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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 598 c.p.p. – Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. In grado di appello si osservano in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado (168 c.p.), salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

In sintesi

  • In grado di appello valgono le disposizioni del giudizio di primo grado
  • Applicabili in quanto compatibili con la fase di appello
  • Salvo diverse previsioni degli articoli 599-605
  • Garantisce continuità procedurale tra le fasi
  • Esclude le regole incompatibili con il carattere di verifica della sentenza

L'articolo 598 estende al giudizio di appello le regole del primo grado, salvo deroghe specifiche previste negli articoli successivi del codice.

Ratio

L'articolo 598 funge da 'clausola di rinvio' normativo: anziché ripetere minuziosamente tutte le regole del giudizio di primo grado (oltre cento articoli), il legislatore rimanda a esse, specificando il criterio di applicabilità: 'in quanto applicabili'. Questo meccanismo legislativo consente di mantenere coerenza procedurale tra i due gradi, evitando contraddizioni e assicurando che principi fondamentali (parità delle armi, diritto di difesa, diritto di essere ascoltato) valgano anche in appello.

Analisi

La norma è una norma di rinvio condizionato. Non dice che le regole di primo grado si applicano ciecamente, ma che si applicano 'in quanto applicabili'. Questa formula implica un giudizio di compatibilità: il giudice di appello deve valutare se una regola del primo grado ha senso anche nel contesto di appello (una sorta di controllo sulla ragionevolezza dell'estensione). Ad esempio, il principio dell'oralità delle prove può non essere pienamente applicabile in appello, dove prevale il principio della lettura di atti dibattimentali; ma regole sulla cross-examination del testimone rimanente rimangono valide. L'articolo rimanda inoltre agli artt. 599-605, che prevedono eccezioni e specifiche modalità per il giudizio di appello.

Quando si applica

Concretamente, ogni volta che una questione procedurale in appello non sia espressamente disciplinata dai capi sull'appello (artt. 568-605), il giudice ricerca una norma di primo grado applicabile. Ad esempio, se una parte ricorre in appello e chiede l'estensione di una prova ai collaterali, il giudice applica per analogia le regole della testimonianza di primo grado. Se una parte contesta la legittimazione di un difensore, richiama le norme sulla difesa tecnica di primo grado. Se il PM in appello propone nuovi capi di imputazione alternativi, il giudice valuta se è 'applicabile' la regola di primo grado che consente il PM di formulare tali capi.

Connessioni

L'articolo 598 è il ponte normativo tra i Libri IV e V del codice: rimanda ai 'Giudizio di primo grado' e introduce l''Appello'. Si connette agli artt. 327-530 (giudizio di primo grado), agli artt. 599-605 (disposizioni speciali per appello) e in generale al sistema di giurisdizione penale. È inoltre radicato nei principi costituzionali di diritto di difesa (art. 24 Cost.) e di ragionevole durata (art. 111 Cost.).

Domande frequenti

Le regole sul primo grado valgono automaticamente in appello, oppure il giudice sceglie quali applicare?

Valgono in quanto applicabili. Non è una scelta arbitraria del giudice, ma un giudizio di compatibilità: il giudice verifica se una regola di primo grado sia coerente con la funzione di verifica propria dell'appello. Ad esempio, il principio dell'immediatezza della prova in primo grado cede il passo alla lettura di atti in appello.

Quali eccezioni esistono al rinvio alle norme di primo grado?

Le eccezioni sono previste negli articoli 599-605, che disciplinano specificamente decisioni in camera di consiglio, rinnovazione dell'istruzione, questioni di nullità, sentenza di appello. Inoltre, regole incompatibili con il sistema di appello (come la registrazione della discussione orale) non si applicano.

Se in primo grado è stata ammessa una prova, il giudice di appello può escluderla applicando una norma di primo grado?

Sì, se la norma di primo grado è applicabile al contesto di appello. Ad esempio, se una testimonianza era stata ammessa in primo grado ma risulta mancare dei requisiti di rilevanza critica per il motivo di appello, il giudice può escluderla e basarsi su altri elementi.

In appello, valgono i divieti di prova (secreto d'ufficio, privilegio coniugale) previsti nel primo grado?

Sì, poiché non sono regole procedurali ma sostanziali di diritto probatorio e si collegano a diritti fondamentali (privacy, corrispondenza, rapporto coniugale). L'art. 598 non esclude la loro applicazione.

Se il giudice di appello ritiene che una norma di primo grado non sia applicabile, come decide?

Il giudice motiva la sua decisione di non applicarla, spiegando perché ritiene la norma incompatibile con il grado di appello. Se la decisione è impugnabile in Cassazione, l'imputato può ricorrere sostenendo che la norma doveva applicarsi 'in quanto applicabile'.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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