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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 170 CCII – Limiti temporali delle azioni revocatorie e d’inefficacia

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.

2. Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l’apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.

In sintesi

  • Termine triennale dall’apertura: il curatore deve promuovere le azioni revocatorie entro tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale.
  • Prescrizione quinquennale dall’atto: in ogni caso le azioni si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell’atto pregiudizievole.
  • Decorrenza anticipata: quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi segue la liquidazione giudiziale, i termini decorrono dalla pubblicazione della domanda di accesso.
  • Norma di coordinamento: l’art. 170 raccorda i termini degli artt. 163, 164, 166 e 169 CCII con l’eventuale fase pre-concorsuale, evitando elusioni mediante ricorso strumentale agli strumenti di regolazione.
Funzione della norma nel sistema delle revocatorie

L’art. 170 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) svolge una funzione sistematica fondamentale: definisce i limiti temporali entro i quali il curatore può esercitare le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate dalla Sezione IV del Capo I del Titolo V. In assenza di una tale norma, il diritto del curatore di agire in revocatoria resterebbe soggetto alle sole regole ordinarie della prescrizione (art. 2946 e ss. c.c.), con incertezze applicative incompatibili con le esigenze di certezza proprie delle procedure concorsuali.

Il doppio sbarramento temporale

Il comma 1 dell’art. 170 introduce un meccanismo a doppio binario. Da un lato, le azioni revocatorie e di inefficacia non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale: si tratta di un termine di decadenza, che opera automaticamente e non è suscettibile di interruzione. Dall’altro, anche ove il triennio non sia ancora decorso, l’azione rimane preclusa quando siano decorsi cinque anni dal compimento dell’atto impugnato: questa seconda scadenza è di natura prescrizionale e può dunque essere interrotta nelle forme ordinarie (art. 2943 c.c.), ad esempio con la notifica dell’atto di citazione o con l’invio di diffide stragiudiziali idonee.

Il concorso dei due termini implica che il curatore debba costantemente monitorare entrambe le scadenze: se l’atto risale a quattro anni prima dell’apertura della procedura, il termine quinquennale potrebbe essere già decorso o prossimo alla scadenza al momento in cui il curatore riceve l’incarico e acquisisce le necessarie informazioni.

La decorrenza anticipata: il comma 2

Il comma 2 introduce una regola di primaria importanza pratica. Quando la liquidazione giudiziale è preceduta da una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ad esempio una domanda di concordato preventivo, di omologazione di accordi di ristrutturazione o di apertura della composizione negoziata, i termini dei periodi sospetti di cui agli artt. 163, 164, 166 (commi 1 e 2) e 169 CCII decorrono non dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, bensì dalla data di pubblicazione della domanda di accesso. Questa anticipazione temporale è volta a evitare che il debitore in crisi utilizzi strategicamente gli strumenti di regolazione, presentando domanda con riserva o chiedendo rinvii, al solo fine di «sterilizzare» il periodo sospetto, sottraendo atti pregiudizievoli all’azione revocatoria.

La norma recepisce e consolida l’orientamento già affermatosi sotto la vigenza della legge fallimentare, dove la giurisprudenza aveva elaborato soluzioni interpretative per contenere gli abusi del concordato con riserva. Con il CCII tale principio è stato positivizzato, offrendo una base normativa esplicita al curatore che intenda aggredire atti compiuti nel periodo tra il deposito della domanda prenotativa e l’apertura della procedura liquidatoria.

Rapporto con le norme sui periodi sospetti

L’art. 170 non modifica la durata dei periodi sospetti previsti dalle singole norme (ad esempio il biennio per gli atti gratuiti ex art. 166, comma 1, o il semestre per i pagamenti ex art. 166, comma 2), ma incide sul dies a quo da cui computarli. Il coordinamento è dunque essenziale: a partire dalla data di pubblicazione della domanda di accesso, retrocedendo nel tempo del numero di mesi o anni indicato dalla norma applicabile, si individua il limite oltre il quale gli atti non sono più aggredibili.

Implicazioni per i professionisti e i terzi

Per i professionisti che assistono il curatore, l’art. 170 impone una mappatura tempestiva degli atti potenzialmente revocabili già nelle prime settimane dall’accettazione dell’incarico, in modo da verificare quali siano ancora utilmente impugnabili. Per i terzi, ad esempio banche, fornitori, società collegate, la norma offre la certezza che, decorsi i termini di legge, gli atti posti in essere con il debitore non potranno più essere aggrediti in sede concorsuale. Tale certezza è funzionale alla stabilità dei traffici giuridici e alla corretta allocazione del rischio nelle transazioni commerciali.

Domande frequenti

Entro quanto tempo il curatore deve esercitare le azioni revocatorie ex artt. 163-169 CCII?

Entro tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e, in ogni caso, entro cinque anni dal compimento dell’atto pregiudizievole.

Cosa cambia se prima della liquidazione giudiziale era stata depositata una domanda di concordato?

I periodi sospetti decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di accesso allo strumento di regolazione, non dall’apertura della liquidazione giudiziale.

Il termine triennale ex art. 170 CCII è di decadenza o di prescrizione?

È un termine di decadenza: il curatore non può promuovere l’azione decorsi tre anni dall’apertura, indipendentemente da eventuali atti interruttivi.

Il termine quinquennale dal compimento dell’atto può essere interrotto?

Sì, il termine quinquennale è di prescrizione e può essere interrotto nelle forme ordinarie, ad esempio con la notifica dell’atto di citazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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