Art. 602 c.p.p. – Dibattimento di appello
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nell’udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
2. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell’art. 599 comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall’accordo.
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli artt. 511 e ss., di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell’art. 523.
In sintesi
L'articolo 602 disciplina il dibattimento di appello: relazione della causa, accordo delle parti, lettura di atti, discussione secondo norme di primo grado.
Ratio
La norma disciplina le modalità di svolgimento del dibattimento in appello, introducendo semplificazioni rispetto al primo grado ove possibile (es., omissione della fase introduttiva se le parti concordano) ma mantenendo i principi di oralità e contraddittorio nei loro aspetti essenziali. La relazione del presidente consente un riepilogo veloce dei fatti e delle questioni, mentre la facoltà di leggere atti di primo grado riflette il principio dell'appellatio devolutiva: non è necessario riacquisire tutte le prove, ma basta il controllo sui documenti già formatisi.
Analisi
Il comma 1 attribuisce al presidente il compito di far la relazione della causa: non è una lettura meccanica del dispositivo della sentenza di primo grado, ma una presentazione orale della fattispecie, dei capi di imputazione, dei motivi di appello e del contesto probatorio rilevante. Il comma 2 prevede un'eccezione importante: se le parti richiedono concordemente l'accoglimento dei motivi di appello (per questioni di sola pena o su accordo più ampio), il giudice, quando riconosce che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente. Non è necessaria la discussione completa. Il comma 3 consente la lettura di atti del giudizio di primo grado (anche di ufficio) e, entro i limiti dell'art. 511 ss., di atti di fasi antecedenti (indagini preliminari, giudizio preliminare). Il comma 4 rimanda alle norme sulla discussione di primo grado (art. 523): pubblico ministero, parte civile, imputato, e difensore parlano in quest'ordine.
Quando si applica
Nel concreto svolgimento dell'appello, quando le parti sono comparsa in udienza, il presidente apre il dibattimento con una relazione orale della causa, che sintetizza la sentenza di primo grado, i fatti contestati, e i motivi di appello. Se le parti (PM, imputato e difensori, parte civile) manifestano concordanza nell'accoglimento di uno o più motivi, il giudice, se ritiene fondato l'accordo, emette il provvedimento (assoluzione, riduzione di pena, ecc.) senza che sia necessaria la fase dibattimentale completa. Se c'è divergenza, si procede alla discussione: il PM parla per primo (sostenendo l'appello suo se ricorrente, o controbattendo quello dell'imputato), quindi la parte civile (se presente), quindi l'imputato e il suo difensore. In questa fase, possono essere letti estratti della perizia di primo grado, verbali di testimonianza, o altri documenti acquisiti in precedenza.
Connessioni
L'articolo 602 si correla agli artt. 511-524 (primo grado, dal quale importa la struttura della discussione), agli artt. 568-605 (procedimento di appello), all'art. 599 (camera di consiglio alternativa), all'art. 603 (rinnovazione istruzione). È inoltre collegato ai principi costituzionali di oralità e contraddittorio (art. 111 Cost.).
Domande frequenti
A che serve la relazione del presidente all'inizio del dibattimento di appello?
La relazione consente al giudice di appello di sintetizzare oralmente la causa, i fatti, la decisione di primo grado e i motivi di appello. Aiuta le parti a orientarsi e pone le basi per la discussione successiva.
Se le parti sono d'accordo nel ribaltare la sentenza di primo grado, il giudice può fare subito nuovo processo?
Non esattamente. L'art. 602 comma 2 consente al giudice di provvedere immediatamente se le parti chiedono concordemente l'accoglimento dei motivi di appello e il giudice ritiene la richiesta fondata. Non è un 'nuovo processo', ma una decisione sulla base del consenso e della valutazione giuridica del giudice.
Quali atti del primo grado possono essere letti in appello?
L'art. 602 comma 3 consente la lettura di atti del giudizio di primo grado (verbali di testimonianza, perizie, deposizioni) e, entro i limiti dell'art. 511 ss., di atti delle fasi antecedenti (indagini preliminari, giudizio preliminare, ordine di rinvio a giudizio).
La discussione in appello è uguale a quella di primo grado?
Sostanzialmente sì. L'art. 602 comma 4 rimanda alle norme di primo grado (art. 523): parla il PM, poi la parte civile, poi l'imputato e il suo difensore. Tuttavia, il tempo a disposizione può essere più breve e la fase di assunzione di prove è diversa (si leggono atti invece di assumere testimoni dal vivo).
Se durante il dibattimento di appello una parte chiede l'ascolto di un testimone nuovo, il giudice deve accogliere la richiesta?
Non automaticamente. Se il testimone è 'nuovo' (non ascoltato in primo grado), il giudice valuterà se è rilevante ai motivi di appello e se la richiesta è tempestiva. Se accoglie, ordina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603).