Art. 64 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 01/01/1998
1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pub- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 65-66 48 bliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari. 2. Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 2000, a condizioni più vantaggiose per l’ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data. 3. Se il comune si avvale della facoltà di escludere l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, l’oggetto dei vigenti contratti di concessione di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facoltà di recesso del concessionario. TITOLO IV – Disposizioni comuni
In sintesi
Il contesto: disposizioni finali e transitorie per la pubblicità e la TOSAP
L’articolo 64 del D.Lgs. 446/97 è collocato nel Titolo IV "Disposizioni comuni" e ha natura transitoria. Regola la fase di passaggio tra il vecchio regime di concessioni per la pubblicità e l’occupazione del suolo pubblico e il nuovo assetto introdotto dagli articoli 62 e 63 dello stesso decreto, che hanno ridisegnato l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). Si tratta di norme di salvaguardia dei rapporti in corso al momento dell’entrata in vigore del nuovo regime.
Il rinnovo delle autorizzazioni e concessioni pregresse (comma 1)
Il comma 1 tutela i titolari di autorizzazioni all’installazione di mezzi pubblicitari e di concessioni di spazi e aree pubbliche rilasciate prima che i nuovi regolamenti comunali ex artt. 62 e 63 del D.Lgs. 446/97 entrassero in vigore. Questi soggetti hanno diritto al rinnovo delle proprie autorizzazioni e concessioni, a semplice richiesta o con il pagamento del nuovo canone previsto dai regolamenti comunali. La norma prevede tuttavia una clausola di salvaguardia pubblica: il rinnovo può essere negato in caso di contrasto con le norme regolamentari adottate dal comune. In quel caso, il comune può revocare l’autorizzazione o la concessione preesistente. Si tratta di un delicato bilanciamento tra la tutela dell’affidamento del privato e la necessità per il comune di applicare il nuovo regime senza vincolarsi ai rapporti pregressi.
La proroga dei contratti di gestione (comma 2)
Il comma 2 consente ai comuni di prorogare, fino al 31 dicembre 2000, i contratti di gestione in scadenza prima di tale data, relativi sia all’imposta comunale sulla pubblicità (art. 25 del D.Lgs. 507/93) sia alla TOSAP (art. 52 del D.Lgs. 507/93). La proroga è consentita soltanto a condizioni più vantaggiose per l’ente, vale a dire che il comune deve ottenere condizioni migliorative rispetto a quelle contrattuali originarie. Si tratta di una disposizione di opportunità gestionale: invece di dover indire immediatamente nuove gare per contratti in scadenza, i comuni potevano guadagnare tempo per predisporre i nuovi regolamenti, rinegoziando al contempo i contratti a proprio favore.
L’ipotesi di esclusione dell’imposta sulla pubblicità (comma 3)
Il comma 3 disciplina il caso in cui il comune si avvalga della facoltà di escludere l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, prevista dall’art. 62 del D.Lgs. 446/97. In questa eventualità, l’oggetto dei vigenti contratti di concessione (che originariamente comprendevano sia l’accertamento e la riscossione dell’ICP sia il servizio di pubbliche affissioni) si riduce automaticamente al solo servizio di pubbliche affissioni. Rimane ferma la necessità di rivedere le condizioni economiche del contratto tra le parti, tenuto conto della riduzione dell’oggetto, e il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto se le nuove condizioni non sono accettabili. Questa norma evita che il concessionario si trovi a dover gestire un servizio ridotto agli stessi costi del contratto originario, garantendo una rinegoziazione equa.
Inquadramento normativo: artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/97
Per comprendere appieno l’art. 64 occorre avere presente il contesto degli artt. 62 e 63: l’art. 62 ha delegato ai comuni la facoltà di disciplinare con regolamento l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, con possibilità di escludere l’ICP e istituire un canone in sua sostituzione; l’art. 63 ha introdotto il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) in sostituzione della TOSAP, a scelta del comune. L’art. 64 è dunque la norma di raccordo tra il vecchio e il nuovo, essenziale per gestire la transizione senza interruzioni dei servizi e dei rapporti contrattuali in corso.
Rilevanza storica e attuale
Le disposizioni dell’art. 64 hanno esaurito la propria funzione transitoria nel periodo 1997-2000. I termini di proroga (31 dicembre 2000) e i periodi di transizione sono ampiamente decorsi. La norma ha oggi rilevanza esclusivamente storico-interpretativa, utile per comprendere il meccanismo di transizione tra i vecchi tributi sulla pubblicità e l’occupazione del suolo pubblico e il regime introdotto dal D.Lgs. 446/97. Tuttavia, in eventuali contenziosi relativi a rapporti di concessione sorti in quel periodo transitorio (1997-2000), l’art. 64 può ancora essere rilevante come norma regolatrice del rapporto giuridico originario.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare Min. Finanze n. 141/E del 4 giugno 1998
Agenzia delle Entrate
Prima circolare illustrativa dell'IRAP. Disciplina il regime transitorio di passaggio dai tributi soppressi (ILOR, ICIAP, contributi SSN) al nuovo tributo regionale, con istruzioni sui versamenti e sulle dichiarazioni del primo periodo d'imposta 1998.
Leggi il documento su def.finanze.itCircolare Min. Finanze n. 263 del 12 novembre 1998
Agenzia delle Entrate
Disciplina la regolarizzazione dei versamenti IRAP omessi o insufficienti per il periodo transitorio 1998, ai sensi dell'art. 3 D.L. 378/98, e chiarisce gli aspetti operativi di avvio del nuovo tributo nei primi mesi di applicazione.
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Cosa succede alle vecchie concessioni di spazi pubblici quando il comune adotta il nuovo regolamento ex D.Lgs. 446/97?
Il comma 1 dell’art. 64 prevede che le concessioni pregresse siano rinnovate a richiesta del titolare o con il pagamento del nuovo canone regolamentare. Tuttavia, il comune può revocarle se contrastano con le norme del nuovo regolamento.
I comuni potevano prorogare i contratti di gestione della pubblicità già in scadenza nel 1997?
Sì. Il comma 2 dell’art. 64 consentiva ai comuni di prorogare fino al 31 dicembre 2000 i contratti di gestione dell’ICP e della TOSAP in scadenza entro quella data, ma solo a condizioni più vantaggiose per il comune rispetto alle condizioni contrattuali originarie.
Se un comune esclude l’imposta sulla pubblicità, cosa succede al contratto con il concessionario?
L’oggetto del contratto si riduce automaticamente al solo servizio di pubbliche affissioni (comma 3, art. 64). Le parti devono rivedere le condizioni economiche del contratto. Il concessionario ha facoltà di recedere se le nuove condizioni non sono accettabili.
L’art. 64 D.Lgs. 446/97 ha ancora applicazione pratica oggi?
Le disposizioni transitorie dell’art. 64 hanno esaurito la funzione nel periodo 1997-2000. La norma ha oggi valore storico-interpretativo, utile per ricostruire la disciplina dei rapporti di concessione sorti nel periodo di transizione, con possibile rilevanza in contenziosi relativi a rapporti pregressi.