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Art. 605 c.p.p. – Sentenza
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Fuori dei casi previsti dall’art. 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.
2. Le pronunce del giudice di appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive.
3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l’esecuzione (665) e non è stato proposto ricorso per cassazione.
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In sintesi
L'articolo 605 statuisce che il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma o riforma della decisione di primo grado, salvo i casi di nullità.
Ratio
L'articolo 605 rappresenta il momento conclusivo del giudizio di appello: il giudice dichiara se mantiene o modifica la sentenza di primo grado. È la sintesi di tutto il lavoro di verifica compiuto nelle fasi precedenti (motivi, istruzione, discussione). La norma introduce inoltre il principio dell'esecutività immediata della condanna civile (risarcimento del danno), accelerando il recupero del danno per la parte civile. Infine, la trasmissione degli atti al giudice di primo grado prepara la fase successiva: l'esecuzione della sentenza.
Analisi
Il comma 1 è il dispositivo cardine: il giudice di appello, fuori dei casi di nullità (art. 604), emette sentenza di 'conferma' (la sentenza di primo grado rimane invariata nel dispositivo) o di 'riforma' (il dispositivo è modificato: da condanna ad assoluzione, da pena A a pena B, ecc.). Il comma 2 attribuisce al giudice di appello il potere di rendere immediatamente esecutive le pronunce sull'azione civile (risarcimento), anche se la sentenza non è definitiva. Questo accelera la tutela della parte civile. Il comma 3 prevede che la copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, sia trasmessa al giudice di primo grado entro tempi ragionevoli (senza ritardo), purché non sia proposto ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza.
Quando si applica
Concretamente, al termine dell'appello, il giudice redige la sentenza. Se ritiene infondati i motivi di appello e correttamente motivata la decisione di primo grado, emette una sentenza di 'conferma': Tizio rimane condannato a tre anni di reclusione per furto, esattamente come deciso dal tribunale. Se invece accoglie il motivo di appello (ad es., prove insufficienti), emette sentenza di 'riforma' e assolve Tizio. Nel dispositivo della sentenza di appello vengono anche stabiliti eventuali ordini di pagamento delle spese processuali. Per la parte civile, se il giudice di appello condanna Caio a risarcire il danno in misura maggiore rispetto a quanto deciso in primo grado, quella condanna è 'immediatamente esecutiva' anche se Caio ricorre in Cassazione.
Connessioni
L'articolo 605 si correla agli artt. 568-604 (procedimento di appello), agli artt. 521-530 (sentenza di primo grado, su cui la sentenza di appello incide), agli artt. 665 ss. (esecuzione). È inoltre radicato nei principi costituzionali di diritto di azione (art. 24 Cost.) e di effettività della tutela.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra sentenza di conferma e sentenza di riforma in appello?
La conferma mantiene invariato il dispositivo della sentenza di primo grado. La riforma lo modifica: può passare da condanna ad assoluzione, aumentare o diminuire la pena, escludere circostanze, ecc.
Se il giudice di appello mi assolve, devo pagare ancora il risarcimento alla parte civile?
Dipende. Se la sentenza di appello è una riforma che assolve per inesistenza del fatto (non hai commesso il reato), la parte civile non ha diritto al risarcimento. Se invece sei assolto perché il fatto, pur provato, non è reato, la parte civile può agire separatamente in sede civile.
Se in appello la pena è ridotta, quando entra in vigore la nuova sentenza?
La sentenza di appello entra in vigore immediatamente (non è definitiva fino a Cassazione), ma tu continui a scontare la pena prevista dalla sentenza di primo grado finché la sentenza di appello non diventa definitiva o non è eseguita.
Il risarcimento civile deciso in appello è subito esecutivo, anche se ricorro in Cassazione?
Sì. L'art. 605 comma 2 prevede che le pronunce sull'azione civile (risarcimento, spese) sono immediatamente esecutive, anche se è pendente il ricorso in Cassazione.
Dopo la sentenza di appello, come avviene l'esecuzione della condanna?
La copia della sentenza di appello è trasmessa al giudice di primo grado (o a quello territorialmente competente per l'esecuzione). L'imputato è posto in stato di custodia o sottoposto a esecuzione della pena secondo le modalità previste dal codice (reclusione, multa, ecc.).
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