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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 684 c.p.c. – Revoca del sequestro

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.

In sintesi

  • Il debitore può chiedere la revoca del sequestro conservativo prestando cauzione.
  • La cauzione deve coprire il credito che ha originato il sequestro e le spese processuali.
  • Il provvedimento è emesso dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.
  • Il valore delle cose sequestrate determina il parametro di riferimento della cauzione.
  • La revoca tutela il debitore da un sequestro sproporzionato rispetto al credito garantito.

Il debitore può ottenere la revoca del sequestro conservativo prestando idonea cauzione per il credito e le spese, con ordinanza non impugnabile del giudice istruttore.

Ratio

L'articolo 684 c.p.c. introduce un meccanismo di bilanciamento tra la tutela cautelare del creditore e l'interesse del debitore a liberare i propri beni dal vincolo del sequestro conservativo. La ratio della norma risiede nel principio di proporzionalità: il sequestro conservativo è uno strumento di garanzia, non uno strumento punitivo, e pertanto deve cedere di fronte a una cauzione che offra al creditore una tutela equivalente a quella derivante dal vincolo sui beni.

L'istituto riflette anche la funzione temporanea e strumentale del sequestro conservativo, che è destinato a garantire la futura esecuzione forzata e non a privare definitivamente il debitore della disponibilità dei beni. La cauzione sostitutiva realizza il medesimo scopo garantistico con un mezzo meno afflittivo.

Analisi

La norma attribuisce al debitore la facoltà, non l'obbligo, di chiedere la revoca del sequestro conservativo mediante prestazione di cauzione. Il provvedimento è di competenza del giudice istruttore, che decide con ordinanza dichiarata non impugnabile dalla stessa disposizione. L'inimpugnabilità dell'ordinanza è una scelta di politica processuale volta a evitare la paralisi del procedimento cautelare attraverso impugnazioni strumentali.

La cauzione deve essere idonea, vale a dire sufficiente a garantire sia l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro, sia le spese processuali. Il parametro del valore delle cose sequestrate funge da criterio orientativo per determinare la congruità della cauzione, ma non costituisce un tetto rigido: il giudice valuta l'idoneità della cauzione in relazione alla effettiva entità del credito garantito.

Quando si applica

La norma trova applicazione esclusivamente nel contesto del sequestro conservativo disciplinato dagli artt. 671 e ss. c.p.c. Non si applica al sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.), che ha una funzione conservativa diversa. Il debitore può proporre l'istanza di revoca in qualsiasi momento della pendenza del sequestro, sia prima sia dopo l'instaurazione del giudizio di merito.

La richiesta presuppone che il debitore sia in grado di offrire una cauzione concretamente idonea, il che nella prassi si realizza attraverso fideiussione bancaria o assicurativa, deposito di somme di denaro o, più raramente, costituzione di garanzie reali.

Connessioni

L'art. 684 c.p.c. si collega strettamente all'art. 671 c.p.c. (presupposti del sequestro conservativo), all'art. 677 c.p.c. (revoca e modifica dei provvedimenti cautelari) e all'art. 669-duodecies c.p.c. (attuazione delle misure cautelari). In materia di cauzione, rilevano altresì le disposizioni del codice civile sulla fideiussione (artt. 1936 ss. c.c.) e sul deposito cauzionale.

Domande frequenti

Cosa deve fare il debitore per ottenere la revoca del sequestro conservativo?

Il debitore deve presentare istanza al giudice istruttore offrendo una cauzione idonea, ossia sufficiente a coprire sia il credito garantito dal sequestro sia le spese processuali, commisurata al valore dei beni sequestrati.

La cauzione per ottenere la revoca del sequestro può essere una fideiussione bancaria?

Sì. Nella prassi la cauzione è spesso prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che il giudice valuta come idonea se copre adeguatamente il credito e le spese connesse al sequestro.

Il creditore può opporsi alla revoca del sequestro per prestazione di cauzione?

Il creditore può partecipare al contraddittorio e contestare l'idoneità della cauzione offerta, ma la decisione spetta al giudice istruttore. L'ordinanza di revoca, una volta emessa, è dichiarata non impugnabile dall'art. 684 c.p.c.

Cosa significa che l'ordinanza di revoca è non impugnabile?

Significa che contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore revoca il sequestro a seguito di prestazione di cauzione non è ammesso reclamo né ricorso: il provvedimento è definitivo sul punto.

Se il debitore presta cauzione e ottiene la revoca, cosa succede se poi perde la causa?

Se il creditore ottiene sentenza di condanna esecutiva, la cauzione prestata dal debitore rimane a garanzia dell'esecuzione del credito. Il creditore potrà agire sulla cauzione per soddisfarsi, analogamente a quanto avrebbe potuto fare sui beni sequestrati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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