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Calcolatore Prescrizione

Versione dati: 13 maggio 2026

Prima stima della scadenza
Ambito del calcolo
InclusoTermini selezionati in anni; giorno iniziale escluso; scadenza calcolata secondo calendario comune; proroga al giorno seguente se il giorno finale e' festivo.
Non inclusoInterruzione, sospensione, riconoscimento del debito, prescrizioni presuntive, decadenze, termini speciali di settore e valutazione della decorrenza effettiva.
FontiArtt. 2934, 2941-2948, 2951, 2952 e 2963 c.c.; art. 28 L. 689/1981 per le sanzioni amministrative ordinarie.

Il calcolatore fornisce una prima stima orientativa. La prescrizione può essere interrotta o sospesa da atti specifici (artt. 2941-2945 c.c.) e non va usata come valutazione definitiva del caso concreto.

→ Art. 2934 c.c. - Estinzione del diritto

Come si calcola la prescrizione di un credito

La prescrizione è l'estinzione di un diritto per il decorso del tempo, durante il quale il titolare non lo ha esercitato (art. 2934 c.c.). Il calcolo richiede tre elementi: il termine previsto dalla legge per quel tipo di diritto, la data di decorrenza e l'eventuale presenza di atti interruttivi o sospensivi.

Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Per un credito da fattura non pagata, dalla data di scadenza del pagamento; per un risarcimento da incidente stradale, dal giorno del sinistro; per i canoni di locazione, dalla scadenza di ogni canone.

Termini di prescrizione più comuni

Atti che interrompono la prescrizione

L'art. 2943 c.c. elenca gli atti che interrompono la prescrizione, facendo ripartire da zero il termine: la notificazione di un atto giudiziario (citazione, ricorso, decreto ingiuntivo), la costituzione in mora del debitore tramite raccomandata, l'arbitrato e il riconoscimento del debito da parte del debitore (art. 2944 c.c.). Anche una diffida scritta con espressa intimazione di adempiere è idonea.

Sospensione vs interruzione

La sospensione congela il decorso del termine senza azzerarlo (artt. 2941-2942 c.c.): opera, ad esempio, tra coniugi durante il matrimonio o quando il creditore è incapace e privo di rappresentante. La interruzione invece azzera il computo già maturato e fa decorrere un nuovo termine integrale dalla data dell'atto.

Per la valutazione definitiva di un caso concreto - soprattutto in presenza di atti interruttivi, regole speciali di settore o rinunce - è sempre necessaria la consulenza di un legale.