Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 684 c.p.c. – Revoca del sequestro
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 683 - Articolo 683 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 685 - Art. 685 c.p.c.: Vendita delle cose deteriorabili→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 682 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 686 c.p.c.: Conversione del sequestro conservativo in pigno→Articolo 681 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 687 Codice di Procedura Civile: Casi speciali di sequestro→Articolo 680 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 688 Codice di Procedura Civile: Forma dell’istanza→Art. 679 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sugli imm
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il debitore può ottenere la revoca del sequestro conservativo prestando idonea cauzione per il credito e le spese, con ordinanza non impugnabile del giudice istruttore.
Ratio
L'articolo 684 c.p.c. introduce un meccanismo di bilanciamento tra la tutela cautelare del creditore e l'interesse del debitore a liberare i propri beni dal vincolo del sequestro conservativo. La ratio della norma risiede nel principio di proporzionalità: il sequestro conservativo è uno strumento di garanzia, non uno strumento punitivo, e pertanto deve cedere di fronte a una cauzione che offra al creditore una tutela equivalente a quella derivante dal vincolo sui beni.
L'istituto riflette anche la funzione temporanea e strumentale del sequestro conservativo, che è destinato a garantire la futura esecuzione forzata e non a privare definitivamente il debitore della disponibilità dei beni. La cauzione sostitutiva realizza il medesimo scopo garantistico con un mezzo meno afflittivo.
Analisi
La norma attribuisce al debitore la facoltà, non l'obbligo, di chiedere la revoca del sequestro conservativo mediante prestazione di cauzione. Il provvedimento è di competenza del giudice istruttore, che decide con ordinanza dichiarata non impugnabile dalla stessa disposizione. L'inimpugnabilità dell'ordinanza è una scelta di politica processuale volta a evitare la paralisi del procedimento cautelare attraverso impugnazioni strumentali.
La cauzione deve essere idonea, vale a dire sufficiente a garantire sia l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro, sia le spese processuali. Il parametro del valore delle cose sequestrate funge da criterio orientativo per determinare la congruità della cauzione, ma non costituisce un tetto rigido: il giudice valuta l'idoneità della cauzione in relazione alla effettiva entità del credito garantito.
Quando si applica
La norma trova applicazione esclusivamente nel contesto del sequestro conservativo disciplinato dagli artt. 671 e ss. c.p.c. Non si applica al sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.), che ha una funzione conservativa diversa. Il debitore può proporre l'istanza di revoca in qualsiasi momento della pendenza del sequestro, sia prima sia dopo l'instaurazione del giudizio di merito.
La richiesta presuppone che il debitore sia in grado di offrire una cauzione concretamente idonea, il che nella prassi si realizza attraverso fideiussione bancaria o assicurativa, deposito di somme di denaro o, più raramente, costituzione di garanzie reali.
Connessioni
L'art. 684 c.p.c. si collega strettamente all'art. 671 c.p.c. (presupposti del sequestro conservativo), all'art. 677 c.p.c. (revoca e modifica dei provvedimenti cautelari) e all'art. 669-duodecies c.p.c. (attuazione delle misure cautelari). In materia di cauzione, rilevano altresì le disposizioni del codice civile sulla fideiussione (artt. 1936 ss. c.c.) e sul deposito cauzionale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ottiene un sequestro conservativo sui beni immobili di Caio per garantire un credito di 80.000 euro. Caio, per continuare a gestire il proprio patrimonio immobiliare, chiede la revoca del sequestro ex art. 684 c.p.c. offrendo una fideiussione bancaria di 90.000 euro (credito più spese stimate). Il giudice istruttore, valutata l'idoneità della cauzione, emette ordinanza di revoca non impugnabile, liberando i beni dal vincolo cautelare e mantenendo intatta la garanzia del creditore.
Caso 2: Caso 2
Sempronio subisce il sequestro di macchinari industriali per un credito di 50.000 euro vantato da Mevio. Il valore dei macchinari sequestrati è di 200.000 euro: il sequestro, pur proporzionato al credito, blocca l'attività produttiva di Sempronio. Quest'ultimo deposita in cancelleria una somma di 55.000 euro come cauzione e chiede la revoca ex art. 684 c.p.c. Il giudice istruttore, ritenuta la cauzione idonea a coprire il credito e le spese, revoca il sequestro con ordinanza, consentendo a Sempronio di riprendere la produzione.
Domande frequenti
Cosa deve fare il debitore per ottenere la revoca del sequestro conservativo?
Il debitore deve presentare istanza al giudice istruttore offrendo una cauzione idonea, ossia sufficiente a coprire sia il credito garantito dal sequestro sia le spese processuali, commisurata al valore dei beni sequestrati.
La cauzione per ottenere la revoca del sequestro può essere una fideiussione bancaria?
Sì. Nella prassi la cauzione è spesso prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che il giudice valuta come idonea se copre adeguatamente il credito e le spese connesse al sequestro.
Il creditore può opporsi alla revoca del sequestro per prestazione di cauzione?
Il creditore può partecipare al contraddittorio e contestare l'idoneità della cauzione offerta, ma la decisione spetta al giudice istruttore. L'ordinanza di revoca, una volta emessa, è dichiarata non impugnabile dall'art. 684 c.p.c.
Cosa significa che l'ordinanza di revoca è non impugnabile?
Significa che contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore revoca il sequestro a seguito di prestazione di cauzione non è ammesso reclamo né ricorso: il provvedimento è definitivo sul punto.
Se il debitore presta cauzione e ottiene la revoca, cosa succede se poi perde la causa?
Se il creditore ottiene sentenza di condanna esecutiva, la cauzione prestata dal debitore rimane a garanzia dell'esecuzione del credito. Il creditore potrà agire sulla cauzione per soddisfarsi, analogamente a quanto avrebbe potuto fare sui beni sequestrati.