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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 169 CCII – Atti compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Gli atti previsti dall’articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del debitore.

In sintesi

  • Revocatoria agevolata tra familiari: gli atti tra coniugi, uniti civili o conviventi di fatto compiuti durante l’esercizio dell’impresa sono revocabili con presunzione di conoscenza dell’insolvenza.
  • Inversione dell’onere della prova: non è il curatore a dover dimostrare la scientia decoctionis, ma il familiare convenuto a provare di ignorare lo stato d'insolvenza.
  • Atti a titolo gratuito: per questi vige un arco temporale esteso, fino a due anni prima del deposito della domanda, purché compiuti nel periodo di esercizio dell’impresa.
  • Riferimento all’art. 166 CCII: il catalogo degli atti soggetti a revoca è quello previsto dalla norma generale sugli atti a titolo oneroso e gratuito pregiudizievoli ai creditori.
Ratio e collocazione sistematica

L’art. 169 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi D.Lgs. 147/2020 e D.Lgs. 83/2022) disciplina la revocatoria cosiddetta «agevolata» o «qualificata» applicabile agli atti compiuti tra il debitore e i soggetti a lui più vicini sul piano personale: il coniuge, la parte di un’unione civile ai sensi della L. 76/2016 e il convivente di fatto. La disposizione si inserisce nella Sezione IV del Capo I del Titolo V, dedicata agli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, e si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 166, che costituisce la norma generale in materia di revocatoria fallimentare nel nuovo sistema concorsuale.

Presupposto oggettivo: il rinvio all’art. 166 CCII

Il legislatore non ha autonomamente identificato gli atti revocabili, ma ha operato un rinvio integrale al catalogo dell’art. 166 CCII. Rientrano pertanto nell’ambito applicativo dell’art. 169 gli atti a titolo oneroso compiuti a prezzi anormali, i pagamenti anticipati, le garanzie concesse per debiti preesistenti e, in generale, gli atti dispositivi che abbiano arrecato pregiudizio alla massa. Ai fini dell’applicazione dell’art. 169, tuttavia, tali atti debbono essere stati compiuti «nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa»: il riferimento temporale non è pertanto quello rigido dei periodi sospetti (ad esempio due o cinque anni prima dell’apertura) tipico della revocatoria ordinaria, bensì l’arco di vita dell’attività imprenditoriale.

L’inversione dell’onere della prova

Il profilo più significativo dell’art. 169 CCII è la speciale distribuzione dell’onere probatorio. Nell’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) e nella revocatoria fallimentare generale (art. 166 CCII), il curatore è tenuto a provare, sia pure con parametri agevolati, la conoscenza dell’insolvenza da parte del terzo. L’art. 169 capovolge questa logica: la revoca degli atti ivi contemplati opera automaticamente, salvo che il coniuge, l’unito civilmente o il convivente di fatto non fornisca la prova positiva di aver ignorato lo stato d'insolvenza del debitore. Tale assetto riflette la considerazione, radicata nell’esperienza concorsuale, che i familiari e i conviventi del debitore siano, in linea di massima, i soggetti più informati sulla sua situazione patrimoniale e finanziaria, e che quindi la presunzione di conoscenza sia giustificata dalla prossimità del rapporto.

Atti gratuiti: l’estensione temporale

Una specificità dell’art. 169 riguarda gli atti a titolo gratuito. Per essi non opera il solo requisito dell’esercizio dell’impresa, ma si aggiunge il limite temporale di due anni anteriori alla data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale. Questo significa che gli atti gratuiti compiuti tra familiari nei due anni precedenti il deposito sono revocabili anche se risalenti, purché compiuti nel corso dell’attività imprenditoriale del debitore. La norma si rivela così più severa rispetto alla corrispondente disciplina dell’art. 166 CCII per gli atti tra soggetti terzi, per i quali il regime degli atti gratuiti prevede differenti periodi sospetti.

Raccordo con l’art. 170 CCII: limiti temporali delle azioni

L’esercizio dell’azione di revoca ex art. 169 CCII è soggetto ai termini di cui all’art. 170 CCII: il curatore non può promuovere l’azione decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale, e in ogni caso l’azione si prescrive decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. Quando l’apertura della liquidazione giudiziale sia preceduta da una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, i termini decorrono dalla data di pubblicazione di tale domanda, secondo quanto stabilito dall’art. 170, comma 2, CCII.

Profili processuali e rapporto con la L. 76/2016

La norma estende espressamente la disciplina della revocatoria agevolata alle parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso (L. 76/2016) e ai conviventi di fatto, adeguando il testo alle evoluzioni dell’ordinamento in materia di famiglia. Questa scelta legislativa è coerente con l’orientamento prevalente, che ritiene applicabili le tutele e le responsabilità familiari anche al di fuori del matrimonio, almeno nella misura in cui la prossimità del legame giustifichi la presunzione di conoscenza. Sul piano processuale, l’azione è promossa dal curatore nell’ambito del giudizio ordinario di cognizione; il familiare convenuto avrà l’onere di articolare le prove dell’ignoranza dell’insolvenza, prova che nella pratica si rivela particolarmente ardua quando i soggetti condividono la vita domestica con il debitore.

Domande frequenti

Chi deve dimostrare la conoscenza dell’insolvenza nell’azione ex art. 169 CCII?

L’onere è invertito: spetta al familiare convenuto provare di ignorare lo stato d'insolvenza del debitore, non al curatore dimostrare la conoscenza.

L’art. 169 CCII si applica anche ai conviventi di fatto non sposati?

Sì, la norma include espressamente i conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016, oltre ai coniugi e alle parti di un’unione civile.

Qual è il limite temporale per gli atti gratuiti tra familiari revocabili ex art. 169 CCII?

Gli atti gratuiti compiuti fino a due anni prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, purché nell’esercizio dell’impresa.

Quali atti rientrano nell’ambito dell’art. 169 CCII?

Quelli indicati dall’art. 166 CCII, atti onerosi sproporzionati, pagamenti anticipati, garanzie, compiuti durante l’esercizio dell’impresa del debitore.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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