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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 192 CCII – Clausola arbitrale

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.

In sintesi

  • Se il contratto contenente una clausola compromissoria è sciolto ai sensi della Sezione V del Capo I, Titolo V CCII, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.
  • L’effetto estintivo del procedimento arbitrale è automatico e consequenziale allo scioglimento del contratto, senza necessità di autonoma pronuncia.
  • La norma tutela la concentrazione della cognizione in capo alla procedura concorsuale, evitando frammentazioni giudiziali parallele.
Inquadramento della norma

L’articolo 192 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina una conseguenza specifica dello scioglimento dei contratti nella liquidazione giudiziale: l’impossibilità di proseguire un procedimento arbitrale pendente fondato su una clausola compromissoria contenuta nel contratto sciolto. La disposizione si inserisce nel più ampio quadro degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti e risponde all’esigenza sistematica di concentrare nella procedura concorsuale ogni vicenda relativa al patrimonio del debitore insolvente.

La clausola compromissoria e il suo destino

La clausola compromissoria (o clausola arbitrale) è la pattuizione inserita in un contratto con la quale le parti convengono di devolvere a un collegio arbitrale o a un arbitro unico le controversie che dovessero insorgere dall’esecuzione o dall’interpretazione del contratto stesso. Essa costituisce un patto autonomo rispetto al contratto principale, tanto che, secondo il principio dell'Kompetenz-Kompetenz, l’arbitro è competente a giudicare della propria competenza. Tuttavia, l’art. 192 CCII introduce un’eccezione di natura concorsuale: quando il contratto principale è sciolto dal curatore (o per effetto della procedura) ai sensi delle disposizioni della Sezione V, la clausola compromissoria perde la propria efficacia applicativa e il procedimento arbitrale in corso non può essere proseguito.

Fondamento sistematico: la vis attractiva concursus

Il fondamento dell’art. 192 CCII risiede nel principio della vis attractiva concursus, che governa l’intera materia concorsuale: l’apertura della liquidazione giudiziale determina un effetto gravitazionale per cui tutte le controversie relative al patrimonio del debitore tendono a essere accentrate nell’ambito della procedura, davanti al tribunale fallimentare o al giudice delegato. Permettere la prosecuzione di procedimenti arbitrali pendenti significherebbe frammentare la cognizione sui rapporti patrimoniali del debitore, con rischi di decisioni contraddittorie e inefficienze per la procedura. L’ordinamento privilegia quindi l’unitarietà della gestione concorsuale anche a costo di sacrificare l’autonomia arbitrale convenzionalmente pattuita dalle parti.

Ambito di applicazione: quando scatta l’effetto estintivo

L’effetto previsto dall’art. 192 si produce solo quando il contratto è «sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione», vale a dire secondo i meccanismi degli artt. 172-191 CCII (scioglimento automatico, opzione di scioglimento o subentro del curatore, ecc.). Non ogni cessazione del contratto produce l’effetto estintivo: se il contratto si scioglie per cause indipendenti dalla procedura (ad es. risoluzione per inadempimento già perfezionata prima dell’apertura), le sorti del procedimento arbitrale seguiranno le regole ordinarie. Occorre pertanto verificare, caso per caso, che lo scioglimento sia specificamente riconducibile alle disposizioni della Sezione V.

Conseguenze sul procedimento arbitrale in corso

Il procedimento arbitrale pendente non può essere «proseguito»: la norma non usa il termine «estinto», ma l’effetto pratico è l’impossibilità per gli arbitri di continuare a esercitare la propria funzione decisoria sul merito della controversia. L’orientamento prevalente ritiene che il curatore, ove intenda recuperare eventuali crediti del debitore che avrebbero formato oggetto del giudizio arbitrale, debba agire nelle sedi ordinarie, ovvero attendere che il creditore opposto insinui il proprio credito al passivo per contestarlo in quella sede. Le eventuali somme che una parte avesse già versato come anticipazione delle spese arbitrali rientrano nel patrimonio della procedura o nelle pretese creditorie, secondo la loro natura.

Rapporti con la normativa codicistica

La disposizione va coordinata con l’art. 819-ter c.p.c., che regola i rapporti tra arbitrato e giurisdizione ordinaria, nonché con l’art. 83-bis L.F. (ora sostituito) che prevedeva una disciplina analoga nel previgente ordinamento. La continuità con il sistema anteriore è sostanziale: anche la legge fallimentare riconosceva l’impossibilità di proseguire l’arbitrato in presenza di scioglimento del contratto in sede concorsuale, e il CCII ha confermato tale impostazione, allineandola alla nuova sistematica.

Domande frequenti

Cosa succede a un arbitrato in corso se il contratto che lo prevede viene sciolto nella liquidazione giudiziale?

Il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito: lo scioglimento del contratto ai sensi della Sezione V del CCII travolge anche la clausola compromissoria (art. 192 CCII).

La clausola compromissoria cessa di avere effetto solo se il contratto è sciolto dal curatore?

L’effetto estintivo dell’art. 192 CCII si produce esclusivamente se il contratto è sciolto ai sensi delle disposizioni della Sezione V del Capo I, Titolo V CCII, non per qualsiasi causa di scioglimento.

Il curatore può scegliere di proseguire il procedimento arbitrale in corso?

No: una volta che il contratto è sciolto ai sensi della Sezione V, il procedimento arbitrale non può essere proseguito. Il curatore eventualmente agirà nelle sedi ordinarie o nella procedura di accertamento del passivo.

Qual è la ratio dell’art. 192 CCII che impedisce la prosecuzione dell’arbitrato?

La norma applica il principio della vis attractiva concursus: l’apertura della liquidazione giudiziale concentra la cognizione di tutte le controversie patrimoniali nella procedura, evitando decisioni parallele e contraddittorie.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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