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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 621 c.p.c. – Limiti della prova testimoniale

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il terzo opponente non puo’ provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

In sintesi

  • Limita la prova testimoniale del terzo opponente in sede di opposizione di terzo all'esecuzione.
  • Il divieto riguarda i beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore.
  • Eccezione: la prova testimoniale è ammessa se l'esistenza del diritto è resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
  • La norma si raccorda con i principi generali sulla limitazione della prova testimoniale nei rapporti patrimoniali.
  • Il criterio della verosimiglianza professionale è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice.

Il terzo opponente non può provare con testimoni il proprio diritto sui beni mobili pignorati, salvo che il diritto sia reso verosimile dalla professione esercitata.

Ratio

L'art. 621 c.p.c. introduce una limitazione specifica alla prova testimoniale nell'ambito dell'opposizione di terzo all'esecuzione disciplinata dall'art. 619 c.p.c. La ratio della norma risponde a un'esigenza di certezza dei rapporti patrimoniali: i beni mobili pignorati all'interno della casa o dell'azienda del debitore si trovano nella sua sfera di possesso, e ciò ingenerebbe facilmente la possibilità di opposizioni strumentali sostenute da testimonianze compiacenti. Il legislatore del 1942 ha pertanto scelto di limitare la libertà di prova in questo ambito, imponendo che il diritto vantato dal terzo risulti verosimile da elementi oggettivi e pre-costituiti.

Analisi

La norma si articola in un divieto generale e in una deroga. Il divieto riguarda la prova testimoniale del diritto del terzo sui beni mobili pignorati che si trovano nella casa o nell'azienda del debitore. La deroga opera quando l'esistenza del diritto sia «resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore»: in tale ipotesi la prova per testi è ammissibile. La valutazione di verosimiglianza spetta al giudice, che dovrà apprezzare, in concreto, se la professione o il commercio esercitati siano idonei a spiegare la presenza dei beni nella disponibilità del debitore. La norma non esclude le altre forme di prova documentale, che rimangono pienamente ammissibili.

Quando si applica

La disposizione trova applicazione esclusivamente nel procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., quando il terzo intenda dimostrare un proprio diritto (di proprietà, di usufrutto, di pegno, ecc.) su beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore. Non si applica ai beni pignorati in altri luoghi. L'eccezione professionale opera, ad esempio, nel caso di un artigiano che lavori presso l'officina del debitore e sostenga la proprietà degli attrezzi ivi presenti, o nel caso di un commerciante che abbia depositato merci nel magazzino del debitore nell'ambito del proprio commercio.

Connessioni

L'art. 621 si collega all'art. 619 c.p.c. (opposizione di terzo all'esecuzione) di cui costituisce uno specifico limite probatorio. Il rapporto sistematico si estende agli artt. 2721-2726 c.c. in tema di limitazioni generali alla prova per testimoni nei contratti, ai quali l'art. 621 si affianca con una disciplina speciale. Rileva altresì l'art. 513 c.p.c. in tema di ricerca delle cose da pignorare.

Domande frequenti

Il terzo opponente può usare testimoni per provare il proprio diritto sui beni pignorati?

In via generale no: l'art. 621 c.p.c. vieta la prova testimoniale sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore. È ammessa solo se la professione o il commercio del terzo o del debitore rendono verosimile l'esistenza del diritto.

Cosa significa che il diritto deve essere 'reso verosimile dalla professione'?

Significa che deve esserci una spiegazione logica, connessa all'attività lavorativa, per cui quei beni si trovino in possesso del debitore pur appartenendo al terzo. Ad esempio, un artigiano che deposita i propri strumenti nell'officina di un collega.

Se non posso usare testimoni, come provo il mio diritto sui beni pignorati?

Tramite prove documentali: scontrini, fatture, contratti, atti notarili, estratti conto. Questi documenti hanno data certa e sono preferibili rispetto alle testimonianze, che in questo contesto sono limitate dalla legge.

Il divieto di prova testimoniale vale anche per beni pignorati altrove, ad esempio in un deposito?

No. L'art. 621 si applica solo ai beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore. Se il pignoramento riguarda beni in luoghi diversi, la limitazione non opera e la prova testimoniale è ammissibile secondo le regole ordinarie.

Chi decide se la professione rende verosimile il diritto del terzo?

Il giudice dell'esecuzione, che valuta caso per caso la sussistenza della verosimiglianza in base alla natura dell'attività professionale o commerciale esercitata dal terzo o dal debitore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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