativo di magazzino specificamente previsto dalla norma. Gli obblighi relativi alle rimanenze si fondano oggi sull’inventario (art. 15 D.P.R. 600/1973) e sulle disposizioni del TUIR in materia di valutazione (artt. 92-93).

Le imprese devono ancora tenere scritture di magazzino dopo l’abrogazione dell’articolo 17?

Non c'è un obbligo formale di tenere un registro riepilogativo di magazzino ai sensi di una norma specifica del D.P.R. 600/1973. Tuttavia, la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino è spesso necessaria per gestire correttamente la contabilità e può essere richiesta dall’Ufficio nell’ambito dei controlli. Le imprese di medie e grandi dimensioni mantengono tipicamente sistemi ERP con funzionalità di gestione del magazzino che soddisfano queste esigenze in modo integrato.

Come si valutano fiscalmente le rimanenze di magazzino?

Ai sensi dell’articolo 92 del TUIR, le rimanenze di beni fungibili si valutano con i metodi LIFO, FIFO o costo medio ponderato. Il valore così determinato non può essere superiore al valore normale dei beni alla chiusura del periodo d'imposta (prezzo di mercato). Per le commesse a lungo termine, l’articolo 93 del TUIR prevede la valutazione in base allo stato di avanzamento dei lavori (metodo della percentuale di completamento).

Cosa succede se le rimanenze di magazzino non sono correttamente valorizzate nella dichiarazione?

La valorizzazione errata delle rimanenze finali (che corrisponde specularmente a un’errata valorizzazione delle rimanenze iniziali del periodo successivo) determina un errore nella determinazione del reddito d'impresa. L’Ufficio può rettificare i valori di magazzino sia analiticamente (articolo 39, primo comma, D.P.R. 600/1973) sia mediante metodi presuntivi, applicando le sanzioni per infedele dichiarazione (D.Lgs. 471/1997).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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