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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 171 CCII – Effetti della revocazione

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.

3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo corrispondente a quanto restituito.

In sintesi

  • Revocatoria contro il destinatario finale: nei pagamenti effettuati tramite intermediari, la revoca si esercita e produce effetti verso il destinatario effettivo della prestazione, non verso l’intermediario.
  • Ammissione al passivo del solvens: chi ha restituito il ricevuto per effetto della revoca è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il credito eventualmente residuo.
  • Regola per il conto corrente bancario: in caso di rapporti continuativi, la restituzione è pari alla differenza tra il massimo delle pretese del terzo nel periodo di conoscenza dell’insolvenza e il saldo residuo all’apertura del concorso.
  • Insinuazione del convenuto: il terzo che ha restituito può insinuarsi al passivo per un importo corrispondente a quanto restituito.
Struttura e ratio dell’art. 171 CCII

L’art. 171 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina gli effetti giuridici della revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori, declinandoli in tre distinte fattispecie: la revocatoria nei confronti degli intermediari, le conseguenze per il restituente e la speciale regola per i rapporti di conto corrente e i rapporti continuativi. La norma risolve problemi applicativi già emersi sotto la vigenza dell’art. 67 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), ora abrogato ai sensi dell’art. 389 CCII.

Comma 1: revocatoria con intermediari

Il comma 1 stabilisce che la revocatoria dei pagamenti eseguiti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società di cui all’art. 1 della L. 23 novembre 1939, n. 1966 si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione, ossia del soggetto che ha concretamente beneficiato del pagamento, non del soggetto che ha materialmente ricevuto i fondi nella catena del pagamento. Questa regola è di fondamentale importanza nel contesto dei sistemi di pagamento moderni, dove le transazioni avvengono attraverso stanze di compensazione, circuiti interbancari e soggetti intermediari. L’orientamento prevalente, già consolidato sotto la previgente disciplina, esclude che la revocatoria possa colpire l’intermediario, che ha semplicemente svolto una funzione strumentale al trasferimento.

Comma 2: ammissione al passivo del restituente

Chi ha restituito quanto ricevuto per effetto della revoca non rimane privo di tutela. Il comma 2 prevede che tale soggetto sia ammesso al passivo della liquidazione giudiziale «per il suo eventuale credito»: il legislatore usa questa locuzione per indicare che l’ammissione presuppone che il credito originario sussistesse ancora, almeno parzialmente. In pratica, se Tizio aveva un credito nei confronti dell’imprenditore poi sottoposto a liquidazione giudiziale e aveva ricevuto un pagamento poi revocato, dovrà restituire quanto ricevuto ma potrà insinuarsi al passivo per recuperare, in moneta fallimentare, la quota che il piano di riparto gli attribuirà.

Comma 3: la speciale regola per il conto corrente e i rapporti continuativi

Il comma 3 affronta la questione più tecnica e delicata dell’intero articolo: la revocatoria dei pagamenti avvenuti nell’ambito di rapporti di conto corrente bancario o, più in generale, di rapporti continuativi o reiterati. In questi casi, il criterio generale della restituzione dell’intero importo ricevuto sarebbe iniquo e incoerente con la struttura di tali rapporti, che prevedono movimentazioni continue nei due sensi.

La norma stabilisce che il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese nel periodo di conoscenza dell’insolvenza (il cosiddetto «massimo scoperto» nella terminologia della prassi bancaria) e l’ammontare residuo delle stesse alla data di apertura del concorso. Questa formula consente di isolare l’effettivo vantaggio che il creditore, tipicamente la banca, ha ottenuto grazie ai pagamenti effettuati nel periodo sospetto: non tutti i versamenti sul conto, ma solo quelli che hanno ridotto il debito al di sotto del massimo raggiunto durante il periodo rilevante.

Nella pratica, si pensi a una banca creditrice che all’inizio del periodo di conoscenza dell’insolvenza vantava un credito di 500.000 euro. Nel corso del periodo sospetto l’imprenditore ha versato 300.000 euro, riducendo il debito a 200.000 euro. La banca dovrà restituire 300.000 euro (differenza tra 500.000 e 200.000), ma potrà insinuarsi al passivo per 300.000 euro, recuperando in via concorsuale.

Tutela del convenuto: diritto di insinuazione

Il comma 3 chiude prevedendo espressamente il diritto del convenuto di insinuarsi al passivo per un importo corrispondente a quanto restituito. Questa previsione, coerente con il comma 2, garantisce che la revocatoria non si traduca in un arricchimento indebito della massa a danno del terzo in buona fede: la restituzione è compensata dalla possibilità di concorrere sul ricavato della liquidazione, sia pure nella misura, spesso ridotta, che il piano di riparto consentirà.

Domande frequenti

La revocatoria ex art. 171 CCII colpisce la banca che ha ricevuto un pagamento tramite bonifico?

Se la banca è il destinatario finale della prestazione (creditrice del debitore), sì. Se è solo intermediaria del pagamento, la revoca colpisce il destinatario effettivo.

Chi ha restituito quanto ricevuto dopo la revoca perde definitivamente il proprio credito?

No: è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il credito eventualmente residuo e può concorrere al riparto.

Come si calcola la somma da restituire nel conto corrente bancario ex art. 171, comma 3, CCII?

È la differenza tra il massimo delle pretese della banca nel periodo di conoscenza dell’insolvenza e il saldo residuo alla data di apertura del concorso.

Il convenuto che restituisce può insinuarsi al passivo?

Sì, il comma 3 riconosce espressamente il diritto di insinuarsi al passivo per un importo pari a quanto restituito a seguito della revoca.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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