Art. 172 CCII – Rapporti pendenti
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.
4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
5. L’azione di risoluzione del contratto promossa prima dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo III del presente titolo.
6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall’apertura della liquidazione giudiziale.
7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.
In sintesi
Il regime dei contratti pendenti nella liquidazione giudiziale
L’art. 172 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, corretto dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024) costituisce la norma cardine in materia di contratti pendenti nella liquidazione giudiziale. Essa sostituisce e supera la disciplina prevista dall’art. 72 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), abrogato ex art. 389 CCII. La disposizione riflette la scelta del legislatore di valorizzare la continuità dell’attività del debitore anche nella fase liquidatoria, attribuendo al curatore ampia discrezionalità nella gestione dei rapporti contrattuali in corso.
Il presupposto applicativo: contratti bilateralmente ineseguiti
Il comma 1 circoscrive l’ambito di applicazione dell’art. 172 ai contratti «ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti» al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale. Sono dunque esclusi: i contratti già interamente eseguiti da una delle parti, che daranno luogo a crediti o debiti della massa; i contratti ad effetti reali nei quali si sia già verificato il trasferimento del diritto (rispetto ai quali il comma 1 precisa espressamente l’inapplicabilità della sospensione); e i contratti disciplinati da norme speciali, che prevalgono sulla norma generale ai sensi del comma 7.
La sospensione e la scelta del curatore
La regola generale è la sospensione automatica dell’esecuzione del contratto, che cessa soltanto quando il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, manifesta la propria volontà di subentrare o di sciogliersi. Questa impostazione tutela la massa dall’adempimento di obbligazioni non vantaggiose, consentendo al curatore di valutare caso per caso la convenienza economica del contratto. Il subentro comporta l’assunzione di tutti gli obblighi originariamente gravanti sul debitore, con effetto dalla data del subentro. In caso di scioglimento, il contratto si estingue senza diritto al risarcimento del danno per il contraente (comma 4), che potrà tuttavia far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento.
La messa in mora e il termine di sessanta giorni
Il comma 2 attribuisce al contraente in bonis un importante strumento di autotutela: la possibilità di mettere in mora il curatore, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il curatore deve comunicare la propria scelta. Decorso il termine senza dichiarazione, il contratto si intende sciolto. Questo meccanismo bilancia l’interesse della massa (che ha bisogno di tempo per valutare il contratto) con l’interesse del contraente (che non può rimanere indefinitamente in attesa senza poter pianificare la propria attività).
Prededuzione limitata e sue implicazioni
Il comma 3 chiarisce che, in caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. Questa limitazione è coerente con la natura della prededuzione come strumento eccezionale di tutela del credito: il creditore che ha eseguito la propria prestazione dopo l’apertura della procedura ha un interesse privilegiato rispetto ai creditori concorsuali, ma i crediti precedenti all’apertura restano soggetti alle regole del concorso. Ad esempio, se Caio aveva consegnato merci al debitore prima dell’apertura, generando un credito concorsuale, ma continua a fornirglielo dopo il subentro del curatore, solo i corrispettivi maturati post-apertura godranno della prededuzione.
L’inefficacia delle clausole risolutive automatiche
Il comma 6 sancisce l’inefficacia delle clausole negoziali che prevedono la risoluzione automatica del contratto per il solo fatto dell’apertura della liquidazione giudiziale. Si tratta di una norma imperativa, che opera indipendentemente dalla volontà delle parti e che non può essere derogata contrattualmente. La ratio è evidente: se tali clausole fossero efficaci, la controparte del debitore potrebbe liberarsi dal contratto nel momento in cui la liquidazione giudiziale è aperta, frustrando le possibilità di gestione attiva del patrimonio da parte del curatore e potenzialmente riducendo il valore realizzabile per i creditori.
Azioni di risoluzione ante-apertura e contratti pubblici
Il comma 5 precisa che le azioni di risoluzione già promosse prima dell’apertura della liquidazione giudiziale producono effetti nei confronti del curatore. Tuttavia, le pretese restitutorie o risarcitorie del contraente devono essere fatte valere secondo le modalità previste per il capo III del Titolo V, ossia attraverso l’accertamento del passivo. Il comma 7, infine, fa salve le norme speciali sui contratti pubblici, materia che rimane soggetta al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e alle sue disposizioni derogatorie rispetto al regime concorsuale generale.
Domande frequenti
Cosa succede ai contratti in corso al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale?
Restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, sceglie di subentrare o di sciogliersi dal contratto.
Il contraente può forzare il curatore a decidere sul contratto pendente?
Sì: può mettere in mora il curatore e farsi assegnare dal giudice delegato un termine massimo di 60 giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
I crediti del fornitore maturati prima dell’apertura della procedura sono prededucibili se il curatore subentra?
No: sono prededucibili solo i crediti maturati nel corso della procedura, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.
È valida la clausola contrattuale che prevede la risoluzione automatica in caso di liquidazione giudiziale?
No: l’art. 172, comma 6, CCII dichiara inefficaci tali clausole; la risoluzione automatica per apertura della procedura non produce effetti.