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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 65 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Variazioni di bilancio

In vigore dal 01/01/1998

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente decreto.

In sintesi

  • L’art. 65 autorizza il Ministro del Tesoro ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione del D.Lgs. 446/97.
  • Si tratta di una norma tecnico-contabile che garantisce la copertura finanziaria del decreto istitutivo dell’IRAP.
  • La delega al Ministro del Tesoro è uno strumento ordinario di flessibilità nella gestione del bilancio statale.
  • La disposizione ha esaurito la propria funzione operativa nella fase di avvio dell’IRAP (1998-1999).
La natura tecnica della norma

L’art. 65 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è una disposizione finale di natura tecnico-contabile, comune nella struttura dei decreti legislativi di ampia portata riformatrice. Essa autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro dell’Economia e delle Finanze, dopo la fusione dei Ministeri operata dal D.Lgs. 300/1999) ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione del decreto.

La norma non introduce diritti o obblighi per i contribuenti, non disciplina la base imponibile o l’aliquota dell’IRAP, non stabilisce procedure o sanzioni: il suo unico scopo è fornire la copertura normativa per le operazioni contabili e di bilancio statale che si rendevano necessarie a seguito dell’introduzione di un tributo completamente nuovo.

Il contesto: la nascita dell’IRAP e l’impatto sul bilancio dello Stato

L’istituzione dell’IRAP nel 1998 ha comportato un radicale riassetto delle entrate fiscali dello Stato e delle Regioni. I principali impatti sul bilancio statale erano:

  • Soppressione di tributi erariali: l’IRAP ha assorbito e soppresso numerosi tributi preesistenti, tra cui l’ILOR (Imposta Locale sui Redditi), l’ICIAP (Imposta Comunale per l’Esercizio di Imprese e di Arti e Professioni), la tassa di concessione governativa per la partita IVA, i contributi sanitari a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, e altri tributi minori. La soppressione di queste entrate richiedeva variazioni di bilancio in diminuzione sulle corrispondenti voci del bilancio statale;
  • Istituzione di nuove entrate: il gettito IRAP, inizialmente di competenza statale con devoluzione alle Regioni, comportava l’iscrizione di nuove voci di entrata nel bilancio statale e corrispondenti trasferimenti alle Regioni;
  • Revisione della spesa sanitaria: poiché i contributi sanitari soppressi finanziavanoa il Servizio Sanitario Nazionale, il meccanismo di finanziamento della sanità doveva essere ridisegnato, con variazioni sia sul lato delle entrate (IRAP in luogo dei contributi) sia sul lato delle spese (trasferimento del gettito IRAP alle Regioni per la sanità);
  • Variazioni sul personale: la riduzione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate (o dai concessionari della riscossione) comportava potenziali ridimensionamenti delle strutture amministrative deputate alla gestione dei tributi soppressi, con riflessi sulle dotazioni organiche e sui relativi capitoli di bilancio.
La delega al Ministro del Tesoro: strumento ordinario di flessibilità

La delega al Ministro del Tesoro ad apportare variazioni di bilancio con propri decreti è uno strumento tecnico-normativo largamente utilizzato nel diritto tributario e finanziario italiano. La sua logica è la seguente: un decreto legislativo di riforma non può prevedere con precisione tutti gli effetti contabili sull’intero bilancio statale articolato in migliaia di capitoli e programmi; per questo, si delega al Ministro competente la flessibilità necessaria per aggiustare le singole voci di bilancio man mano che gli effetti della riforma si materializzano.

I decreti del Ministro del Tesoro ex art. 65 hanno natura regolamentare-contabile e non richiedono una delega parlamentare specifica per ciascuna variazione: la delega è fornita "in bianco" dall’art. 65, nei limiti dell’attuazione del D.Lgs. 446/97. Il controllo parlamentare avviene ex post, attraverso l’esame del Rendiconto generale dello Stato da parte della Corte dei conti e del Parlamento.

Il Ministero competente oggi: MEF

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ha accorpato il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con il Ministero delle Finanze nel Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Le competenze del Ministro del Tesoro richiamate dall’art. 65 sono pertanto oggi esercitate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. I decreti di variazione di bilancio sono adottati con decreto del MEF, ai sensi dell’art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), che disciplina le variazioni di bilancio nel sistema di contabilità integrata.

Rilevanza attuale

L’art. 65 ha esaurito la propria funzione operativa nella fase di avvio dell’IRAP (anni 1998-1999), durante la quale le principali variazioni di bilancio conseguenti all’introduzione del nuovo tributo sono state apportate con i decreti del Ministro del Tesoro. Oggi la norma non produce effetti diretti: le variazioni di bilancio successive, legate alle modifiche apportate nel tempo al D.Lgs. 446/97, vengono gestite attraverso i meccanismi ordinari della contabilità pubblica previsti dalla L. 196/2009 e dai successivi regolamenti di attuazione.

La disposizione mantiene valore storico e sistematico come "norma di chiusura" del decreto istitutivo dell’IRAP, testimonianza del metodo legislativo adottato nella grande riforma tributaria degli anni 1997-1998. Insieme alle altre disposizioni finali del D.Lgs. 446/97 (norme transitorie, abrogazioni, entrata in vigore), essa completa il quadro tecnico-normativo che ha permesso la sostituzione di un sistema di tributi stratificati con un’imposta unitaria sul valore aggiunto prodotto.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 27/E del 26 maggio 2009

L'Agenzia chiarisce gli effetti delle variazioni di bilancio sull'IRAP a seguito della riforma del 2008: gli accantonamenti per rischi e oneri iscritti nelle voci B12 e B13 del conto economico non rilevano ai fini IRAP, ma i costi sostenuti al momento dell'effettivo manifestarsi sono deducibili se afferenti all'aggregato B rilevante.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello n. 305 del 2022

L'Agenzia precisa il trattamento IRAP dei fondi per rischi e oneri: gli utilizzi del fondo sono deducibili nel periodo d'imposta in cui si manifesta il costo effettivo, purche' la voce di conto economico utilizzata rientri tra quelle rilevanti ai fini della base imponibile IRAP.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello n. 64 del 2023

L'Agenzia conferma la non deducibilita' ai fini IRAP degli accantonamenti a fondi rischi del costo del personale e chiarisce la corretta gestione delle deduzioni anticipate, ribadendo la prevalenza della classificazione di bilancio sulle scelte di accantonamento.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cosa prevede l’art. 65 del D.Lgs. 446/97?

Autorizza il Ministro del Tesoro (oggi Ministro dell’Economia e delle Finanze) ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione del decreto istitutivo dell’IRAP. Si tratta di una norma tecnica di chiusura, priva di effetti diretti sui contribuenti.

Perché era necessaria questa autorizzazione alle variazioni di bilancio?

L’introduzione dell’IRAP ha soppresso numerosi tributi preesistenti (ILOR, ICIAP, contributi sanitari) e istituito nuovi flussi di entrata verso le Regioni. Queste modifiche richiedevano variazioni su numerosi capitoli del bilancio statale, che non potevano essere tutti individuati con precisione al momento dell’adozione del decreto.

Il Ministro del Tesoro era lo stesso del Ministero delle Finanze?

No. Al momento dell’adozione del D.Lgs. 446/97, esistevano Ministeri separati: il Ministero del Tesoro (politica finanziaria e bilancio) e il Ministero delle Finanze (tributi). Il D.Lgs. 300/1999 ha accorpato entrambi nel Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che oggi esercita tutte le competenze.

L’art. 65 è ancora applicabile per variazioni di bilancio legate a modifiche dell’IRAP?

In linea di principio sì, ma nella pratica le variazioni di bilancio successive all’avvio dell’IRAP vengono gestite attraverso i meccanismi ordinari della contabilità pubblica previsti dalla L. 196/2009. La norma ha esaurito la sua funzione operativa principale nella fase transitoria 1998-1999.

Come si controlla l’esercizio della delega ministeriale ex art. 65?

Il controllo parlamentare avviene ex post attraverso l’esame del Rendiconto generale dello Stato da parte della Corte dei conti e del Parlamento. I decreti del MEF di variazione di bilancio non richiedono una preventiva autorizzazione parlamentare per ogni singola variazione, essendo la delega già conferita dall’art. 65.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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