Art. 16 CCII – Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. L’esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore nè essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa nè aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata. L’eventuale attività dell’esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell’incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo periodo.
2. L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o). L’esperto, nell’espletamento dell’incarico di cui all’articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall’imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale, non legati all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale. 2 bis. L’esperto dà conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell’attività che ha svolto e che intende svolgere nell’agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, l’esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e del- le informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, nè davanti all’autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.
4. L’imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.
5. Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sè causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore nè ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l’imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sè motivo di responsabilità della banca e dell’intermediario finanziario.
6. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto e rispettano l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.
In sintesi
La centralità dell’indipendenza nella composizione negoziata
L’art. 16 CCII costituisce il fulcro deontologico della composizione negoziata. La norma fissa al contempo lo statuto dell’esperto, i doveri dell’imprenditore e gli obblighi di banche, intermediari finanziari e creditori coinvolti nelle trattative. La sua rilevanza sistematica deriva dal fatto che la composizione negoziata, introdotta inizialmente dal D.L. 118/2021 e poi trasfusa nel codice con il D.Lgs. 83/2022, è uno strumento essenzialmente fiduciario: senza la garanzia dell’imparzialità dell’esperto e della lealtà delle parti, il percorso non potrebbe produrre quei risultati di risanamento che la Direttiva (UE) 2019/1023 individua come obiettivo dei quadri di ristrutturazione preventiva. In linea generale, la dottrina prevalente sottolinea come l’art. 16 traduca nel diritto interno il principio europeo della neutralità del facilitatore, già noto in materia di mediazione civile (D.Lgs. 28/2010) e ora declinato nel campo della crisi d'impresa.
I requisiti di indipendenza dell’esperto
Il comma 1 richiama l'art. 2399 c.c., norma sull’ineleggibilità dei sindaci, che esclude dalla funzione i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori, i legati alla società da rapporti di lavoro o consulenza continuativa e altri soggetti in conflitto. A questi requisiti negativi se ne aggiungono altri specifici: divieto di rapporti personali o professionali con l’impresa o con altre parti interessate, e una clausola di raffreddamento quinquennale che riguarda anche i membri dell’eventuale associazione professionale dell’esperto. La norma copre dunque non solo l’individuo ma anche la sua rete professionale, secondo una logica di prevenzione del conflitto di interesse particolarmente rigorosa. Il secondo periodo introduce un cooling-off period post-incarico: per due anni dall’archiviazione della composizione l’esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore. La ratio è impedire che la nomina diventi una via privilegiata per acquisire futura clientela, alterando la genuinità del giudizio durante le trattative. Il terzo periodo, di natura interpretativa, precisa che l’eventuale attività successiva derivante direttamente dalle trattative rientra nell’incarico originario e non costituisce nuova prestazione professionale.
La distinzione dall’attestatore e l’attività concreta
Il comma 2 chiarisce un punto cruciale: l’esperto non è equiparabile al professionista indipendente dell’art. 2, comma 1, lettera o), ossia all’attestatore di piani e accordi. Si tratta di funzioni nettamente distinte: l’attestatore certifica la veridicità dei dati e la fattibilità del piano nell’ambito di accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; l’esperto facilita le trattative, verifica la coerenza delle informazioni, formula pareri, ma non rilascia attestazioni vincolanti per il tribunale. La distinzione è importante anche sul piano della responsabilità civile: l’attestatore risponde ai sensi dell’art. 236-bis l.fall., ora trasfuso nell’art. 342 CCII, per attestazione di dati o informazioni false; l’esperto risponde secondo i principi generali della responsabilità professionale (art. 1176 c.c.), con un dovere di diligenza qualificata ma senza una specifica fattispecie di reato proprio. Il comma 2-bis, introdotto dal correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024), impone all’esperto di dare conto, nei pareri richiesti, dell’attività svolta e di quella che intende svolgere, rafforzando la trasparenza del suo operato.
Il segreto e l’esimente probatoria
Il comma 3 prevede un’esenzione dal dovere di deporre sul contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite, davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità. Il richiamo all'art. 200 c.p.p. (segreto professionale) e all'art. 103 c.p.p. (garanzie per il difensore) costruisce uno scudo paragonabile a quello dell’avvocato, sebbene nei limiti della compatibilità. Tipicamente, la dottrina osserva che si tratta di una scelta indispensabile: senza confidenzialità, le parti non si aprirebbero all’esperto e la composizione perderebbe efficacia. Resta salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 4, che consente all’esperto di segnalare al tribunale comportamenti pregiudizievoli del debitore in sede di richiesta di misure protettive.
Gli obblighi dell’imprenditore e dei creditori
Il comma 4 fissa i due doveri cardine dell’imprenditore: rappresentazione completa e trasparente della situazione e gestione del patrimonio senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. È una declinazione, sul piano negoziale, del dovere di correttezza dell'art. 1175 c.c. e di buona fede dell'art. 1375 c.c., con l’aggravamento che deriva dal contesto pre-crisi. La violazione può legittimare l’archiviazione della composizione, la revoca delle misure protettive ex art. 19 e, nei casi più gravi, profili di responsabilità degli amministratori ex art. 2476 e 2486 c.c. Il comma 5 disciplina il ruolo delle banche e degli intermediari finanziari, compresi mandatari e cessionari dei crediti: obbligo di partecipazione attiva e informata, e divieto di considerare l’accesso alla composizione come automatica causa di revoca o sospensione delle linee di credito o di riclassificazione del credito. Si tratta di una norma protettiva di estrema importanza pratica, che recepisce gli orientamenti dell’EBA sulla gestione dei crediti in difficoltà e contrasta la prassi distorta della revoca difensiva. La riclassificazione resta possibile, ma deve dipendere dal contenuto del piano e dalla normativa di vigilanza prudenziale, non dal solo accesso allo strumento. La banca che mantiene la linea non risponde per ciò solo di concessione abusiva. Il comma 6 chiude il cerchio imponendo a tutte le parti doveri di leale collaborazione, riservatezza e risposta tempestiva e motivata.
Domande frequenti
Quali requisiti di indipendenza deve avere l’esperto?
Deve possedere i requisiti dell’art. 2399 c.c., non avere rapporti personali o professionali con l’impresa o le parti interessate, e né lui né l’associazione professionale devono aver prestato attività per il debitore negli ultimi cinque anni.
L’esperto è la stessa figura dell’attestatore?
No. L’esperto facilita le trattative ed è figura terza e imparziale, mentre l’attestatore (professionista indipendente dell’art. 2 lett. o) certifica veridicità dei dati e fattibilità del piano. Le funzioni e le responsabilità sono distinte.
L’esperto può essere chiamato a testimoniare?
No, salvo quanto previsto dall’art. 19 comma 4 CCII. Si applicano le garanzie del segreto professionale ex art. 200 c.p.p. e quelle del difensore ex art. 103 c.p.p. in quanto compatibili.
La banca può revocare il fido per l’accesso alla composizione negoziata?
Il solo accesso non giustifica revoca o sospensione automatica delle linee di credito né riclassificazione del credito. Eventuali decisioni devono dipendere dal piano e dalla vigilanza prudenziale, con motivazione specifica agli organi della società.
Quali obblighi ha l’imprenditore nella composizione negoziata?
Deve rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente a esperto, creditori e altre parti, e gestire patrimonio e impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori durante le trattative.