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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 223 c.p.c. – Processo verbale di deposito del documento

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Nell’udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato.

Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.

Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.

In sintesi

  • All'udienza di querela di falso si redige processo verbale di deposito del documento impugnato nelle mani del cancelliere.
  • Il verbale è formato in presenza del pubblico ministero e delle parti e descrive analiticamente lo stato materiale del documento.
  • Devono essere indicate cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e ogni altra particolarità riscontrata.
  • Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere firmano il documento impugnato a garanzia di autenticità.
  • Il giudice può ordinare la riproduzione fotografica del documento per conservarne l'immagine fedele.

Il processo verbale di deposito documenta lo stato del documento impugnato di falso al momento della querela, garantendo la conservazione delle prove.

Ratio della norma

L'art. 223 c.p.c. risponde all'esigenza di cristallizzare lo stato materiale del documento impugnato di falso nel momento in cui ha inizio il procedimento di querela. La finalità è duplice: da un lato preservare la prova nella sua integrità originaria, impedendo successive alterazioni; dall'altro offrire al giudice una base documentale certa su cui fondare la valutazione tecnica affidata al consulente. Il processo verbale costituisce così un atto di garanzia processuale che tutela tanto il querelante quanto il querelato.

Analisi del testo

La norma disciplina tre profili distinti. Il primo è soggettivo: il verbale richiede la presenza contestuale del giudice istruttore, del pubblico ministero e delle parti, assicurando che la ricognizione avvenga in contraddittorio. Il secondo è contenutistico: la descrizione deve essere analitica ed esaustiva, elencando cancellature, abrasioni, aggiunte e scritture interlineari, senza tralasciare alcuna anomalia visibile. Il terzo è autenticatorio: la firma apposta sul documento stesso da giudice, pubblico ministero e cancelliere ne blocca lo stato e impedisce contestazioni future sulla sua genuinità al momento del deposito. La facoltà di ordinare copia fotografica costituisce uno strumento integrativo di conservazione, oggi di particolare utilità data la disponibilità di tecniche di riproduzione ad alta risoluzione.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che una parte propone querela di falso in corso di causa ai sensi dell'art. 221 c.p.c., chiedendo che venga accertata la falsità materiale o ideologica di un documento prodotto in giudizio. Il procedimento si attiva nell'udienza specificamente fissata per la querela, e il deposito verbale precede logicamente ogni altra attività istruttoria, compresa la nomina del consulente tecnico chiamato a esaminare il documento. La norma si applica sia alla falsità di atto pubblico sia a quella di scrittura privata, con le differenze sostanziali che ne derivano sul piano probatorio.

Connessioni con altre norme

L'art. 223 si inserisce nel sistema della querela di falso disciplinato dagli artt. 221-227 c.p.c. È strettamente collegato all'art. 221, che regola le modalità di proposizione della querela, e all'art. 224, che disciplina il successivo giudizio di falso e le attività istruttorie. Sul piano sostanziale, il procedimento si raccorda con gli artt. 2700 e 2702 c.c. in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico e della scrittura privata, nonché con gli artt. 476 e seguenti c.p. che definiscono le fattispecie penali di falso documentale.

Domande frequenti

Che cos'è il processo verbale di deposito previsto dall'art. 223 c.p.c.?

È l'atto con cui il cancelliere riceve in custodia il documento impugnato di falso e il giudice ne descrive analiticamente lo stato materiale, alla presenza del pubblico ministero e delle parti.

Chi deve essere presente alla formazione del processo verbale?

Devono essere presenti il giudice istruttore, il pubblico ministero e le parti del giudizio; la loro partecipazione garantisce il contraddittorio sulla ricognizione del documento.

Quali elementi deve contenere la descrizione del documento?

Cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e ogni altra particolarità riscontrata: la descrizione deve essere esaustiva per bloccare lo stato del documento in modo incontestabile.

Perché il giudice firma il documento impugnato?

La firma apposta sul documento da giudice, pubblico ministero e cancelliere autentica lo stato in cui il documento si trovava al momento del deposito, impedendo contestazioni su eventuali successive alterazioni.

Il giudice può disporre la copia fotografica del documento?

Sì, l'art. 223 attribuisce al giudice la facoltà, non l'obbligo, di ordinare la riproduzione fotografica, strumento utile a conservare un'immagine fedele del documento da affiancare alla descrizione verbale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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