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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 647 c.p.p. – Risarcimento del danno e riparazione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Nel caso previsto dall’art. 630 comma 1 lett. d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.

In sintesi

  • Surroga dello Stato nel diritto al risarcimento contro il responsabile civile
  • Limite della surroga: importo della riparazione già pagata
  • Applicabile quando è accertato il responsabile civile dell'errore giudiziario
  • Colui che ha cagionato l'errore rimane responsabile verso lo Stato

Lo Stato che ha pagato riparazione si surroga nel diritto al risarcimento contro il responsabile effettivo dell'errore.

Ratio

La norma attua un meccanismo di equità e trasferimento dei costi: se lo Stato ha risarcito la vittima dell'errore, non deve rimanere danneggiato. La surroga consente allo Stato di rivalersi sul responsabile civile effettivo (persona fisica che ha commesso il reato al posto dell'imputato, giudice negligente, forze di polizia che ha fabricato prove).

Analisi

Il comma 1 dispone che lo Stato, se ha pagato riparazione in base all'art. 630 comma 1 lett. d), si surroga nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile civile. La surroga è limitata alla somma già pagata come riparazione. Si applica il regime ordinario della responsabilità civile (Codice Civile artt. 2043 ss.). Il responsabile non è necessariamente il condannato, ma potrebbe essere il giudice, la polizia o altri soggetti.

Quando si applica

Quando è stato riconosciuto un responsabile civile esterno (ad es. il vero autore del reato rintracciato, un pubblico ufficiale che ha alterato prove). Se il responsabile non è identificabile, la surroga non ha effetto pratico.

Connessioni

Rimandi all'art. 630 comma 1 lett. d) (revisione per nuove circostanze), al regime generale di responsabilità civile (Codice Civile art. 2043), all'art. 28 Costituzione (responsabilità dei funzionari pubblici).

Domande frequenti

Se ottengo la riparazione dallo Stato, lui si rivalsa automaticamente sul responsabile dell'errore?

Sì, lo Stato si surroga nel tuo diritto di risarcimento. Ma il responsabile effettivo deve essere identificato e convenuto in giudizio. Se è sconosciuto o insolvibile, la surroga rimane teorica.

Posso io stesso chiedere il risarcimento al responsabile oltre la riparazione dello Stato?

No. Lo Stato si surroga nei tuoi diritti, quindi è lo Stato che agisce in giudizio civile contro il responsabile. Tu hai già ricevuto la riparazione.

Quanto rischia di pagare il responsabile dell'errore giudiziario?

Fino all'ammontare della riparazione che lo Stato ha pagato al prosciolto. Se la riparazione è 100.000 euro, il responsabile non pagherà più di quella cifra allo Stato (salvo danni ulteriori provati).

Se il responsabile non ha soldi, chi paga la riparazione?

Lo Stato paga comunque. La surroga è un meccanismo di rivalsa: se il responsabile è insolvibile, lo Stato rimane gravato della spesa (questo è il prezzo della giustizia fallita).

Un giudice può essere responsabile civile per errore giudiziario?

Sì, se ha commesso negligenza grave manifesta. Ma i giudici godono di immunità relativa (art. 28 Cost.): lo Stato rimane responsabile, poi si rivalsa sul giudice solo in casi eccezionali di dolo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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