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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 646 c.p.p. – Procedimento e decisione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Sulla domanda di riparazione la Corte di Appello decide in Camera di consiglio osservando le forme previste dall’art. 127.

2. La domanda, con il provvedimento che fissa l’udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l’avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della Corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.

3. L’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione (606).

4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall’art. 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.

5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all’interessato una provvisionale a titolo di alimenti.

In sintesi

  • Decisione in Camera di consiglio secondo le forme dell'art. 127
  • Comunicazione della domanda al pubblico ministero e notificazione al Ministero del Tesoro
  • Ordinanza notificata ai ricorrenti che possono fare ricorso per Cassazione
  • Decadenza di chi non formula richieste nei termini e forme previste
  • Possibilità di provvisionale a titolo di alimenti se sussistono le condizioni

La Corte di Appello decide in Camera di consiglio sulla domanda di riparazione con norme di comunicazione e notificazione.

Ratio

La norma regola il procedimento di decisione sulla riparazione, garantendo una valutazione equilibrata tra l'interessato, lo Stato (rappresentato dal Ministero) e il pubblico ministero. La Camera di consiglio riflette il carattere amministrativo e non contenzioso della procedura.

Analisi

Il comma 1 prevede decisione in Camera di consiglio con le forme dell'art. 127 c.p.p. Il comma 2 disciplina la comunicazione al pm e la notificazione al Ministero del Tesoro presso l'avvocatura dello Stato e a tutti gli interessati. Il comma 3 regola la comunicazione dell'ordinanza e la possibilità di ricorso per Cassazione (art. 606). Il comma 4 prevede decadenza di chi non formuli richieste nei termini. Il comma 5 consente al giudice di assegnare una provvisionale a titolo di alimenti (anticipazione).

Quando si applica

In ogni procedimento di riparazione dopo che la domanda è stata depositata. Il pm e il Ministero intervengono per rappresentare gli interessi pubblici e per verificare la legittimità della pretesa.

Connessioni

Rimandi agli artt. 127 (Camera di consiglio), 606 (ricorso per Cassazione), 75 (parte civile), 425 (non luogo a procedere). Collegate al regime processuale delle decisioni amministrative in sede penale.

Domande frequenti

Chi decide sulla mia domanda di riparazione?

La Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza di revisione, riunita in Camera di consiglio (procedimento non pubblico). Partecipa il pubblico ministero e il Ministero del Tesoro per conto dello Stato.

Quanto tempo impiega la Corte a decidere sulla riparazione?

Non c'è un termine fisso di legge. Varia da pochi mesi a 1-2 anni in base al carico dei giudici. Nel frattempo puoi chiedere una provvisionale se hai bisogni immediati.

Se non sono d'accordo con la riparazione riconosciuta, posso fare ricorso?

Sì, puoi ricorrere per Cassazione entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza della Corte di Appello. Deve esserci un vizio di legittimità, non solo di merito.

Cos'è la provvisionale a titolo di alimenti che la Corte può assegnare?

È un'anticipazione di denaro che la Corte può assegnarti prima di decidere sulla riparazione finale, se dimostri che hai bisogni vitali urgenti. Viene conteggiata nella riparazione definitiva.

Il Ministero del Tesoro può rifiutare di pagare la riparazione?

Il Ministero è notificato e può contestare nella procedura, ma se la Corte riconosce il diritto, lo Stato è obbligato a pagare. Può ricorrere per Cassazione se ritiene il provvedimento illegittimo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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