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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 107 T.U.B. – Autorizzazione

In vigore dal 19/09/2010. Modificato dal D.Lgs. 141/2010.

1. La Banca d’Italia autorizza l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello stabilito dalla Banca d’Italia;

d) i titolari di partecipazioni e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti di onorabilità e di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 108 e 109;

e) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa.

In sintesi

  • Autorizzazione della Banca d'Italia all'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB (comma 1). L'art. 107 TUB stabilisce le condizioni necessarie e sufficienti per ottenere dalla Banca d'Italia l'autorizzazione all'iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari, introdotto dalla riforma del D.Lgs. 141/2010 in attuazione della direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori.
  • Requisiti: forma societaria e sede in Italia. L'intermediario deve adottare la forma di s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. o società cooperativa (lett. a), con sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica (lett. b). Il doppio requisito di sede garantisce la sottoposizione permanente alla vigilanza della Banca d'Italia e l'applicazione del diritto italiano.
  • Capitale minimo versato (lett. c). Il capitale versato non deve essere inferiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia con propria disposizione. La Circ. 288/2015 BdI fissa i minimi in funzione dell'attività svolta (ad es. concessione di finanziamenti: 2 milioni di euro; factoring e leasing: importi specifici).
  • Requisiti soggettivi di partecipanti e esponenti (lett. d). I titolari di partecipazioni rilevanti devono possedere i requisiti di onorabilità ex art. 108 TUB; gli esponenti aziendali (amministratori, direttori generali, sindaci) devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 109 TUB.
  • Programma di attività (lett. e). Deve essere presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa: documento che la Banca d'Italia utilizza per valutare la concreta capacità del soggetto di operare in modo sano e prudente, con adeguata governance e controlli interni.
1. Collocazione sistematica e funzione dell'art. 107 TUB nel sistema post-D.Lgs. 141/2010

L'art. 107 T.U.B. (nel testo vigente dal 19 settembre 2010, come introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, di recepimento della direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori e di riforma organica del titolo V TUB) disciplina i requisiti per l'autorizzazione all'iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari. La norma costituisce il perno della riforma degli intermediari finanziari del 2010: prima di essa, il sistema era articolato su un doppio binario (elenco generale ex previgente art. 106 TUB + albo speciale ex previgente art. 107 TUB), con soglie di vigilanza differenziate. La riforma del 2010 ha unificato il sistema in un albo unico (art. 106 TUB), con un unico insieme di requisiti di autorizzazione disciplinati dall'art. 107 TUB.

La scelta di un sistema di autorizzazione preventiva (anziché di mera registrazione) è coerente con l'approccio regolamentare europeo in materia di intermediazione finanziaria: la direttiva 2008/48/CE impone agli Stati membri di assoggettare i creditori non bancari (i soggetti che concedono credito al consumo senza essere banche) a un regime di supervisione analogo, per intensità, a quello bancario. L'art. 107 TUB attua questa direttiva richiedendo un'autorizzazione formale della Banca d'Italia, non una semplice notifica o registrazione, che presuppone la verifica di tutti i requisiti elencati.

Il procedimento di autorizzazione è disciplinato in dettaglio dalle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari della Banca d'Italia (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, Titolo I, Capitolo I). La Circ. 288/2015 prevede: la presentazione della domanda di iscrizione alla Banca d'Italia, corredandola di tutti i documenti richiesti (statuto sociale, programma di attività, documentazione sui partecipanti al capitale e sugli esponenti aziendali); la verifica da parte della Banca d'Italia del possesso dei requisiti; il rilascio dell'autorizzazione (o il rifiuto motivato) entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa (art. 107, c. 3 TUB, non riportato nel testo sintetico). L'iscrizione nell'albo ha natura costitutiva: la società non può esercitare l'attività di concessione di finanziamenti prima di aver ottenuto l'iscrizione.

2. Forma societaria (lett. a): le forme ammesse e le ragioni della scelta

La lettera a) del comma 1 richiede che l'intermediario adotti una delle seguenti forme giuridiche: società per azioni (s.p.a.), società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) o società cooperativa. Le forme ammesse includono tutte le società di capitali disciplinate dal codice civile (artt. 2325-2548 c.c.), ma escludono le società di persone (s.n.c., s.a.s.) e le imprese individuali.

La ragione della limitazione alle sole società di capitali è sistematica: solo questi tipi societari garantiscono la separazione del patrimonio personale dei soci da quello societario, la governance strutturata con organi di amministrazione e controllo e la trasparenza informativa (deposito di bilanci, verbali assembleari, ecc.) necessaria per una vigilanza efficace. Le società di persone, avendo responsabilità illimitata dei soci, non offrirebbero le stesse garanzie di continuità e solidità patrimoniale richieste per l'esercizio professionale dell'attività finanziaria.

La forma cooperativa è ammessa in ragione della peculiarità di alcune categorie di intermediari (ad esempio le cooperative di garanzia fidi, i confidi, che storicamente operano in forma cooperativa). Per le cooperative, i requisiti di adeguatezza patrimoniale si riferiscono al fondo comune piuttosto che al capitale sociale, con adattamenti tecnici previsti dalla Circ. 288/2015.

3. Sede legale e direzione generale in Italia (lett. b): il "dual headquarter requirement"

La lettera b) richiede che sia la sede legale (il luogo in cui lo statuto fissa la sede principale della società) sia la direzione generale (il luogo in cui de facto vengono assunte le decisioni strategiche e gestionali) siano situate nel territorio italiano. Questo dual headquarter requirement è una regola tipica delle normative di vigilanza finanziaria: lo si ritrova nell'art. 14 TUB per le banche, nell'art. 19 TUF per le SIM e, in ambito europeo, nell'art. 8 della CRD VI per gli enti creditizi.

Il requisito della sede in Italia persegue due finalità: (i) competenza giurisdizionale e vigilanza nazionale: la Banca d'Italia esercita la vigilanza primaria sugli intermediari con sede in Italia; l'eventuale estensione operativa in altri Stati UE avviene attraverso meccanismi di passaporto europeo (art. 116-bis TUB e ss.) che prevedono la notifica alla Banca d'Italia come autorità del Paese d'origine; (ii) applicabilità del diritto italiano: la collocazione della sede e della direzione in Italia garantisce che l'intermediario sia soggetto al diritto societario, contrattuale e concorsuale italiano, evitando conflitti di legge nell'applicazione delle norme di vigilanza.

La distinzione tra sede legale e direzione generale rileva soprattutto in caso di dissociazione: se la sede legale è in Italia ma la direzione effettiva è all'estero, o viceversa, il requisito della lettera b) non è soddisfatto. La Banca d'Italia verifica la corrispondenza tra sede legale e direzione effettiva sia in fase di autorizzazione sia nel corso del rapporto di vigilanza.

4. Capitale minimo versato (lett. c) e adeguatezza patrimoniale

La lettera c) rinvia alla Banca d'Italia la determinazione dell'ammontare minimo del capitale versato. La Circolare n. 288/2015 (Titolo I, Cap. I, Sez. III) fissa i seguenti importi minimi: 2 milioni di euro per gli intermediari che esercitano attività di concessione di finanziamenti in via prevalente nei confronti di imprese o consumatori; importi specifici per alcune sottocategorie (ad es. per le società di factoring o di leasing, che richiedono dimensioni patrimoniali maggiori per la natura ciclicamente assorbente di capitale delle relative attività).

Il requisito del capitale minimo serve a garantire che il soggetto richiedente abbia una dotazione patrimoniale sufficiente ad avviare l'attività in condizioni di solvibilità e a fronteggiare le prime perdite operative. Non si tratta, tuttavia, del requisito di adeguatezza patrimoniale ongoing: una volta avviata l'attività, il coefficiente patrimoniale dell'intermediario viene monitorato dalla Banca d'Italia attraverso le segnalazioni periodiche previste dalla Circ. 288/2015 (Titolo II, Cap. I) e confrontato con i requisiti minimi basati sui rischi (rischio di credito, rischio operativo, rischio di concentrazione), analogamente a quanto avviene per le banche in applicazione del Regolamento CRR (Reg. UE 575/2013).

Il capitale deve essere versato al momento della presentazione della domanda: non è sufficiente il capitale sottoscritto. Questo requisito di effettività patrimoniale distingue l'albo unico degli intermediari finanziari dal previgente elenco generale ex art. 106 TUB (ante riforma), per il quale non era richiesta la verifica preventiva dell'effettivo versamento del capitale.

5. Requisiti soggettivi: onorabilità e professionalità (lett. d)

La lettera d) richiama due distinti sistemi di requisiti soggettivi: (i) i requisiti di onorabilità per i titolari di partecipazioni, disciplinati dall'art. 108 TUB (e dal D.M. Economia e Finanze attuativo); (ii) i requisiti di professionalità e onorabilità per gli esponenti aziendali, disciplinati dall'art. 109 TUB (e dal D.M. Economia e Finanze attuativo).

I requisiti di onorabilità riguardano l'assenza di condanne penali, di misure di prevenzione, di dichiarazioni di fallimento e di procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni di norme di vigilanza bancaria e finanziaria. I requisiti di professionalità degli esponenti richiedono, in aggiunta, adeguate competenze ed esperienze nel settore finanziario o in settori affini. La verifica di questi requisiti, che la Banca d'Italia effettua sia al momento dell'autorizzazione sia in caso di cambiamento dei partecipanti o degli esponenti, costituisce uno dei presidi fondamentali del sistema di vigilanza sugli intermediari finanziari, in linea con i principi dell'ESMA Guidelines on key concepts of the MiFID II framework e delle EBA Guidelines on internal governance.

6. Programma di attività (lett. e): un documento di governance preventiva

La lettera e) richiede la presentazione di un "programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa". Non si tratta di un mero documento formale: la Circ. 288/2015 (Titolo I, Cap. I, Sez. II) specifica in dettaglio il contenuto del programma, che deve includere: la descrizione dell'attività svolta e dei prodotti/servizi offerti; il piano industriale per i primi tre anni; la descrizione della struttura organizzativa (funzioni aziendali, organigramma, sistema dei controlli interni); le politiche di gestione dei rischi (rischio di credito, rischio di liquidità, rischio operativo); i sistemi informativi e le misure di sicurezza informatica; le procedure per la gestione dei conflitti di interesse e per la tutela dei consumatori (ai sensi della direttiva 2008/48/CE e del D.Lgs. 141/2010).

Il programma di attività costituisce anche la base della valutazione della Banca d'Italia sulla sostenibilità del modello di business del richiedente: un programma che evidenzi squilibri strutturali (es. proiezioni finanziarie irrealistiche, rischi non adeguatamente presidiati, carenze nei sistemi di controllo) può portare al rifiuto dell'autorizzazione o all'imposizione di condizioni speciali.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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