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Art. 191 CCII – Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Al trasferimento di azienda disposto nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o della liquidazione giudiziale o controllata si applicano, in presenza dei relativi presupposti, l’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l’articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’articolo 191 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina gli effetti sui rapporti di lavoro subordinato derivanti dal trasferimento d'azienda realizzato nell’ambito di procedure concorsuali o di strumenti di regolazione della crisi. La norma opera attraverso un rinvio normativo alle disposizioni speciali vigenti, evitando di replicare una disciplina già articolata in sede lavoristica, e consentendo al tempo stesso un aggiornamento automatico in caso di future modifiche legislative.
La disciplina generale del trasferimento d'azienda
In linea di principio, il trasferimento d'azienda è disciplinato dall’art. 2112 c.c., che sancisce la continuità automatica dei rapporti di lavoro in capo al cessionario, il divieto di licenziamento per il solo fatto del trasferimento e la solidarietà tra cedente e cessionario per i debiti preesistenti. Tuttavia, tale rigida disciplina viene attenuata quando il trasferimento avviene in contesti di crisi aziendale, nell’interesse sia della continuità produttiva sia della tutela dell’occupazione: una rigida applicazione dell’art. 2112 c.c. potrebbe rendere economicamente non praticabile la cessione, scoraggiando potenziali acquirenti.
Il ruolo centrale dell’art. 47 della L. 428/1990
La disposizione cardine richiamata dall’art. 191 CCII è l'art. 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428, che costituisce la trasposizione nell’ordinamento italiano della Direttiva CE 2001/23, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa. L’art. 47 prevede una procedura di informazione e consultazione sindacale obbligatoria prima di ogni trasferimento che riguardi più di quindici lavoratori, con l’obiettivo di consentire alle parti sociali di negoziare le condizioni del trasferimento, comprese eventuali modifiche delle condizioni di lavoro. Nei casi in cui il cedente si trovi in una procedura concorsuale con finalità liquidatoria, l’art. 47, comma 5, prevede una deroga significativa all’art. 2112 c.c.: in presenza di accordo sindacale, è possibile derogare alla continuità dei rapporti di lavoro, alla responsabilità solidale del cessionario e alle condizioni contrattuali preesistenti. Questo meccanismo facilita la cessione di aziende in crisi, rendendo più attrattivi i rami aziendali per i potenziali acquirenti.
L’art. 11 del D.L. 145/2013 e le crisi complesse
Il secondo riferimento normativo esplicito nell’art. 191 CCII è l'art. 11 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella L. 21 febbraio 2014, n. 9 (cd. «Destinazione Italia»). Tale disposizione disciplina specifiche ipotesi di trasferimento d'azienda con accordo in sede di tavolo governativo per le crisi d'impresa di particolare rilevanza nazionale. In queste situazioni, la procedura di consultazione può svolgersi davanti al Ministero del lavoro, con la partecipazione dei sindacati nazionali e con la possibilità di concordare condizioni di lavoro anche in deroga alla disciplina ordinaria, purché nel rispetto dei livelli minimi di tutela garantiti dall’ordinamento.
Ambito di applicazione: strumenti di regolazione e liquidazione
L’art. 191 CCII estende la propria sfera di applicazione a un ampio ventaglio di procedure: non soltanto la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata, ma anche tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dalla Parte I del CCII (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di ristrutturazione soggetti a omologazione). Questa ampiezza applicativa riflette la volontà del legislatore di garantire un quadro uniforme di tutele lavoristiche indipendentemente dallo strumento concorsuale utilizzato per la gestione della crisi.
Il presupposto «in presenza dei relativi presupposti»
La clausola «in presenza dei relativi presupposti» inserita nell’art. 191 è tecnica e significativa: non basta che il trasferimento avvenga nell’ambito di una procedura concorsuale, ma è necessario che ricorrano tutti i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalle singole norme richiamate. Così, la procedura di informazione e consultazione ex art. 47 L. 428/1990 si applica solo se il trasferimento riguarda un’unità produttiva con più di quindici dipendenti e se ricorrono gli altri requisiti ivi previsti. L’art. 11 D.L. 145/2013 trova invece applicazione nelle sole ipotesi di crisi di rilevanza nazionale che siano state assoggettate alla specifica procedura governativa ivi disciplinata.
Domande frequenti
In caso di cessione d'azienda nella liquidazione giudiziale, i lavoratori passano automaticamente al cessionario?
Non automaticamente come nel diritto comune: l’art. 47, co. 5, L. 428/1990, richiamato dall’art. 191 CCII, consente accordi sindacali in deroga all’art. 2112 c.c. per facilitare la cessione in crisi.
L’art. 191 CCII si applica solo alla liquidazione giudiziale?
No: la norma copre anche la liquidazione controllata e tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piani omologati), se ricorrono i presupposti.
Quali sono le deroghe all’art. 2112 c.c. ammesse nel trasferimento d'azienda in crisi?
Tramite accordo sindacale ex art. 47 L. 428/1990 è possibile derogare alla continuità dei rapporti, alla solidarietà del cessionario e alle condizioni contrattuali preesistenti, agevolando la cessione in contesti concorsuali.
È obbligatoria la consultazione sindacale prima del trasferimento d'azienda nella liquidazione giudiziale?
Sì, ove ricorrano i presupposti (più di quindici dipendenti nell’unità da trasferire): il cedente o il curatore deve avviare la procedura ex art. 47 L. 428/1990 prima di perfezionare il trasferimento (art. 191 CCII).