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Art. 36 c.c. Ordinamento e amministrazione delle
In vigore
associazioni non riconosciute L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
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In sintesi
Le associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi interni degli associati.
Ratio
L'art. 36 c.c. riconosce le associazioni non riconosciute come entità socialmente rilevanti pur in assenza di personalità giuridica formale. Il legislatore ha preferito non imporre un modello organizzativo rigido, lasciando agli associati piena libertà statutaria. La ratio è di equilibrio: tutelare i terzi che interagiscono con l'ente garantendone la capacità processuale, senza gravare i piccoli gruppi con adempimenti formali.
Analisi
La norma si compone di due periodi distinti. Il primo regola l'ordinamento interno: in assenza di riconoscimento ex art. 14 ss. c.c., la struttura organizzativa dipende esclusivamente dagli accordi degli associati, che possono assumere la forma di uno statuto scritto o anche di pattuizioni informali. Il secondo periodo riguarda la legittimazione ad agire in giudizio: la norma introduce una forma di rappresentanza organica di fatto, attribuendo la capacità processuale a chi, secondo gli accordi interni, detiene la presidenza o la direzione. La Cassazione ha chiarito che tale legittimazione non richiede prova formale dell'incarico, essendo sufficiente la dimostrazione dell'effettivo esercizio della funzione direttiva.
Quando si applica
La disposizione si applica a tutte le associazioni prive di riconoscimento come persone giuridiche: associazioni culturali, sportive dilettantistiche non costituite in forma societaria, partiti politici (nei limiti della loro disciplina speciale), sindacati, associazioni di categoria non registrate, gruppi religiosi non riconosciuti. È esclusa dall'ambito applicativo la fondazione non riconosciuta, che soggiace a regole proprie.
Connessioni
L'art. 36 c.c. si raccorda con l'art. 37 c.c. (fondo comune), l'art. 38 c.c. (responsabilità per le obbligazioni) e con le norme processuali sull'azione in giudizio (art. 75 c.p.c.). Sul piano fiscale, la disciplina delle APS e delle ODV ai sensi del D.Lgs. 117/2017 introduce requisiti aggiuntivi pur mantenendo come base la struttura codicistica.
Domande frequenti
Chi regola l'ordinamento di associazioni non riconosciute?
Gli accordi degli associati disciplinano l'ordinamento interno e amministrazione.
Chi può rappresentare l'associazione in giudizio?
La persona cui è conferito il ruolo di presidente o direzione secondo gli accordi.
Le associazioni non riconosciute hanno personalità giuridica?
No, mancano di personalità giuridica e sono legate da accordi privati.
Gli accordi possono essere orali?
Sì, gli accordi associativi possono essere orali o scritti.
Quale legge si applica alle non riconosciute?
Si applicano solo le norme del Codice Civile sul diritto comune e gli accordi.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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