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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 11 T.U.B. – Raccolta del risparmio

In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 385/2003.

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riferimento all’attività e alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie di soggetti individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.

4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta è consentita in base alle norme vigenti;

b) alle società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130;

c) agli altri soggetti nei casi previsti dalla legge.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Definizione di raccolta del risparmio: acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sotto forma di depositi o altre forme
  • Divieto generale di raccolta tra il pubblico per i soggetti diversi dalle banche autorizzate (riserva di legge)
  • Il CICR individua i casi in cui la raccolta presso categorie specifiche (soci, dipendenti) non integra raccolta tra il pubblico
  • Deroghe espresse: Stati comunitari, organismi internazionali, enti pubblici territoriali, società di cartolarizzazione (L. 130/1999)
  • Restano salve le ipotesi di raccolta consentita ad altri soggetti nei casi previsti dalla legge (obbligazioni societarie, minibond, crowdfunding)
  • Violazione del divieto: sanzione penale ex art. 130 T.U.B. (abusiva raccolta del risparmio)
Commento del professionista

L'art. 11 del Testo Unico Bancario è la norma che presidia il monopolio bancario nella raccolta del risparmio, dando attuazione al principio costituzionale di tutela del risparmio sancito dall'art. 47 della Costituzione. Insieme all'art. 10 T.U.B., delinea il perimetro entro cui può svilupparsi l'attività finanziaria non bancaria, costituendo un crocevia operativo per ogni operazione di funding aziendale, fintech, fondo di investimento o veicolo di cartolarizzazione. Per il consulente che pianifica strategie di reperimento di capitali, comprendere appieno la nozione di «raccolta del risparmio tra il pubblico» è il presupposto per evitare di incappare nelle sanzioni penali dell'art. 130 T.U.B. e nella nullità degli atti.

La definizione legale di raccolta del risparmio

Il comma 1 fornisce una definizione volutamente ampia: «acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma». La formula è costruita per coprire ogni modalità di provvista finanziaria caratterizzata da due elementi: l'acquisizione di fondi (somme di denaro o equivalenti) e l'obbligo di rimborso (impegno alla restituzione, certo nell'an anche se variabile nel quando e nel quantum).

L'ampiezza dell'espressione «sotto altra forma» non è casuale: il legislatore ha voluto evitare elusioni nominalistiche, includendo nella nozione di raccolta non solo i tradizionali depositi a vista o vincolati, ma anche le obbligazioni, i certificati di deposito, i pronti contro termine passivi, i conti correnti, i libretti di risparmio. Restano escluse, in linea generale, le acquisizioni di fondi a titolo di capitale di rischio (partecipazioni azionarie, quote di SRL, SAFE), perché manca l'obbligo di rimborso: l'investitore subisce la perdita o partecipa al risultato in modo proporzionale.

La nozione di «tra il pubblico»: il criterio centrale

Il comma 2 sancisce il divieto: «la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche». Il fulcro della disciplina è la qualificazione «tra il pubblico», che opera come spartiacque tra raccolta lecita (consentita anche a soggetti non bancari) e raccolta vietata (riservata alle banche autorizzate). La Banca d'Italia, con la Disposizione di vigilanza in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche (Provv. 8 novembre 2016 e successive modifiche), ha elaborato criteri operativi consolidati.

È raccolta tra il pubblico quella effettuata: rivolgendosi a una platea indeterminata di soggetti; tramite offerta al pubblico ex art. 1-bis TUF e Regolamento UE 2017/1129 (Prospetto); con sollecitazione generalizzata attraverso canali pubblicitari, internet, reti commerciali aperte. Non è raccolta tra il pubblico quella diretta a soggetti individuati per rapporti societari, di lavoro o di prestazione di servizi, secondo i criteri stabiliti dal CICR ai sensi del comma 3.

Le esenzioni del comma 3: raccolta presso categorie specifiche

Il comma 3 attribuisce al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, oggi assorbito dalle competenze del MEF) il potere di stabilire limiti e criteri in base ai quali la raccolta presso specifiche categorie di soggetti individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro non costituisce raccolta tra il pubblico. La delibera CICR 19 luglio 2005, n. 1058, e le successive disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, hanno elaborato un quadro articolato.

Le principali ipotesi di raccolta presso categorie specifiche sono: la raccolta presso soci da parte di società non bancarie, soggetta a precisi limiti quantitativi (tradizionalmente fino a tre volte il patrimonio netto, in alcune configurazioni) e qualitativi (anzianità della qualità di socio, soglie individuali); la raccolta presso dipendenti da parte del datore di lavoro, tipicamente nella forma del prestito dei dipendenti all'azienda; la raccolta presso fornitori e partner commerciali, nei limiti dei rapporti contrattuali ricorrenti; la raccolta presso investitori qualificati di cui all'art. 100 TUF, che opera con regime semplificato.

Le società per la cartolarizzazione (L. 130/1999)

Il comma 4, lettera b), esenta dal divieto le società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130. Si tratta dei veicoli (SPV, Special Purpose Vehicle) che acquistano portafogli di crediti e finanziano l'operazione mediante emissione di titoli (ABS, Asset-Backed Securities) collocati presso investitori. La specialità del regime è giustificata dal fatto che la cartolarizzazione non è raccolta del risparmio in senso classico: i titoli emessi sono rimborsati esclusivamente con i flussi di cassa dei crediti cartolarizzati (segregazione patrimoniale ex art. 3 L. 130/1999), senza che la SPV assuma un rischio di intermediazione paragonabile a quello bancario.

Il modello della cartolarizzazione è stato esteso negli anni a una pluralità di operazioni: cartolarizzazione di crediti commerciali, crediti deteriorati (NPL), crediti immobiliari, crediti d'impresa, crediti pubblici. Sono nate strutture sofisticate come le Re-OCO, le SPV multicompartimentali, i veicoli per il finanziamento di operazioni di project finance. Per il consulente di operazioni di finanza strutturata, la cartolarizzazione è uno strumento centrale di funding alternativo, soggetto tuttavia a un quadro regolatorio complesso (Regolamento UE 2017/2402 sulla cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata — STS).

Le altre deroghe del comma 4

Il comma 4 elenca ulteriori soggetti esentati dal divieto: gli Stati comunitari (l'Italia e gli altri Stati UE possono emettere titoli pubblici — BTP, BOT, CCT — direttamente presso il pubblico); gli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari (ad esempio la Banca Europea per gli Investimenti, il Meccanismo Europeo di Stabilità); gli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta è consentita in base alle norme vigenti (Regioni, Province, Comuni autorizzati all'emissione di obbligazioni — BOR, BOP, BOC, oggi disciplinati dal D.M. 389/2003 e dall'art. 35 L. 724/1994); gli altri soggetti nei casi previsti dalla legge (lettera c, clausola aperta).

La clausola aperta della lettera c) è il fondamento normativo di numerose ipotesi di raccolta consentita a soggetti non bancari: l'emissione di obbligazioni societarie ex artt. 2410 ss. c.c., soggetta a limiti quantitativi e qualitativi; l'emissione di minibond da parte di società non quotate ai sensi del D.L. 83/2012, con regime semplificato; il crowdfunding in tutte le sue forme (lending, equity, hybrid), oggi disciplinato dal Regolamento UE 2020/1503 con autorizzazione Consob delle piattaforme; l'emissione di cambiali finanziarie e di commercial paper; la raccolta tramite polizze finanziarie assimilate (Index Linked, Unit Linked) emesse dalle imprese di assicurazione.

Il caso delle obbligazioni societarie

Le società per azioni e le società in accomandita per azioni possono emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 ss. c.c., nel rispetto del limite quantitativo (doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili) e con la garanzia patrimoniale prevista. L'emissione obbligazionaria, anche se rivolta al pubblico, non integra raccolta vietata perché espressamente consentita dalla legge civile. Se l'emissione supera la soglia di offerta al pubblico ex art. 1, lett. t) TUF (oggi 8 milioni di euro su dodici mesi, salvo soglie specifiche), occorre il prospetto informativo Consob.

Per le SRL, l'emissione di titoli di debito è disciplinata dall'art. 2483 c.c., con il vincolo della sottoscrizione iniziale da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale: la SRL non può emettere obbligazioni direttamente al pubblico retail, ma può finanziarsi tramite intermediari qualificati che successivamente collocano i titoli sul mercato. La distinzione tra obbligazioni SPA e titoli di debito SRL è uno snodo essenziale nella pianificazione finanziaria delle medie imprese.

Il crowdfunding e le piattaforme online

Il crowdfunding è una delle frontiere più dinamiche della raccolta non bancaria. Il Regolamento UE 2020/1503 ha unificato la disciplina europea, prevedendo: autorizzazione delle piattaforme di crowdfunding presso l'autorità nazionale (in Italia Consob, con vigilanza di Banca d'Italia per profili prudenziali); limiti quantitativi per emittente (5 milioni di euro per progetto su dodici mesi); tutele per gli investitori non sofisticati (test di idoneità, valutazione di adeguatezza, periodo di riflessione); requisiti informativi (Key Investment Information Sheet — KIIS).

Sotto l'ombrello del Regolamento operano: l'equity crowdfunding (sottoscrizione di partecipazioni in PMI e startup, originariamente disciplinato dall'art. 50-quinquies TUF); il lending crowdfunding (concessione di prestiti tramite piattaforma, qualificato come raccolta consentita se conforme ai requisiti del Regolamento); le forme ibride. Il consulente che assiste startup o PMI nella raccolta di capitali deve valutare con cura il canale più adatto: equity (rafforzamento patrimoniale, niente obbligo di rimborso), lending (mantenimento del controllo ma indebitamento), strumenti convertibili (SAFE, SFP).

Le conseguenze della raccolta abusiva

La raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione del divieto integra il reato di abusiva attività di raccolta del risparmio ex art. 130 T.U.B., punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa. La fattispecie è autonoma rispetto all'esercizio abusivo dell'attività bancaria: punisce la sola raccolta, anche quando non sia accompagnata dall'esercizio del credito. La Cassazione penale ha affermato la configurabilità del reato per condotte sostanzialmente assimilabili (ad esempio raccolta tramite vendite simulate, depositi mascherati da prestazioni di servizi).

Sul piano civile, gli atti compiuti sono nulli per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c. Gli investitori-creditori hanno diritto alla restituzione delle somme versate, oltre al risarcimento del danno; in caso di insolvenza del soggetto raccoglitore, il rischio è elevato perché manca la garanzia dei depositi e il regime di risoluzione tipico delle banche. La Banca d'Italia dispone di poteri di intervento immediati: ordini di cessazione, segnalazioni all'autorità giudiziaria, richiesta di misure cautelari sui patrimoni coinvolti.

Profili pratici per il professionista

Il consulente che progetta operazioni di reperimento di capitali per imprese clienti deve operare una qualificazione preventiva dello strumento: i fondi acquisiti hanno obbligo di rimborso? L'offerta è rivolta a un pubblico indeterminato o a categorie specifiche? Esiste una norma di legge che consenta espressamente l'operazione? Solo dopo aver risposto a queste domande è possibile selezionare lo strumento operativo: aumento di capitale (capitale di rischio, niente rimborso); emissione obbligazionaria SPA (consentita nei limiti civilistici); minibond (per società non quotate); crowdfunding (tramite piattaforma autorizzata); private placement presso investitori qualificati; cartolarizzazione (per portafogli di crediti).

L'attenzione ai vincoli di leverage, ai requisiti informativi (prospetto, KIIS, fascicolo informativo) e alle conseguenze fiscali (regime delle obbligazioni, imposta sostitutiva, ritenute) completa il quadro operativo. La consulenza preventiva è preferibile a interventi correttivi successivi: una qualificazione errata in fase iniziale può comportare la nullità degli atti, la responsabilità degli amministratori, l'apertura di procedimenti penali. Per il professionista, l'art. 11 T.U.B. è dunque non una norma da consultare occasionalmente, ma una bussola permanente per ogni operazione di funding non bancario.

Domande frequenti

Quando un'acquisizione di fondi è raccolta del risparmio tra il pubblico?

Ai sensi dell'art. 11 T.U.B., è raccolta del risparmio tra il pubblico l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso rivolta a una platea indeterminata di soggetti, tramite offerta al pubblico, sollecitazione generalizzata o canali pubblicitari aperti. Le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (Provv. 8 novembre 2016 e successive modifiche) chiariscono che non è raccolta tra il pubblico quella diretta a categorie specifiche di soggetti individuate per rapporti societari, di lavoro o di prestazione di servizi, secondo i criteri del CICR. La differenza è cruciale: la raccolta tra il pubblico è riservata alle banche; quella presso categorie specifiche è consentita anche a soggetti non bancari nei limiti regolamentari.

Una SRL può raccogliere fondi dai propri soci o dipendenti?

Sì, la raccolta presso soci e dipendenti è consentita anche alle società non bancarie ai sensi dell'art. 11, comma 3 T.U.B. e della delibera CICR 19 luglio 2005, n. 1058. Sono previsti limiti quantitativi (tradizionalmente fino a tre volte il patrimonio netto) e qualitativi (anzianità della qualità di socio, soglie individuali). La raccolta non integra attività bancaria perché diretta a categorie predeterminate. Per la SRL è invece esclusa l'emissione di obbligazioni direttamente al pubblico retail: i titoli di debito ex art. 2483 c.c. devono essere sottoscritti inizialmente da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, salvo successivo collocamento al pubblico tramite intermediari abilitati.

Le obbligazioni emesse da una SPA sono raccolta del risparmio vietata?

No. L'emissione di obbligazioni da parte di SPA e SAPA è espressamente consentita dagli artt. 2410 ss. c.c. e ricade nella clausola aperta dell'art. 11, comma 4, lettera c) T.U.B. (raccolta consentita ad altri soggetti nei casi previsti dalla legge). Il limite quantitativo civilistico è il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili. Se l'emissione supera la soglia di offerta al pubblico ex TUF (oggi 8 milioni di euro su dodici mesi, salvo soglie specifiche per investitori qualificati), è necessario il prospetto informativo approvato dalla Consob. Per le società non quotate operano regimi semplificati con i minibond (D.L. 83/2012).

Il crowdfunding integra raccolta abusiva del risparmio?

No, purché operi nel rispetto del Regolamento UE 2020/1503, che ha unificato la disciplina europea. Le piattaforme di crowdfunding (equity, lending, ibrido) devono essere autorizzate dall'autorità nazionale (in Italia Consob, con vigilanza Banca d'Italia per profili prudenziali). Operano limiti quantitativi (5 milioni di euro per progetto su dodici mesi), tutele per gli investitori non sofisticati (test di idoneità, periodo di riflessione di quattro giorni, KIIS), requisiti informativi standardizzati. L'attività svolta in conformità al regolamento ricade nella deroga dell'art. 11, comma 4, lettera c) T.U.B. e non integra il reato di abusiva raccolta del risparmio ex art. 130 T.U.B.

Quali sono le conseguenze della raccolta abusiva del risparmio?

Sul piano penale, integra il reato di abusiva attività di raccolta del risparmio ex art. 130 T.U.B., punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa. La fattispecie è autonoma rispetto all'esercizio abusivo dell'attività bancaria e punisce la sola raccolta anche senza esercizio del credito. Sul piano civile, gli atti compiuti sono nulli per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c., con diritto degli investitori alla restituzione delle somme oltre al risarcimento del danno. La Banca d'Italia può ordinare la cessazione immediata, segnalare il fatto alla magistratura e richiedere misure cautelari sui patrimoni coinvolti. L'assenza di garanzia dei depositi e di regime di risoluzione bancaria rende il rischio per gli investitori particolarmente elevato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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