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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 193 CCII – Sigilli

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all’immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.

2. Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.

3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.

4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell’articolo 758 del codice di procedura civile.

In sintesi

  • All’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore procede all’immediata ricognizione dei beni e, ove necessario, all’apposizione dei sigilli sui beni del debitore secondo le norme del codice di procedura civile.
  • I sigilli sono apposti quando non è possibile procedere immediatamente all'inventario, a tutela dell’integrità del patrimonio.
  • Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica e avvalersi di coadiutori se i beni si trovano in più luoghi.
  • Per i beni sui quali non è possibile apporre i sigilli materialmente, si procede secondo l’art. 758 c.p.c. (custodia alternativa).
Collocazione sistematica

L’articolo 193 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) apre il Capo II del Titolo V, dedicato alla custodia e all’amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale. La norma disciplina la fase iniziale e più urgente della gestione del patrimonio del debitore: la messa in sicurezza dei beni attraverso l’apposizione dei sigilli, strumento conservativo finalizzato a preservare l’integrità e la consistenza del patrimonio nell’immediato periodo successivo all’apertura della procedura.

La ricognizione immediata come primo atto del curatore

Il comma 1 impone al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni non appena dichiarata aperta la liquidazione giudiziale. La ricognizione consiste in un primo censimento, necessariamente sommario e non esaustivo, dei beni presenti nella sede principale dell’impresa e in qualsiasi altra ubicazione riconducibile al patrimonio del debitore. Solo se la ricognizione non consente di procedere immediatamente all’inventario, perché i beni sono numerosi, ubicati in più luoghi, o per qualsiasi altra ragione pratica, il curatore può disporre l’apposizione dei sigilli. Si tratta pertanto di una misura residuale e strumentale: lo scopo primario è l’inventario; i sigilli intervengono quando l’inventario immediato non è possibile.

La funzione conservativa dei sigilli

L’apposizione dei sigilli risponde a una finalità precipuamente conservativa: impedire l’accesso non autorizzato ai luoghi in cui si trovano i beni, evitare sottrazioni, dispersioni o alterazioni del patrimonio, e garantire che l’inventario successivo rifletta la situazione reale alla data di apertura della procedura. I sigilli sono apposti secondo le norme del codice di procedura civile, in particolare quelle del Libro IV, Titolo II, relative agli appositi provvedimenti cautelari e conservativi. Il riferimento alle norme del c.p.c. assicura continuità con una prassi consolidata e disciplina le modalità operative (redazione del verbale, identificazione dei luoghi sigillati, ecc.).

Assistenza della forza pubblica (comma 2)

Il comma 2 riconosce al curatore la facoltà, non l’obbligo, di richiedere l’assistenza della forza pubblica per l’esecuzione delle operazioni di apposizione dei sigilli. Tale previsione è particolarmente rilevante nelle ipotesi in cui il debitore o soggetti a lui collegati ostacolino le operazioni, ovvero quando i beni si trovino in luoghi cui il curatore non può accedere autonomamente. L’intervento della forza pubblica garantisce l’effettività del provvedimento concorsuale, riconducendo le operazioni di custodia patrimoniale nell’alveo dell’autorità statale.

Nomina dei coadiutori per beni dislocati (comma 3)

Il comma 3 affronta la frequente situazione in cui il patrimonio del debitore sia disperso in più luoghi e non sia agevole il completamento immediato delle operazioni. In tal caso, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori, ossia soggetti che, sotto la supervisione del curatore, provvedono materialmente all’apposizione dei sigilli nei diversi siti. La nomina dei coadiutori è soggetta all’autorizzazione del giudice delegato, a garanzia della corretta gestione della procedura e del controllo sulle persone che operano nell’ambito della liquidazione giudiziale. I coadiutori agiscono in nome e per conto del curatore, senza assumere autonome responsabilità nei confronti dei terzi.

Beni non sigillabili: il rinvio all’art. 758 c.p.c. (comma 4)

Il comma 4 contempla la categoria residuale dei beni sui quali non è materialmente possibile apporre i sigilli: si pensi ai beni immateriali (crediti, partecipazioni societarie non cartolarizzate), ai beni deperibili, ai valori mobiliari dematerializzati, o a beni la cui natura fisica non consente l’apposizione di un sigillo fisico. Per tali beni si procede «a norma dell’articolo 758 del codice di procedura civile», che disciplina la custodia di beni pignorati non sigillabili, prevedendo l’affidamento a un custode ovvero altre modalità conservative adeguate alla natura del bene. Il rinvio all’art. 758 c.p.c. assicura la continuità applicativa con le procedure esecutive ordinarie e consente di gestire in modo flessibile la varietà di situazioni che si presentano nella pratica concorsuale.

Profili pratici

Nella prassi dei tribunali, l’apposizione dei sigilli nella liquidazione giudiziale rappresenta spesso una misura di durata limitata: una volta completato l’inventario, i sigilli vengono rimossi e i beni sono gestiti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione della procedura. Nei casi di imprese con patrimonio complesso, ad esempio aziende con più sedi, magazzini, impianti industriali, le operazioni di sigillazione possono richiedere diversi giorni e il coinvolgimento di più coadiutori autorizzati, con oneri che ricadono sulla massa. Il curatore deve documentare accuratamente tutte le operazioni nel verbale di apposizione, che costituisce elemento probatorio fondamentale in caso di contestazioni successive sulla consistenza del patrimonio.

Domande frequenti

Quando il curatore è obbligato ad apporre i sigilli nella liquidazione giudiziale?

I sigilli sono apposti quando non è possibile procedere immediatamente all’inventario dei beni del debitore. Non si tratta di un obbligo assoluto, ma di una misura residuale e conservativa (art. 193, comma 1, CCII).

Il curatore può farsi assistere dalla forza pubblica durante l’apposizione dei sigilli?

Sì: l’art. 193, comma 2, CCII riconosce esplicitamente al curatore la facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica per eseguire le operazioni di apposizione dei sigilli.

Come si procede per i beni su cui non è possibile apporre fisicamente i sigilli?

Per i beni non sigillabili (es. crediti, beni immateriali) si applicano le norme dell’art. 758 c.p.c., che prevedono la custodia affidata a un custode o altre modalità conservative adeguate alla natura del bene (art. 193, comma 4, CCII).

Il curatore può delegare l’apposizione dei sigilli a terzi?

Sì: se i beni sono dislocati in più luoghi, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori che operano sotto la sua supervisione (art. 193, comma 3, CCII).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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