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Art. 13 T.U.B. – Albo
In vigore dal 01/01/1994
1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali in Italia delle banche comunitarie ed extracomunitarie.
2. La Banca d’Italia rende pubblico l’albo.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento del professionista
L'art. 13 del Testo Unico Bancario è una norma di sistema di apparente semplicità che svolge in realtà funzioni cruciali nell'architettura del diritto bancario italiano. L'istituzione di un albo pubblico delle banche autorizzate non è una mera formalità anagrafica: è lo strumento attraverso cui il legislatore garantisce la certezza giuridica sull'identità dei soggetti abilitati alla raccolta del risparmio tra il pubblico e all'esercizio del credito, presidio della riserva di legge dell'art. 10 e dell'art. 11 T.U.B. Per il consulente, l'avvocato bancario, il commercialista, l'albo è uno strumento operativo quotidiano: la verifica dell'iscrizione di una controparte è il primo passo di ogni due diligence bancaria, di ogni operazione strutturata, di ogni rapporto contrattuale con un intermediario che si presenti come banca.
La struttura della norma: due commi essenziali
L'art. 13 si compone di due commi. Il primo dispone che «la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali in Italia delle banche comunitarie ed extracomunitarie». Il secondo, ancora più sintetico, prevede che «la Banca d'Italia rende pubblico l'albo». La sobrietà della formulazione non deve trarre in inganno: la norma è il punto di chiusura di un sistema di autorizzazione e di vigilanza che si avvia con l'art. 14 T.U.B. (autorizzazione all'attività bancaria) e si estende attraverso le disposizioni successive in materia di partecipazioni qualificate (artt. 19 ss.), gruppi bancari (artt. 60 ss.), succursali e libera prestazione di servizi (artt. 13-bis, 15, 16).
I soggetti iscritti: una categoria triplice
L'albo accoglie tre categorie di soggetti. La prima è quella delle banche italiane, costituite secondo il diritto italiano (società per azioni o, eccezionalmente, società cooperative per azioni a responsabilità limitata: le banche popolari e le banche di credito cooperativo, peraltro oggetto di riforma strutturale rispettivamente con il D.L. 3/2015 conv. in L. 33/2015 e con il D.L. 18/2016 conv. in L. 49/2016), autorizzate ex art. 14 T.U.B. dalla Banca d'Italia con il concorso della Banca Centrale Europea per le banche significative ai sensi del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU).
La seconda è quella delle succursali in Italia di banche comunitarie, banche autorizzate in altro Stato membro dell'Unione Europea che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento ex art. 15 T.U.B. (in attuazione della Direttiva CRD V — 2013/36/UE e successive modifiche). L'iscrizione di queste succursali nell'albo italiano avviene sulla base della notifica dell'autorità competente dello Stato membro d'origine; non è richiesta una nuova autorizzazione, in applicazione del principio del home country control e del «passaporto europeo» (European passport).
La terza è quella delle succursali in Italia di banche extracomunitarie, soggette a un regime autorizzativo specifico (art. 14, comma 4 T.U.B.) che richiede la valutazione preventiva della Banca d'Italia sulla vigilanza prudenziale esercitata nello Stato d'origine, sull'equivalenza dei requisiti patrimoniali e organizzativi, sulla reciprocità di trattamento. Per queste succursali l'iscrizione costituisce il passaggio formale conclusivo dell'iter autorizzativo.
La funzione di certezza giuridica
L'albo svolge in primo luogo una funzione di certezza giuridica oggettiva. La distinzione tra soggetto «banca» e altri operatori finanziari non bancari (intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, SIM) è cruciale per il regime applicabile: solo le banche possono esercitare congiuntamente la raccolta del risparmio tra il pubblico (art. 11 T.U.B.) e il credito (art. 10 T.U.B.), con accesso al regime fiscale specifico, alle garanzie del FITD per i depositi, ai meccanismi di rifinanziamento della BCE.
Per il terzo che contratta con la controparte, l'iscrizione nell'albo è la prova oggettiva dello status di banca. La consultazione dell'albo è il primo controllo di ogni due diligence: ad esempio, nelle operazioni di finanziamento sindacato, prima di accettare un soggetto come arranger o come lender con qualifica bancaria, è necessario verificarne l'iscrizione; analogamente, nei contratti di deposito, di gestione titoli, di concessione di garanzie, di emissione di bonifici e di servizi di pagamento, il regime applicabile e i presidi a tutela del cliente dipendono dalla qualificazione bancaria della controparte.
La pubblicità dell'albo: il comma 2
Il comma 2 dell'art. 13 — «la Banca d'Italia rende pubblico l'albo» — completa la disciplina. L'albo è oggi consultabile gratuitamente sul sito istituzionale della Banca d'Italia (sezione «Albi ed elenchi di vigilanza»). La consultazione restituisce per ciascuna banca: denominazione sociale, codice ABI, sede legale, gruppo bancario di appartenenza (se applicabile), tipologia (banca, banca italiana costituita in forma di s.p.a., banca popolare, banca di credito cooperativo, succursale di banca comunitaria, succursale di banca extracomunitaria), data di iscrizione, eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione.
La pubblicità è dichiarativa, non costitutiva: l'autorizzazione produce effetti dal momento del provvedimento della Banca d'Italia, mentre l'iscrizione nell'albo svolge funzione di pubblicità-notizia e di certezza per i terzi. Tuttavia, la cancellazione dall'albo conseguente a revoca dell'autorizzazione ha effetti immediati sulla legittimità della prosecuzione dell'attività: il soggetto cancellato non può più operare come banca e deve avviare le procedure di liquidazione o di altra forma di gestione della crisi.
L'iter di iscrizione: il rapporto con l'art. 14
L'iscrizione nell'albo è il momento conclusivo dell'iter autorizzativo disciplinato dall'art. 14 T.U.B. Per le banche italiane, l'iter prevede: presentazione dell'istanza alla Banca d'Italia con allegata la documentazione richiesta (atto costitutivo, statuto, piano industriale triennale, struttura organizzativa, sistema dei controlli interni, identificazione dei soggetti rilevanti, prove di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali ex artt. 25-26 T.U.B.); istruttoria della Banca d'Italia con eventuali interazioni con la Banca Centrale Europea per le banche significative (rispetto ai parametri MVU); rilascio dell'autorizzazione previa valutazione positiva di tutti i requisiti; iscrizione nell'albo.
L'autorizzazione si fonda sulla valutazione di una serie di requisiti: forma giuridica idonea, capitale iniziale minimo (10 milioni di euro per le banche, 5 milioni per le banche di credito cooperativo), partecipazioni qualificate detenute da soggetti idonei e con risorse finanziarie adeguate, struttura di governance coerente con la complessità dell'attività, sistema di controllo interno conforme alle disposizioni della Banca d'Italia, capacità di assicurare la sana e prudente gestione. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione anche valutando la coerenza del programma di attività iniziale e l'idoneità dell'assetto patrimoniale a sostenerla.
Il passaporto europeo e la libera prestazione di servizi
La disciplina dell'art. 13 si coordina con il passaporto europeo derivante dalla Direttiva CRD V (2013/36/UE). Una banca autorizzata in uno Stato membro dell'Unione Europea (o dello Spazio Economico Europeo) può operare in Italia in due modalità alternative: in regime di libertà di stabilimento, mediante apertura di una succursale (con iscrizione nell'albo italiano ai sensi dell'art. 13, sulla base della notifica dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine ex art. 15 T.U.B.); in regime di libera prestazione di servizi, senza necessità di una presenza fisica stabile in Italia e senza iscrizione nell'albo, sulla base di una notifica all'autorità competente per le attività specificate (art. 16 T.U.B.).
Nel sistema della vigilanza europea, la responsabilità di vigilanza prudenziale resta in capo all'autorità dello Stato d'origine (home country control), mentre l'autorità dello Stato ospitante (host country) vigila sull'osservanza delle norme di interesse generale, sulla trasparenza, sulla disciplina antiriciclaggio. Per le banche significative dell'unione bancaria, opera il Meccanismo di Vigilanza Unico (BCE come autorità competente, con il concorso delle autorità nazionali).
La cancellazione dall'albo: rovesciamento del meccanismo
La cancellazione dall'albo è il rovescio dell'iscrizione. Si verifica nei casi di: revoca dell'autorizzazione (art. 113-ter T.U.B., per gravi violazioni della disciplina prudenziale o di trasparenza, perdita dei requisiti soggettivi, cessazione dell'attività); liquidazione coatta amministrativa (artt. 80 ss. T.U.B.); altre procedure di gestione della crisi disciplinate dal D.Lgs. 180/2015 (BRRD). La cancellazione comporta la perdita dello status di banca e l'avvio delle procedure liquidatorie. I depositi continuano a essere protetti dal FITD entro i limiti previsti (100.000 euro per depositante); i contratti in essere sono soggetti alle disposizioni speciali della normativa di crisi.
Va segnalato che il sistema italiano ha conosciuto, nel periodo 2015-2017, un'intensa fase di gestione delle crisi bancarie, con utilizzo di strumenti diversificati: risoluzione (Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara, CariChieti — DD.LL. 22 novembre 2015), liquidazione coatta amministrativa con interventi del FITD in funzione preventiva (Tercas), liquidazione coatta amministrativa ordinaria con cessione delle attività e passività a banca acquirente (Veneto Banca e Popolare di Vicenza — D.L. 99/2017). Ciascun caso si è chiuso con la cancellazione dei soggetti dall'albo e la prosecuzione dell'attività in capo a soggetti subentranti.
L'albo e le banche di credito cooperativo: la riforma del 2016
L'art. 13 va letto, per le banche di credito cooperativo, alla luce della riforma introdotta dal D.L. 18/2016 conv. in L. 49/2016. Le BCC sono oggi obbligatoriamente aderenti a un gruppo bancario cooperativo (oggi due: Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano e Iccrea Banca - Banca di Credito Cooperativo) con capogruppo società per azioni di rilevante dimensione, soggetta a vigilanza diretta della Banca d'Italia o, per le significative, della BCE. L'iscrizione nell'albo delle singole BCC si combina con l'iscrizione del gruppo bancario nell'albo dei gruppi bancari (art. 64 T.U.B.).
Profili pratici per il professionista
Per il consulente, la verifica dell'iscrizione nell'albo è un'attività di routine ma essenziale. Va condotta in ogni operazione che coinvolge una controparte qualificata come banca, con attenzione a tre profili: (i) identificazione esatta del soggetto: il nome commerciale può differire dalla denominazione sociale; talune banche operano con più marchi distributivi; i gruppi bancari hanno strutture articolate con capogruppo, controllate operative e fondazioni; (ii) tipologia di iscrizione: distinguere tra banca italiana, succursale di banca comunitaria, succursale di banca extracomunitaria, perché il regime applicabile varia (presidi di trasparenza, lingua dei contratti, foro competente per le controversie); (iii) provvedimenti incidenti sull'iscrizione: verificare l'eventuale presenza di provvedimenti sanzionatori, di limitazioni all'attività, di amministrazione straordinaria o di altre misure rilevanti pubblicizzate dalla Banca d'Italia nella sezione delle Comunicazioni di Vigilanza.
Nelle operazioni internazionali, alla verifica nell'albo italiano va affiancata la consultazione dei registri delle autorità di vigilanza degli altri Stati membri (per le banche europee, l'EBA pubblica un Credit Institutions Register consolidato; per le banche extra-UE, le singole autorità nazionali). La due diligence completa include l'analisi delle relazioni del Comitato di Basilea, del Consiglio per la Stabilità Finanziaria, e — per le banche emittenti titoli di debito — delle agenzie di rating riconosciute dalla European Securities and Markets Authority (ESMA).
Sul piano della tutela del cliente, l'iscrizione nell'albo è il presupposto per fruire delle garanzie del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) — o, per le BCC, del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC) — entro il limite di 100.000 euro per depositante per banca. Operare con un soggetto non iscritto come banca espone il cliente al rischio di esercizio abusivo dell'attività bancaria (art. 131 T.U.B., reato di abusivismo bancario), con conseguenze penali per l'esercente e con esposizione del cliente alla perdita integrale del capitale conferito, salvo profili di tutela aquiliana che presuppongono comunque la solvibilità della controparte abusiva.
Domande frequenti
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