Art. 189 CCII – Rapporti di lavoro subordinato
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa sono sospesi fino a quando il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.
2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori.
3. Quando non è disposta nè autorizzata la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa e non è possibile il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, il curatore comunica per iscritto il recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato in essere cessano con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dal comma 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione.
4. Il curatore può chiedere al giudice delegato la proroga del termine di cui al comma 3, se sussistono elementi concreti per l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa o per il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo. Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori; l’istanza del lavoratore deve contenere l’elezione di domicilio o l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato può assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le proprie determinazioni. Il termine così concesso decorre dalla data di deposito del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, si applica il comma 3, secondo e terzo periodo.
5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarati- va fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni: a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo è tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonchè alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione è trasmessa altresì all’Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all’Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale; b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonchè del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva; c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l’esame congiunto può essere convocato anche dall’Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l’avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell’attività dell’azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall’Ispettorato territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita; d) l’esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti; e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso svolgendosi l’esame congiunto in apposito incontro; f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni; g) raggiunto l’accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
7. Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i licenziamenti intimati ai sensi del comma 6.
8. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6, non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
9. In ogni caso di cessazione del rapporto ai sensi del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l’indennità di mancato preavviso che, ai fini dell’ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale. Nei casi di cessazione dei rapporti ai sensi del presente articolo, il contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è ammesso al passivo come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale.
10. Quando è disposta o autorizzata la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono e resta salva la facoltà del curatore di procedere al licenziamento o di sospendere i rapporti, In caso di sospensione si applicano le disposizioni del presente articolo.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’articolo 189 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) costituisce la norma cardine in materia di rapporti di lavoro subordinato nella liquidazione giudiziale, riprendendo e aggiornando la disciplina già contenuta nell’art. 72 e negli artt. 47 e seguenti del R.D. 267/1942 (legge fallimentare), ora abrogato. La disposizione si inserisce nella Sezione V del Capo I del Titolo V, dedicata agli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti, e riflette la necessità di contemperare la tutela dei lavoratori con le esigenze della procedura concorsuale.
La sospensione automatica dei rapporti (comma 1)
Il primo comma introduce il meccanismo della sospensione automatica: dalla data della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, tutti i rapporti di lavoro subordinato in essere rimangono in uno stato di quiescenza. Questo meccanismo è funzionale a garantire al curatore il tempo necessario per valutare, con il supporto del giudice delegato e del comitato dei creditori, se la prosecuzione dell’attività d'impresa o il trasferimento dell’azienda siano concretamente praticabili. La sospensione non è assimilabile a una risoluzione: il rapporto non cessa, ma rimane in vita in attesa della scelta del curatore. Durante tale periodo, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione ordinaria, ma può accedere agli ammortizzatori sociali ove ne ricorrano i presupposti (v. comma 5).
Subentro e recesso: effetti temporali (comma 2)
Il secondo comma disciplina i profili temporali delle due opzioni a disposizione del curatore. In caso di recesso, gli effetti retroagiscono alla data di apertura della liquidazione giudiziale: i lavoratori sono considerati cessati a quella data, con rilevanti conseguenze sul computo dell’anzianità di servizio e sul calcolo del TFR. In caso di subentro, invece, il curatore assume i rapporti a decorrere dalla comunicazione scritta ai lavoratori, senza retroattività. L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che il subentro non costituisca novazione soggettiva del contratto di lavoro, bensì una prosecuzione del medesimo rapporto in capo alla procedura.
Il termine quadrimestrale e la sua proroga (commi 3 e 4)
Il comma 3 fissa a quattro mesi dall’apertura della liquidazione il termine entro il quale il curatore deve comunicare il subentro; in mancanza, i rapporti si estinguono automaticamente con effetto dalla data di apertura. La norma, come già l’art. 72-bis L.F., mira a evitare che la pendenza dei rapporti di lavoro si prolunghi indefinitamente, pregiudicando sia i lavoratori, impossibilitati ad accedere tempestivamente ai trattamenti di disoccupazione, sia la procedura, gravata da un’incertezza sul passivo. È espressamente previsto che il lavoratore non sia tenuto a restituire le somme di natura assistenziale o previdenziale percepite durante la sospensione.
Il comma 4 introduce un meccanismo di proroga: il curatore, o i singoli lavoratori personalmente o tramite difensore, possono chiedere al giudice delegato la proroga del termine quadrimestrale se sussistono elementi concreti che rendano prospettabile l’esercizio dell’impresa o il trasferimento aziendale. Il giudice può assegnare un termine aggiuntivo non superiore a otto mesi decorrente dal deposito del provvedimento. Si tratta di una misura elastica che consente alla procedura di mantenere in vita i rapporti lavorativi in presenza di concrete trattative per la cessione d'azienda o di rami di essa.
Dimissioni per giusta causa (comma 5)
Il comma 5 tutela il lavoratore che decida di dimettersi nel periodo di sospensione: salvo il caso in cui abbia già accesso agli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. 148/2015, le dimissioni rassegnate in tale finestra temporale si intendono per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Ciò consente al lavoratore di percepire la NASpI (v. art. 190 CCII) senza incorrere nelle decadenze tipiche delle dimissioni volontarie, e di evitare di restare in uno stato di attesa prolungato a fronte di un rapporto di fatto paralizzato.
La procedura di licenziamento collettivo semplificata (comma 6)
Il comma 6 delinea una procedura di licenziamento collettivo ad hoc, derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria dell’art. 4, commi da 2 a 8, della L. 223/1991. La ratio è evidentemente quella di accelerare lo svolgimento della procedura concorsuale, pur garantendo un confronto sindacale. I passaggi principali sono: comunicazione preventiva alle RSA/RSU e alle associazioni di categoria; istanza di esame congiunto entro sette giorni; svolgimento dell’esame congiunto, al quale può partecipare l’Ispettorato territoriale del lavoro; esaurimento della consultazione dopo dieci giorni (prorogabili di ulteriori dieci su autorizzazione del giudice delegato per giusti motivi). La procedura semplificata riflette la consapevolezza che, in presenza di una procedura liquidatoria, tempi più rapidi siano necessari per la gestione dei rapporti di lavoro.
Crediti dei lavoratori e ammissione al passivo (comma 9)
Il comma 9 garantisce al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso. Tale indennità, unitamente al TFR, è ammessa al passivo come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale, beneficiando pertanto del privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c. Analogamente è trattato il contributo di cui all’art. 2, comma 31, della L. 92/2012 (cd. ticket licenziamento), dovuto dal datore di lavoro all’INPS in caso di interruzione del rapporto a tempo indeterminato.
Prosecuzione dell’esercizio d'impresa (comma 10)
Nell’ipotesi in cui il giudice delegato autorizzi la prosecuzione dell’esercizio d'impresa, i rapporti di lavoro proseguono senza soluzione di continuità; il curatore conserva la facoltà di licenziare o di sospendere i rapporti, applicandosi in quest'ultimo caso le disposizioni del medesimo articolo 189. Si tratta di un’applicazione del principio generale per cui la prosecuzione d'impresa in sede concorsuale non modifica la struttura dei rapporti contrattuali in essere, ma ne mantiene l’efficacia sotto la gestione del curatore.
Domande frequenti
Cosa succede ai contratti di lavoro quando viene aperta la liquidazione giudiziale?
I rapporti di lavoro subordinato in essere sono automaticamente sospesi dalla data della sentenza dichiarativa, in attesa della scelta del curatore tra subentro e recesso (art. 189, comma 1, CCII).
Entro quanto tempo il curatore deve comunicare se intende proseguire i rapporti di lavoro?
Il curatore ha quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale per comunicare il subentro. Il termine è prorogabile fino a otto mesi su istanza del curatore o dei singoli lavoratori (art. 189, commi 3 e 4, CCII).
Il lavoratore che si dimette durante la sospensione perde il diritto alla NASpI?
No: se non ha già accesso agli ammortizzatori sociali, le dimissioni nel periodo di sospensione si intendono per giusta causa ex art. 2119 c.c., consentendo l’accesso alla NASpI (art. 189, comma 5, CCII).
L’indennità di mancato preavviso è ammessa al passivo della liquidazione giudiziale?
Sì: l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR sono crediti anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale e sono ammessi al passivo con il privilegio ex art. 2751-bis c.c. (art. 189, comma 9, CCII).