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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 276 c.p.c. – Deliberazione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa.

La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l’altro giudice e infine il presidente.

Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all’altro giudice.

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In sintesi

  • La deliberazione avviene in segreto nella camera di consiglio, in assenza di estranei
  • Solo i giudici che hanno partecipato alla discussione possono deliberare
  • La decisione è presa a maggioranza di voti
  • L'ordine di votazione è: relatore, altro giudice, presidente
  • Il presidente scrive il dispositivo; la motivazione è redatta dal relatore o da chi il presidente designa

Il collegio delibera in segreto in camera di consiglio. La decisione è presa a maggioranza; vota per primo il relatore, poi l'altro giudice, infine il presidente.

Ratio

L'articolo 276 disciplina il procedimento di deliberazione della sentenza da parte del collegio e rispecchia principi fondamentali del processo civile: la segretezza della deliberazione garantisce l'indipendenza del giudizio dalle pressioni esterne e la serenità nella formazione della volontà collegiale. Il principio di maggioranza assicura una decisione democratica e consente il voto dissenziente. L'ordine di votazione (relatore, altro giudice, presidente) riflette una logica gerarchica che tutela l'indipendenza dei giudici minori dal peso dell'autorità presidenziale.

Analisi

La norma si articola in sei commi principali. Il primo stabilisce il principio del segreto della camera di consiglio: deliberazione blindata, accessibile solo ai giudici. Il secondo comma richiede che a deliberare partecipino solo i giudici che hanno assistito alla discussione (o all'istruttoria, se non vi è stata discussione orale). Il terzo comma ordina la discussione graduale delle questioni pregiudiziali e quindi del merito. Il quarto comma prescrive la decisione a maggioranza di voti, specificando l'ordine di votazione (relatore, altro giudice, presidente). Il quinto comma affronta le ipotesi di più soluzioni in votazione, prevedendo un meccanismo di esclusione successiva fino a ridurre le soluzioni a due. Il sesto comma assegna al presidente la scrittura del dispositivo e al relatore la stesura della motivazione.

Quando si applica

L'articolo 276 si applica in ogni deliberazione di sentenza da parte di un collegio giudiziale (in primo grado o in appello). Il meccanismo descritto governa tutte le deliberazioni collegiali, sia nei giudizi ordinari che in quelli speciali. La segretezza della camera di consiglio è inviolabile e costituisce uno dei fondamenti del sistema processuale italiano.

Connessioni

L'articolo 276 si collega agli articoli 275 c.p.c. (discussione orale e rimessione al collegio), 277 c.p.c. (pronuncia sul merito), 278 c.p.c. (condanna generica e provvisionale), 279 c.p.c. (forma dei provvedimenti), e ai principi generali sulla indipendenza e l'imparzialità del giudice.

Domande frequenti

Che cosa significa 'camera di consiglio' e chi vi può accedere?

La camera di consiglio è lo spazio fisico dove il collegio delibera in segreto. Vi possono accedere solo i giudici componenti il collegio che hanno partecipato alla discussione. Nessun altro, nemmeno gli avvocati o i rappresentanti delle parti, può accedere.

Cosa accade se un giudice non ha partecipato alla discussione orale?

Non può partecipare alla deliberazione. Questo principio garantisce che solo chi ha completamente acquisito i fatti e gli argomenti possa esprimere il proprio voto sulla sentenza.

Qual è il significato della votazione per primo del relatore?

L'ordine (relatore, altro giudice, presidente) riflette un principio di autonomia: il relatore, che conosce meglio il fascicolo, vota per primo, evitando che il peso dell'autorità presidenziale influenzi la sua decisione.

Se il collegio non raggiunge la maggioranza dopo la prima votazione, come si procede?

Il presidente mette ai voti progressivamente diverse soluzioni per escluderne via via una, fino a ridurle a due, sulle quali avviene la votazione definitiva (art. 276, comma 5).

Chi redige la motivazione della sentenza?

Di norma, la redazione è affidata al relatore. Tuttavia, il presidente può decidere di stenderla egli stesso o di affidarla all'altro giudice, a sua discrezione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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