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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 557 c.p.c. – Deposito dell’atto di pignoramento

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del

tribunale competente per l’esecuzione l’atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione

restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e,

nell’ipotesi di cui all’articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore

dei registri immobiliari.

Il cancelliere al momento del deposito dell’atto di pignoramento forma il fascicolo dell’esecuzione.

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In sintesi

  • L'ufficiale giudiziario deposita immediatamente l'atto di pignoramento nella cancelleria del tribunale competente.
  • La nota di trascrizione restituita dal conservatore è depositata appena disponibile.
  • Il creditore pignorante deve depositare titolo esecutivo e precetto entro dieci giorni dal pignoramento.
  • Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione al momento del deposito dell'atto di pignoramento.

L'ufficiale giudiziario deve depositare subito l'atto di pignoramento in cancelleria; il creditore ha dieci giorni per depositare titolo esecutivo e precetto.

Ratio

L'art. 557 c.p.c. disciplina la fase di raccordo tra l'attività esterna del pignoramento (notifica al debitore e trascrizione) e l'avvio formale del processo esecutivo davanti al tribunale. Il deposito in cancelleria è il momento in cui il procedimento entra nella sfera giurisdizionale e il giudice dell'esecuzione acquisisce i poteri di direzione della procedura.

Il termine di dieci giorni per il deposito del titolo esecutivo e del precetto da parte del creditore è un onere processuale la cui inosservanza può determinare l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 497 c.p.c.

Analisi

Il primo comma pone a carico dell'ufficiale giudiziario due distinti obblighi di deposito: uno immediato (l'atto di pignoramento) e uno differito ma sollecito (la nota di trascrizione, che dipende dalla restituzione da parte del conservatore). La scissione temporale tra i due depositi è fisiologica, poiché la trascrizione richiede tempi variabili.

Il secondo comma disciplina gli obblighi del creditore pignorante: il deposito del titolo esecutivo e del precetto entro dieci giorni è un termine perentorio. Il terzo comma attribuisce al cancelliere il compito di formare il fascicolo dell'esecuzione, documento che raccoglie tutti gli atti della procedura e costituisce il punto di riferimento per giudice, parti e ausiliari.

Quando si applica

La norma si applica a ogni procedura di espropriazione immobiliare, a prescindere dall'entità del credito o dalla natura del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, atto notarile, ecc.). È rilevante verificare il rispetto del termine decadenziale di dieci giorni: il suo mancato rispetto espone il creditore al rischio di inefficacia del pignoramento.

Particolare attenzione va posta nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 555 (creditore che cura direttamente la trascrizione): in quel caso è il creditore stesso a depositare la nota di trascrizione appena restituita dal conservatore.

Connessioni

L'art. 557 è strettamente connesso all'art. 555 c.p.c. (forma del pignoramento), all'art. 497 c.p.c. (inefficacia del pignoramento per mancato deposito nei termini) e all'art. 630 c.p.c. (estinzione del processo esecutivo). Il fascicolo dell'esecuzione formato dal cancelliere è il contenitore di tutti gli atti previsti dagli artt. 566 e ss. c.p.c.

Il termine di dieci giorni si coordina con la disciplina generale dei termini perentori nel processo esecutivo: la sua natura decadenziale è confermata dalla giurisprudenza, che ricollega all'inosservanza la sanzione dell'inefficacia del pignoramento.

Domande frequenti

Entro quando il creditore deve depositare il titolo esecutivo dopo il pignoramento?

Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dalla data del pignoramento. Si tratta di un termine perentorio: il suo mancato rispetto può determinare l'inefficacia del pignoramento.

Cosa succede se il creditore non rispetta il termine di dieci giorni?

L'inosservanza del termine espone il creditore al rischio che il pignoramento venga dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 497 c.p.c., con conseguente obbligo di cancellare la trascrizione e necessità di riavviare l'intera procedura.

Chi forma il fascicolo dell'esecuzione?

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione nel momento in cui riceve il deposito dell'atto di pignoramento. Da quel momento tutti gli atti successivi della procedura (interventi, perizia, istanza di vendita) vengono inseriti in questo fascicolo.

Cosa fa l'ufficiale giudiziario dopo aver eseguito il pignoramento?

L'ufficiale giudiziario deposita immediatamente l'atto di pignoramento in cancelleria. Successivamente, appena il conservatore dei registri immobiliari restituisce la nota di trascrizione, la deposita anch'essa nel fascicolo dell'esecuzione.

Il creditore può depositare lui stesso la nota di trascrizione?

Sì, nell'ipotesi in cui il creditore abbia curato direttamente la trascrizione ai sensi dell'art. 555, ultimo comma, c.p.c., è lo stesso creditore a depositare la nota di trascrizione appena restituita dal conservatore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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