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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 190 CCII – Trattamento NASpI

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189 costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015. 1 bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.

In sintesi

  • La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 CCII costituisce perdita involontaria dell’occupazione agli effetti del D.Lgs. 22/2015.
  • Il lavoratore ha diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) al ricorrere dei requisiti contributivi e di durata previsti dal D.Lgs. 22/2015.
  • I termini per la domanda di NASpI decorrono dalla comunicazione di cessazione da parte del curatore ovvero dalla data delle dimissioni per giusta causa del lavoratore.
Inquadramento e ratio della norma

L’articolo 190 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) svolge una funzione di raccordo tra la disciplina concorsuale e quella previdenziale in materia di disoccupazione. La norma chiarisce in modo esplicito che la cessazione del rapporto di lavoro verificatasi ai sensi dell’art. 189 CCII, sia per effetto del recesso del curatore, sia per decorrenza automatica del termine quadrimestrale, sia per dimissioni per giusta causa del lavoratore, integra la fattispecie di perdita involontaria dell’occupazione rilevante ai fini del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che ha istituito la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).

Qualificazione come perdita involontaria

L’art. 3 del D.Lgs. 22/2015 subordina l’accesso alla NASpI alla condizione che la perdita dell’occupazione sia involontaria. La norma in esame elimina qualsiasi ambiguità qualificatoria: indipendentemente dalla forma tecnica con cui si produce la cessazione, recesso del curatore, estinzione automatica, dimissioni per giusta causa, si presume in ogni caso la natura involontaria dell’evento. Questa previsione è coerente con la ratio dell’istituto, posto che il lavoratore non ha alcun controllo sulle cause che determinano l’apertura della liquidazione giudiziale a carico del proprio datore di lavoro.

Requisiti contributivi e condizioni di accesso

L’articolo 190, pur riconoscendo il diritto alla NASpI in linea di principio, non deroga ai requisiti di accesso stabiliti dal D.Lgs. 22/2015. Il lavoratore deve pertanto soddisfare le condizioni previste dall’art. 3 del medesimo decreto, che attualmente richiedono: lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015; almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. L’orientamento prevalente in sede amministrativa e dottrinale ritiene che il periodo di sospensione del rapporto ex art. 189, comma 1, CCII non si cumuli con i periodi lavorati ai fini del computo delle settimane contributive, stante la specificità del regime di quiescenza.

Decorrenza dei termini per la domanda (comma 1-bis)

Il comma 1-bis, introdotto per colmare un’evidente lacuna applicativa, stabilisce che i termini per la presentazione della domanda di NASpI di cui all’art. 6 del D.Lgs. 22/2015 decorrono dalla comunicazione di cessazione effettuata dal curatore ovvero dalla data delle dimissioni del lavoratore. Prima di questa previsione espressa, si poneva il dubbio se il dies a quo dovesse coincidere con la data di apertura della liquidazione giudiziale, momento al quale retroagiscono gli effetti della cessazione, oppure con la comunicazione formale del curatore. La scelta del legislatore per la data della comunicazione tutela il lavoratore, evitando che il termine per la domanda inizi a decorrere in un momento in cui egli non ha ancora certezza dell’avvenuta cessazione del proprio rapporto.

Coordinamento con gli ammortizzatori sociali ordinari

La norma si coordina con il comma 5 dell’art. 189 CCII, che esclude l’equiparazione alle dimissioni per giusta causa nei casi in cui il lavoratore benefici già di trattamenti di integrazione salariale o di altre prestazioni di sostegno al reddito ai sensi del D.Lgs. 148/2015. In tali ipotesi, il lavoratore non può cumulare i trattamenti, dovendo attendere l’esaurimento degli ammortizzatori sociali in corso per accedere alla NASpI. Il quadro normativo complessivo mira quindi a garantire una copertura previdenziale continua al lavoratore coinvolto in una procedura concorsuale, minimizzando le lacune di tutela che caratterizzavano il previgente regime della legge fallimentare.

Aspetti pratici

Sul piano operativo, il lavoratore che abbia ricevuto la comunicazione di cessazione da parte del curatore deve presentare la domanda di NASpI all’INPS entro sessantotto giorni dalla stessa comunicazione (termine ordinario ex art. 6 D.Lgs. 22/2015), pena la perdita di parte del trattamento per i giorni eccedenti. La domanda va presentata in via telematica tramite il portale INPS, allegando ove disponibile la comunicazione scritta del curatore. In caso di dimissioni per giusta causa, il termine decorre dalla data delle dimissioni stesse, come chiarito dal comma 1-bis.

Domande frequenti

Il lavoratore licenziato dal curatore nella liquidazione giudiziale ha diritto alla NASpI?

Sì: la cessazione del rapporto ai sensi dell’art. 189 CCII è qualificata per legge come perdita involontaria dell’occupazione, con accesso alla NASpI al ricorrere dei requisiti contributivi (art. 190 CCII).

Da quando decorrono i termini per presentare la domanda di NASpI dopo la liquidazione giudiziale?

I termini decorrono dalla comunicazione di cessazione del curatore o dalla data delle dimissioni del lavoratore, non dalla data di apertura della procedura (art. 190, comma 1-bis, CCII).

Le dimissioni per giusta causa del lavoratore durante la sospensione danno diritto alla NASpI?

Sì, purché il lavoratore non fruisca già di trattamenti di integrazione salariale. In quel caso le dimissioni sono equiparate a perdita involontaria e consentono l’accesso alla NASpI (artt. 189, co. 5 e 190 CCII).

La NASpI spetta anche se il rapporto cessa automaticamente per decorrenza del termine di quattro mesi?

Sì: la cessazione automatica per scadenza del termine ex art. 189, comma 3, CCII è anch'essa qualificata come perdita involontaria dell’occupazione ai fini della NASpI (art. 190 CCII).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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