Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 223 c.p.c. – Processo verbale di deposito del documento
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nell’udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato.
Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.
Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il processo verbale di deposito documenta lo stato del documento impugnato di falso al momento della querela, garantendo la conservazione delle prove.
Ratio della norma
L'art. 223 c.p.c. risponde all'esigenza di cristallizzare lo stato materiale del documento impugnato di falso nel momento in cui ha inizio il procedimento di querela. La finalità è duplice: da un lato preservare la prova nella sua integrità originaria, impedendo successive alterazioni; dall'altro offrire al giudice una base documentale certa su cui fondare la valutazione tecnica affidata al consulente. Il processo verbale costituisce così un atto di garanzia processuale che tutela tanto il querelante quanto il querelato.
Analisi del testo
La norma disciplina tre profili distinti. Il primo è soggettivo: il verbale richiede la presenza contestuale del giudice istruttore, del pubblico ministero e delle parti, assicurando che la ricognizione avvenga in contraddittorio. Il secondo è contenutistico: la descrizione deve essere analitica ed esaustiva, elencando cancellature, abrasioni, aggiunte e scritture interlineari, senza tralasciare alcuna anomalia visibile. Il terzo è autenticatorio: la firma apposta sul documento stesso da giudice, pubblico ministero e cancelliere ne blocca lo stato e impedisce contestazioni future sulla sua genuinità al momento del deposito. La facoltà di ordinare copia fotografica costituisce uno strumento integrativo di conservazione, oggi di particolare utilità data la disponibilità di tecniche di riproduzione ad alta risoluzione.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che una parte propone querela di falso in corso di causa ai sensi dell'art. 221 c.p.c., chiedendo che venga accertata la falsità materiale o ideologica di un documento prodotto in giudizio. Il procedimento si attiva nell'udienza specificamente fissata per la querela, e il deposito verbale precede logicamente ogni altra attività istruttoria, compresa la nomina del consulente tecnico chiamato a esaminare il documento. La norma si applica sia alla falsità di atto pubblico sia a quella di scrittura privata, con le differenze sostanziali che ne derivano sul piano probatorio.
Connessioni con altre norme
L'art. 223 si inserisce nel sistema della querela di falso disciplinato dagli artt. 221-227 c.p.c. È strettamente collegato all'art. 221, che regola le modalità di proposizione della querela, e all'art. 224, che disciplina il successivo giudizio di falso e le attività istruttorie. Sul piano sostanziale, il procedimento si raccorda con gli artt. 2700 e 2702 c.c. in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico e della scrittura privata, nonché con gli artt. 476 e seguenti c.p. che definiscono le fattispecie penali di falso documentale.
Domande frequenti
Che cos'è il processo verbale di deposito previsto dall'art. 223 c.p.c.?
È l'atto con cui il cancelliere riceve in custodia il documento impugnato di falso e il giudice ne descrive analiticamente lo stato materiale, alla presenza del pubblico ministero e delle parti.
Chi deve essere presente alla formazione del processo verbale?
Devono essere presenti il giudice istruttore, il pubblico ministero e le parti del giudizio; la loro partecipazione garantisce il contraddittorio sulla ricognizione del documento.
Quali elementi deve contenere la descrizione del documento?
Cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e ogni altra particolarità riscontrata: la descrizione deve essere esaustiva per bloccare lo stato del documento in modo incontestabile.
Perché il giudice firma il documento impugnato?
La firma apposta sul documento da giudice, pubblico ministero e cancelliere autentica lo stato in cui il documento si trovava al momento del deposito, impedendo contestazioni su eventuali successive alterazioni.
Il giudice può disporre la copia fotografica del documento?
Sì, l'art. 223 attribuisce al giudice la facoltà, non l'obbligo, di ordinare la riproduzione fotografica, strumento utile a conservare un'immagine fedele del documento da affiancare alla descrizione verbale.